Codice civile

Art. 1339 c.c. — Inserzione automatica di clausole

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1339 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11456/2026

    28 aprile 2026

    In tema di contratti di locazione tra privati ed enti pubblici, l'art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2022), nella parte in cui prevede, per il caso di permanenza negli immobili delle amministrazioni utilizzatrici, per mancanza di alternative, il pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza.

    Art. 1339 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5647/2026

    12 marzo 2026

    Il contratto di affitto di fondo rustico stipulato per una durata inferiore a quella legale senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, come richiesto dagli artt. 45 e 58 della l. n. 203 del 1982, che, per effetto della sostituzione automatica della clausola nulla, abbia assunto la durata legale quindicennale è assoggettato al regime di cui all'art. 1108, comma 3, c.c., che richiede il consenso unanime dei comproprietari, con la conseguenza che, ove concluso senza unanimità, è valido ma inefficace (inopponibile) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, secondo lo schema della gestione di affari altrui.

    Art. 1339 c.c. · Art. 1108 c.c. · Art. 2113 c.c. · Art. 1419 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2426/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.

    Art. 1339 c.c. · Art. 1284 c.c. · Art. 1372 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31599/2025

    3 dicembre 2025

    Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.

    Art. 1339 c.c. · Art. 47 c.p.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1374 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1339 · fonte del testo

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