Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 66/1989

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del

decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),

convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza

emessa il 20 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Mangano Enrico e Viviani Alfio,

iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un

commerciante nei confronti del rappresentante di una organizzazione

sindacale - che aveva avviato una campagna di tesseramento

promettendo di accollarsi le imposte comunali dell'anno in corso

dovute dai soci e che, nella specie, aveva omesso di provvedere al

pagamento dell'imposta comunale sulle imprese, arti e professioni

(ICIAP) relativa all'esercizio commerciale dell'attore, asserendo

trattarsi di tassa ingiusta e quindi non dovuta - il giudice

conciliatore di Pisa ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989,

n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, a tenore

del quale il nuovo tributo è determinato "in base all'attività

esercitata e per classi di superficie utilizzata", secondo la tabella

allegata al provvedimento legislativo;

che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione, in

quanto coinvolgente una norma la cui applicazione si porrebbe come

"risolutiva" della controversia insorta tra le parti, denuncia la

norma impugnata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la

discriminazione che si determinerebbe tra le attività lavorative

colpite ai fini del concorso nelle spese pubbliche, e dell'art. 53

della Costituzione in quanto il sistema "rigido" ipotizzato dal

legislatore non terrebbe conto della capacità contributiva effettiva

che, a parità di attività e di superficie utilizzata, può essere

diversa in ragione della localizzazione dell'esercizio commerciale

(sito in una metropoli o in un piccolo comune) e che comunque non

può essere determinata con il criterio della "classe di superficie",

in quanto criterio espressivo di una mera presunzione di reddito non

suffragata da riscontri obiettivi;

che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la norma si

porrebbe altresì in contrasto con l'art. 35 della Costituzione,

perché verrebbero penalizzate le attività lavorative che

necessitano di un certo spazio per il loro svolgimento, anche se non

producono redditi vistosi;

che non si sono costituite le parti private;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, eccependo la inammissibilità della questione sotto più

profili: del difetto temporaneo di giurisdizione del giudice a quo

(art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 richiamato dall'art. 4,

comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, come convertito in legge);

dell'incompetenza per materia del giudice conciliatore adito (art. 9,

comma secondo, c.p.c.); del carattere "fittizio" del giudizio a quo,

che, tenuto conto dei fatti narrati nell'ordinanza di rimessione,

denota che in realtà si è in presenza di una controversia solo

apparente sulla sussistenza o meno della obbligazione di "accollo" di

imposte, figura contrattuale questa non meritevole di tutela

giuridica ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile,

e comunque nulla, onde l'irrilevanza della questione che concerne la

legittimità costituzionale della imposta che avrebbe formato oggetto

dell'accollo;

che, nel merito, l'interveniente ha contestato il denunciato

contrasto con i parametri costituzionali invocati, concludendo per la

manifesta infondatezza della questione.

Considerato che ictu oculi risulta che il giudice a quo non deve

fare applicazione della norma impugnata, dovendo la controversia

essere definita in base alle norme sull'accollo ed ai principi

affermati dalla giurisprudenza circa la nullità delle clausole di un

negozio con cui una parte si accolla il debito tributario di

un'altra;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, come

già ritenuto da questa Corte in un giudizio analogo (sent. n. 579

del 1989), appare artificiosamente formulata, essendo del tutto

irrilevanti nel giudizio a quo i profili che attengono alla

legittimità della pretesa tributaria, la quale concerne rapporti che

intercorrono fra soggetti diversi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2

marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dal giudice

conciliatore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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