Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026
Vendite concluse direttamente dal proponente - Legittimità - Facoltà di concludere singoli affari - Diritto alle cosiddette provvigioni indirette - Deroga - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di contratto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente è legittima e non costituisce giusta causa di recesso di quest'ultimo, purché non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità; in tali casi, stante il carattere dispositivo della norma contenuta nell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta può essere pattiziamente escluso o limitato dalle parti, tramite l'inserimento di una clausola che ne preveda la non spettanza in relazione ad alcune categorie di clienti con i quali la parte preponente si riserva di contrattare direttamente.
Rv. 679328-01Rassegna di maggio 2026, p. 208Art. 1748 c.c. · Art. 1750 c.c.Dove leggere la sentenza