Codice civile

Art. 1571 c.c. — Nozione

La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1571 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13672/2026

    11 maggio 2026

    In tema di postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c., rientra nella nozione di finanziamento del socio anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove la mancata riscossione del canone si traduca in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, idoneo ad alleggerire la società dal peso del costo corrispondente.

    Art. 1571 c.c. · Art. 2467 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9297/2026

    13 aprile 2026

    In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, l'art. 1, comma 2, della l. n. 431 del 1998, nella parte in cui esclude l'applicabilità del regime vincolistico, previsto dalla stessa legge, agli immobili di pregio, non costituisce norma imperativa, sicché le parti possono derogarvi liberamente pattuendo l'assoggettamento del rapporto avente ad oggetto detti immobili alla relativa disciplina, richiamandola adeguatamente in contratto, in forza dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.

    Art. 1571 c.c. · Art. 1 Locazioni abitative · Art. 1322 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8236/2026

    2 aprile 2026

    In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, ratione temporis vigente) per l'abitazione principale - intesa, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022, quale immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente - non è esclusa dalla locazione parziale dell'unità immobiliare, ove il possessore continui a mantenervi la residenza anagrafica e la dimora abituale, salve le ipotesi speciali in cui la legge esclude espressamente il beneficio dell'esenzione in ragione della locazione dell'immobile a terzi.

    Art. 1571 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31459/2025

    2 dicembre 2025

    La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

    Art. 1571 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1598 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto di locazione disciplinato nel libro delle obbligazioni comprende esclusivamente la locazione di cose. La locatio operarum è regolata nel libro del lavoro, come quella che si inserisce, in funzione collaborativa, nell'organizzazione dell'impresa. La locatio operis, avente per oggetto la prestazione del risultato di un lavoro a rischio del suo produttore, forma argomento di separata disciplina, a seconda che l'attività diretta a quella prestazione presupponga un'impresa organizzatrice del capitale e del lavoro altrui (contratto di appalto, contratto di trasporto, ecc.) o l'impiego prevalente del lavoro proprio da parte dell'obbligato (lavoro autonomo). Non sono state considerate sotto il profilo della locazione nè la mezzadria nè la soccida. Il conduttore è sempre un imprenditore autonomo; il mezzadro e soccidario sono invece associati del concedente e del soccidante, e insieme, l'uno e l'altro, creano l'impresa che conduce il fondo e che produce. E precisamente perchè danno vita all'organizzazione di un'impresa produttiva, i contratti di mezzadria, di colonia e di soccida sono stati collocati nel libro del lavoro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 686

  • Il contratto di locazione di cose ha conservato la struttura tradizionale. L'elemento comune a tutte le locazioni, qualunque sia la natura delle cose che ne formano l'oggetto, ossia la concessione temporanea del godimento della cosa verso corrispettivo, ha determinato la formulazione di disposizioni generali racchiuse in una prima sezione. Questa domina le successive, le quali non contengono se non integrazioni, deroghe o adattamenti consigliati dalla particolare natura dell'oggetto del contratto. Le norme della locazione si applicano alle cose immobili e mobili. Là dove si è ritenuto di dare una disciplina particolare per queste ultime, si è avuto cura di dichiararlo. Le lacune del vigente regolamento sono così colmate, con profitto dei rapporti frequenti costituiti da locazione di animali, di vetture, di biciclette, di abiti da sera, di battelli di piacere, di apparecchi, di contatori, di macchine agricole, ecc. Con riguardo alla natura delle cose, una distinzione si è fatta a seconda che il godimento di esse non esige l'attività del conduttore o consiste nell'adibirle a scopo produttivo; in questo secondo caso il godimento costituisce, nel tempo stesso, oggetto di un diritto e oggetto di un dovere: il dovere è posto non solo verso il locatore ma anche verso la collettività, interessata a che le cose produttive diano frutti al massimo grado. Questo diritto-dovere giustifica le norme speciali che sono state dettate per la locazione dei beni produttivi in generale e particolarmente per quella che ha per oggetto i fondi rustici, cioè una categoria di beni cospicua, interessante la vita nazionale. Il contratto col quale si danno in godimento beni produttivi si è denominato «affitto», per indicare con termine breve una sottospecie della locazione, caratterizzata dalla particolare natura della cosa che ne forma oggetto. Dissi che la locazione dei fondi rustici è la più importante tra le locazioni di beni produttivi. Soggiungo che il conduttore di un fondo rustico è un imprenditore, che esercita l'impresa su fondo altrui; può essere un imprenditore capitalista o un imprenditore lavoratore, e cioè può organizzare soltanto il lavoro altrui ovvero far ricorso al lavoro altrui come integrazione di quello proprio o di quello della propria famiglia. Per il piccolo imprenditore agricolo, conduttore di fondo altrui, si sono dettate, con riguardo alla sua posizione nella economia della produzione, alcune norme particolari.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 687

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1571 · fonte del testo

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