Codice civile

Art. 2066 c.c. — Inderogabilità

[1]I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

[2]Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

[3]La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2065 regola l'efficacia delle ordinanze corporative e degli accordi economici, nel senso che quelle e questi sono obbligatori, non solo per le associazioni professionali interessate, ma anche per tutti coloro che appartengono alle categorie regolate dalle norme medesime. L'efficacia vincolante delle norme in parola è tuttavia regolata in modo alquanto diverso da quella dei contratti collettivi di lavoro, perchè diversi e più delicati sono i profili nei quali si presenta il problema dell'incidenza della norma corporativa sul contratto individuale. Una disciplina corporativa, che ha lo scopo di coordinare e dirigere le forze produttive con criterio unitario nell'interesse nazionale, tende per sua natura a stabilire precetti inderogabili nelle contrattazioni private. L'inderogabilità della norma corporativa deve essere perciò affermata come regola generale. Ma deve parimenti tenersi conto che la norma corporativa in materia economica può tendere anche a una funzione semplicemente orientativa delle contrattazioni private, spesso in veste di contratto-tipo. In questo senso l'art. 2066 ammette la derogabilità delle norme corporative, quando la natura dispositiva risulta dalla norma stessa. Se la norma è inderogabile, i contratti individuali devono uniformarsi alla norma stessa in modo assoluto. Le eventuali clausole difformi dei contratti individuali non solo sono nulle, ma sono sostituite di diritto dalla norma corporativa (art. 2066. secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 810

  • Il principio della sostituzione automatica delle clausole difformi dalle norme corporative non poteva tuttavia estendersi ai contratti preesistenti, come è stabilito per il contratto collettivo di lavoro (art. 2077), senza il pericolo di gravi inconvenienti. Il contratto collettivo di lavoro investe e disciplina il rapporto di lavoro nella totalità dei suoi aspetti e la sua inserzione automatica, anche nei contratti individuali in corso, è una soluzione, non solo politicamente necessaria, ma anche tecnicamente semplice. La norma corporativa in materia economica, invece, per sua natura investe normalmente soltanto particolari aspetti dei diversi rapporti economici e non è quindi agevole prevedere in astratto quali ripercussioni possa avere l'applicazione di una norma corporativa economica sui contratti in corso di esecuzione al momento in cui essa entra in vigore. Perciò nei riguardi della norma corporativa economica, il codice si attiene alla regola generale, secondo la quale i contratti in corso devono essere rispettati dalla legge posteriore. Ciò in linea di principio deve valere anche per i contratti ad esecuzione continuata o periodica. Anche in questa ipotesi infatti non si può escludere che la prestazione formante oggetto del contratto sia stata determinata in relazione a tutta la durata di esso. Così nell'affitto di lunga durata il canone viene corrisposto periodicamente, ma è normalmente ragguagliato alla durata del contratto in relazione alla crescente produttività del fondo ed ai miglioramenti che il conduttore potrà introdurvi. È evidente che, se si modificasse il canone in corso di esecuzione del contratto, si verrebbe ad alterare l'equilibrio del rapporto. Per tali considerazioni il principio dell'inserzione automatica della norma corporativa nei contratti in corso non è stato accolto neppure per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, rimettendo però agli organi corporativi di valutare, caso per caso, se alla norma debba attribuirsi questa più intensa efficacia l'inserzione automatica Iena nonna corporativa nei contratti in corso ad esecuzione continuata o periodica vi sarà soltanto nel caso in cui l'ordinanza corporativa o l'accordo economico abbiano disposto in tal senso (art. 2066, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 811

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2066 · fonte del testo

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