Il principio della sostituzione automatica delle clausole difformi dalle norme corporative non poteva tuttavia estendersi ai contratti preesistenti, come è stabilito per il contratto collettivo di lavoro (art. 2077), senza il pericolo di gravi inconvenienti. Il contratto collettivo di lavoro investe e disciplina il rapporto di lavoro nella totalità dei suoi aspetti e la sua inserzione automatica, anche nei contratti individuali in corso, è una soluzione, non solo politicamente necessaria, ma anche tecnicamente semplice. La norma corporativa in materia economica, invece, per sua natura investe normalmente soltanto particolari aspetti dei diversi rapporti economici e non è quindi agevole prevedere in astratto quali ripercussioni possa avere l'applicazione di una norma corporativa economica sui contratti in corso di esecuzione al momento in cui essa entra in vigore. Perciò nei riguardi della norma corporativa economica, il codice si attiene alla regola generale, secondo la quale i contratti in corso devono essere rispettati dalla legge posteriore. Ciò in linea di principio deve valere anche per i contratti ad esecuzione continuata o periodica. Anche in questa ipotesi infatti non si può escludere che la prestazione formante oggetto del contratto sia stata determinata in relazione a tutta la durata di esso. Così nell'affitto di lunga durata il canone viene corrisposto periodicamente, ma è normalmente ragguagliato alla durata del contratto in relazione alla crescente produttività del fondo ed ai miglioramenti che il conduttore potrà introdurvi. È evidente che, se si modificasse il canone in corso di esecuzione del contratto, si verrebbe ad alterare l'equilibrio del rapporto. Per tali considerazioni il principio dell'inserzione automatica della norma corporativa nei contratti in corso non è stato accolto neppure per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, rimettendo però agli organi corporativi di valutare, caso per caso, se alla norma debba attribuirsi questa più intensa efficacia l'inserzione automatica Iena nonna corporativa nei contratti in corso ad esecuzione continuata o periodica vi sarà soltanto nel caso in cui l'ordinanza corporativa o l'accordo economico abbiano disposto in tal senso (art. 2066, terzo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 811