Codice civile

Art. 1350 c.c. — Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita':

  • 1)i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
  • 2)i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
  • 3)i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
  • 4)i contratti che costituiscono o modificano le servitu' prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • 5)gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • 6)i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • 7)i contratti di anticresi;
  • 8)i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • 9)i contratti di societa' o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
  • 10)gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
  • 11)gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  • 12)le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
  • 13)gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 1350 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11513/2026

    28 aprile 2026

    La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; l'azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. da parte di un Comune in relazione alla perdita economica subita a causa dell'esecuzione di un contratto di somministrazione di acqua, dichiarato nullo per carenza della forma scritta).

    Art. 1350 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    23 aprile 2026

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Art. 1350 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9465/2026

    14 aprile 2026

    La comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un lastrico solare avente esclusivamente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa nella forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come parte comune un lastrico solare in virtù del richiamo, contenuto nell'atto di divisione costitutivo del condominio, al regolamento condominiale, a sua volta contenente generica indicazione delle parti comuni).

    Art. 1350 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 2643 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5590/2026

    12 marzo 2026

    La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato come manifestazione implicita di revoca del recesso il comportamento del socio il quale, dopo avere manifestato la volontà di recedere, aveva nel corso della prima assemblea sociale successiva espresso voto contrario rispetto alla presa d'atto di tale volontà).

    Art. 1350 c.c. · Art. 1325 c.c. · Art. 2473 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione all'aumento della categoria degli atti soggetti a trascrizione, è stato accresciuto il numero di quelli soggetti alla solennità della forma scritta. Salvo per quanto si riferisce al contratto di rendita perpetua o vitalizia, che, pur non essendo soggetto a trascrizione, deve farsi per iscritto, vi è parallelismo, riguardo ai contratti, tra l'art. 2643 e l'art. 1350. Nell'art. 1350 non sono menzionati gli atti di liberazione o di cessione di fitti e le convenzioni di consorzio, che sono considerati invece nell'art. 2643, perchè tali atti, in relazione alla forma, sono regolati rispettivamente dagli articoli 1605 e 2603, primo comma; altri contratti soggetti a trascrizione sono la vendita di eredità e la cessio bonorum, sulla cui forma provvedono gli articoli 1143, primo comma, e 1978, primo comma. Si è richiesta, per il contratto preliminare, la forma stessa prevista per il contratto definitivo (art. 1351). Il contratto preliminare, per quanto non abbia il medesimo oggetto di quello definitivo, ha tuttavia la forza di obbligare a concluderlo. Ora sarebbe incongruo ammettere che colui il quale concluse verbalmente un contratto per cui lo scritto è richiesto a pena di nullità, non sia tenuto a rispettarlo; mentre chi promise verbalmente la conclusione di un contratto formale, debba eseguire la convenzione verbale. Ulteriore valido argomento per legittimare la soluzione accolta è dato poi dal fatto che il nuovo codice autorizza la realizzazione in forma specifica dell'obbligo di contrattare (art. 2932). Il patto di adottare una forma determinata per la conclusione di un futuro contratto deve essere interpretato in relazione all'effettiva volontà delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della forma convenuta. Nel dubbio si è considerato l'accordo come diretto a scopo costitutivo (art. 1352), contrariamente a buona parte della dottrina, ma riprendendo una conforme soluzione del diritto romano. La documentazione, del resto, suole convenirsi per futuri contratti di notevole rilevanza economica, per i quali già la legge non concede libertà di prova (art. 2721, primo comma); e quindi è poco verosimile che le parti abbiano voluto con una clausola conseguire quell'effetto limitativo della prova che già loro accordava la legge. Una presunzione di tal genere sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 1367, secondo la quale le clausole devono interpretarsi nel senso che abbiano qualche effetto, anzichè in quello che non ne avrebbero alcuno. DELLA CONDIZIONE NEL CONTRATTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 617

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1350 · fonte del testo

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