Codice civile

Art. 1798 c.c. — Nozione

Il sequestro convenzionale e' il contratto col quale due o piu' persone affidano a un terzo una cosa o una pluralita' di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perche' la custodisca e la restituisca a quella a cui spettera' quando la controversia sara' definita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1798 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7078/2026

    24 marzo 2026
    • Deposito (contratto di)

    Il deposito fiduciario o di garanzia è il negozio giuridico atipico, bilaterale o trilaterale, con cui le parti del contratto principale affidano in custodia uno o più beni di varia natura ad un soggetto - terzo il quale, all'avveramento della condizione prevista dal contratto, provvederà alla relativa consegna o trasferimento in favore di chi risulterà averne diritto; detto contratto assolve ad una funzione mista, di conservazione e di garanzia rispetto ad alcune obbligazioni del contratto principale, cui è avvinto in forza di collegamento negoziale.

    Art. 1798 c.c. · Art. 1773 c.c. · Art. 1766 c.c. · Art. 1322 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Rinviata al codice di procedura civile la disciplina del sequestro giudiziario, il nuovo codice, in conformità di quello precedente, non ha voluto ampliare la figura del sequestro convenzionale in modo da consentirlo, oltre che nel caso di controversia, anche in ogni altra ipotesi che possa consigliare lo spossessamento della cosa da parte nell'attuale detentore; alle esigenze prospettate si provvede con la disposizione dell'art. 1773 che regola, come si è visto (n. 727), il deposito in funzione di garanzia dell'interesse di terzi. Oggetto del contratto può essere sia una cosa singola, sia un complesso di cose, come un'azienda o anche un intero patrimonio (art. 1798). Ciò in relazione alle esigenze pratiche che già hanno avuto riconoscimento nella giurisprudenza, ed in coerenza con quanto dispone il codice di procedura civile (art. 670, n. 1) per il sequestro giudiziario. A differenza del codice del 1865, che presumeva gratuito il contratto, ma permetteva la stipulazione di un compenso, con maggiore aderenza alla realtà delle cose si è stabilito che il contratto deve intendersi retribuito, salvo patto contrario (art. 1802). Dato poi lo scopo particolare del contratto medesimo, chiaramente individuato nell'art. 1798, si è lasciato alle parti di determinare gli obblighi, i diritti ed i poteri del sequestratario (art. 1799). Soltanto in mancanza di pattuizioni al riguardo, si applicano le disposizioni della legge circa la custodia e la facoltà, in speciali contingenze, di alienare i mobili, e circa l'obbligo di amministrare le cose depositate, siano mobili che immobili; obbligo che, in certi casi, quando si tratta, ad esempio, di un'azienda, è in funzione diretta della custodia. Per quanto concerne invece la liberazione del sequestratario, seguendo il sistema del codice abrogato, si distinguono due momenti: quello precedente e quello successivo alla definizione della controversia inerente alla cosa. Nel primo caso la liberazione non può derivare che dall'accordo delle parti o da giusti motivi; nel secondo dalla sentenza del magistrato (art. 1801). A garanzia dei diritti spettantigli, il sequestratario ha privilegio sulle cose che detiene (art. 2761, terzo comma). DEL COMODATO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 733

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1798 · fonte del testo

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