Art. 2077 c.c. — Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

[1]I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

[2]Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2077 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7204/2026

    25 marzo 2026

    Il rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non è regolato dai principi di gerarchia e specialità propri delle fonti legislative ma dall'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, di modo che anche i contratti territoriali o aziendali, in virtù del principio di cui all'art. 1322 c.c., possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solo la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la computabilità, nella retribuzione utile per il TFR, dell'assegno integrativo introdotto da un accordo aziendale - con la previsione che esso non fosse valido a nessun effetto retributivo - senza procedere a un'interpretazione complessiva della previsione, tale da tener conto del senso dell'intero accordo e da coordinarsi anche con le clausole del vigente c.c.n.l. che definivano la nozione di retribuzione, la base di calcolo del TFR e l'ambito di competenza della contrattazione integrativa).

    Art. 2077 c.c. · Art. 1322 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 302 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24676/2025

    6 settembre 2025

    In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c..

    Art. 2077 c.c. · Art. 2112 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 94 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    11 maggio 2025

    La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

    Art. 2077 c.c. · Art. 1340 c.c. · Art. 2078 c.c. · Art. 1373 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 291, 293 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2077 regola i rapporti tra il centratici collettivo e quello individuale in piena conformità dell'art. 54 R. decreto 1° luglio 1926, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza. Questa disposizione aveva dato luogo a discussioni per l'inciso contenuto nel secondo comma, che consente la deroga al principio dell'inserzione automatica delle clausole difformi del contratto collettivo in quello individuale, quando questo sia più favorevole al prestatore di lavoro. Una corrente della dottrina, appoggiandosi al tenore letterale della disposizione, aveva creduto che essa potesse legittimare concessioni di favore per i prestatori di lavoro. Questa opinione contraddiceva però alla funzione essenziale del contratto collettivo, che è quella di assicurare l'uniformità delle condizioni di lavoro per tutti gli appartenenti alle singole categorie, e contravveniva al principio di eguaglianza giuridica affermato dalla dich. VI della Carta del lavoro. La giurisprudenza e la dottrina più recenti, interpretando correttamente la disposizione in parola, hanno chiarito che essa si riferisce alle ipotesi in cui il trattamento più favorevole del prestatore di lavora è giustificato da particolari meriti di abilità, di intelligenza, ecc., che possono consentire che il prestatore di lavoro non sia eguagliato al tipo medio della categoria cui appartiene. Le deroghe alla disciplina corporativa in senso più favorevole al prestatore di lavoro possono, quindi, ammettersi solo se fatte intuitu personae, concetto che è rispecchiato dall'inciso del secondo comma dell'art. 2077.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 826

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2077 · fonte del testo

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