Art. 1341 c.c. — Condizioni generali di contratto

[1]Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

[2]In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1341 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15786/2026

    22 maggio 2026

    La clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento del contributo ambientale non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'incidenza dell'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione sulla determinazione del foro competente costituisce effetto previsto dagli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e non deriva dalla volontà delle parti di derogare alle norme sulla competenza territoriale.

    Art. 1341 c.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 1181 c.c. · Art. 1342 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 55 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15629/2026

    21 maggio 2026

    La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

    Art. 1341 c.c. · Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1342 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9004/2026

    9 aprile 2026

    Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

    Art. 1341 c.c. · Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1342 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 251 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3287/2026

    14 febbraio 2026

    In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati).

    Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 1655 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 54 ↗

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗ sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 428/2000

    Questione infondata
    18 ottobre 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può ritenere prevalenti, quali quella di favorire una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non è quindi configurabile, nella specie, disparità di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto è assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilità delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.

    Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto disposizioni che gia` vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di 'reductio ad legitimitatem', come nel caso degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., che la giurisprudenza della Corte di cassazione e` da tempo orientata a ritenere applicabili "anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.". (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., "interpretati nel senso della loro inapplicabilita` ai contratti stipulati dalla p.a.").

    Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

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  • È dominata dall'obbligo di correttezza e da quello di buona fede (in senso oggettivo) la materia delle trattative contrattuali e quella concernente i contratti cd. per adesione. L'obbligo predetto è richiamato in via generale nell'art. 1337 come base del comportamento delle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Questo obbligo esige dai soggetti di un rapporto contrattuale, nella sfera del rapporto stesso, un comportamento ispirato dal senso della probità, sia nella rappresentazione leale e non cavillosa dei diritti e degli obblighi che ne derivano, sia nel modo di farli valere o di osservarli, con riguardo in ogni caso allo scopo che il contratto vuol soddisfare, all'armonia degli interessi delle parti e di quelli superiori della Nazione, i quali richiedono una pacifica collaborazione produttiva. Esso, riferito alla fase precontrattuale, sbocca in una responsabilità in contrahendo quando una parte conosca e non rivela all'altra l'esistenza di una causa di invalidità del contratto (art. 1338; n. 638). Formalità speciali sono state poi previste per la conclusione dei contratti su moduli e formulari predisposti da una sola parte o dei contratti con rinvio a condizioni generali (articoli 1341 e 1342). Il bisogno di assicurare l'uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica, per una più precisa determinazione dell'alea che vi è connessa, la difficoltà che si oppone alle trattative con i clienti, alle quali non potrebbero attendere se non agenti e produttori privi di legittimazione a contrarre, l'esigenza di semplificare l'organizzazione e la gestione delle imprese, inducono l'imprenditore a prestabilire moduli il cui testo non può essere discusso dal cliente, se il cliente non voglia rinunziare all'affare. Un tal metodo di conclusione del contratto non deve ritenersi illegittimo solo perchè non dà luogo a trattative e a dibattiti di clausole, ma costringe ad accettare patti preordinati. La realtà economica odierna si fonda anche su una rapida conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo; a questa esigenza va sacrificato il bisogno di una libertà di trattativa, che importerebbe intralci spesso insuperabili. Ma la pratica dei contratti per adesione ha dato luogo ad abusi nei casi in cui gli schemi prestabiliti contengono clausole che mettono i clienti alla merce dell'imprenditore. La giurisprudenza ha reagito come ha potuto contro detti abusi, allargando talora il concetto di illiceità e altre volte affermando la mancanza di consenso su alcuni patti onerosi, per il riflesso che questi dovettero sfuggire all'attenzione dell'aderente essendo stampati in caratteri microscopici. Gli articoli 1341 e 1342 vogliono ovviare ad ogni abuso, anzitutto dando efficienza giuridica solo alle condizioni generali che al momento della conclusione del contratto il cliente aveva conosciuto o avrebbe dovuto conoscere (art. 1341, primo comma), in secondo luogo dichiarando nulle le clausole di particolare gravità, se sulle stesse non sia stata specificatamente richiamata la sua attenzione (articoli 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma). Delle clausole dei moduli o formulari che devono essere specificatamente approvate per iscritto l'art. 1341 secondo comma, fa un'elencazione suscettibile bensì di interpretazione estensiva ma non di estensione analogica; l'aderente deve specificatamente approvarle per iscritto, non soltanto quando trovano sede in formulari, ma anche quando sono collocate in capitolati generali cui il contratto si richiama. È ovvio che, per quanto muovano dagli inconvenienti verificatisi nel campo dei contratti di impresa, le norme citate si devono osservare anche all'infuori di detta sfera, tutte le volte in cui una delle parti usa formulari predisposti, anche se non si tratti di un imprenditore, e qualunque sia il tipo di contratto concluso. Della causa del contratto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 612

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1341 · fonte del testo

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