Art. 13 — Contratti atipici

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore. Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme. Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a piu' tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente. Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto piu' analogo. Se nel contratto sono prevalenti o piu' analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.1 Se nel contratto prevalgono o sono piu' analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformita' e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta. Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966, n. 105) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari"."

L. 11 febbraio 1971, n. 11

2

La L. 11 febbraio 1971, n. 11 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo."

Testo vigente dal 9 marzo 1971

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 30/1966

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1966

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. In effetti le norme contenute negli artt. 4 e 5 introducono con il richiamo alla disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, una disparità di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata ex art. 1 legge n. 327, all'enfiteusi e proprietari rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a danno di questi ultimi. Ne' la latitudine dei criteri stabiliti dallo art. 3 della legge n. 567 del 1962, per la determinazione dell'equo canone, è sufficiente per impedire che si verifichi questa diversità di trattamento, perché essi per la maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Tale vizio della legge non è nemmeno sanato dall'obbligo dato alle commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4: criteri che, lungi dal consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla realtà dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al concedente, a danno di costui. La disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge può portare, quindi, e in casi non marginali ne' eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo. Per gli stessi motivi che valgono per gli artt. 4 e 5, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 327 del 1963, il primo dei quali richiama le norme contenute nella legge 12 giugno 1962 n. 567, il secondo estende il sistema della legge "a fondi rustici" situati in altra parte del territorio nazionale".

    Art. 4 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 5 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 7 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 8 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1966 al 9 marzo 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 febbraio 1971, n. 11

    La L. 11 febbraio 1971, n. 11 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art13 · fonte del testo

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