Art. 65 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri

Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 65, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22148/2025

    31 luglio 2025

    In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).

    Art. 65 · Art. 295 c.p.c. · Art. 7 Diritto internazionale privato · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 82 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art65 · fonte del testo

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