Art. 1184 c.c. — Termine
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 1184 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di fideiussione, mentre un'istanza di pagamento stragiudiziale, ancorché abbandonata, rappresenta una condotta oggettivamente idonea a evitare la decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., la successiva inerzia del creditore, seguita dalla proposizione di una domanda giudiziale solo a distanza di anni, si pone in contrasto con la ratio della norma, che, richiamando il parametro della diligenza nel coltivare le iniziative volte a far valere il credito, è diretta ad evitare un esercizio abusivo del diritto e un'irragionevole situazione di incertezza per il garante, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono improntare il rapporto obbligatorio anche nell'eventuale fase dell'azione di adempimento.
Art. 1184 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 1375 c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c., entro cui va eseguito il rimborso della quota del socio receduto, è a beneficio del debitore, di talché, da un canto, la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima della sua scadenza e, dall'altro, gli interessi sulla somma dovuta a favore del socio receduto cominciano a decorrere solo dalla scadenza del predetto termine.
Art. 1184 c.c. · Art. 2473 c.c.
Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verificazione di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Art. 1184 c.c. · Art. 1457 c.c. · Art. 1453 c.c.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Art. 1184 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1957 c.c.
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa).
Art. 1184 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1457 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1184 · fonte del testo
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