Rientra nello schema del conflitto di interessi, di cui è un particolare atteggiamento, il classico caso del contratto con se stesso. La legge anteriore, con l'ipotesi dell'art. 386 cod. comm., aveva già superato l'opinione tradizionale secondo cui la conclusione di un contratto ha come immancabile presupposto dichiarazioni di volontà provenienti da soggetti distinti. La pratica, a sua volta, aveva diffusamente tratto vantaggio da questo riconoscimento legislativo; in modo che si erano potuti identificare due meccanismi separati di formazione del contratto con se stesso: l'ipotesi di doppia rappresentanza nell'unico contraente e l'ipotesi in cui questi agisce nel contempo come procuratore e come contraente in nome proprio. Entrambe sono state racchiuse nella formula dell'art. 1395, primo comma. Il conflitto di interessi raggiunge la massima evidenza nel contratto con se stesso. La raggiunge, perchè a chiunque riesce agevole scorgere che una medesima persona è portatrice di più interessi; per tal fatto si rende inutile richiedere espressamente, nell'ipotesi, la conoscenza o la riconoscibilità della situazione di conflitto come condizione della sua opponibilità ai terzi. Però la collisione di interessi non si ha necessariamente in ogni contratto con se stesso. È escluso il conflitto ogni qualvolta l'agire del rappresentante sia conforme alla volontà del rappresentato; tutte le volte cioè che l'atto possa ritenersi autorizzato nelle modalità in cui è stato compiuto. La disciplina dell'entrata del commissionario nel contratto, risultante dall'art. 386 cod. comm., aderiva a questo indirizzo logico, ed è stata mantenuta (art. 1735); ma l'ipotesi può dilatarsi fino a comprendere casi più generali. Tutte le volte in cui il contratto è conforme al contenuto predeterminato dai singoli rappresentati (caso di doppia rappresentanza) o dall'unico rappresentato (caso di rappresentanza unica), la volontà del rappresentante non entra in gioco e quindi non può configurarsi quell'anormale formazione della medesima che è alla base del conflitto e ne determina le conseguenze: il contratto con se stesso sarà allora valido in via eccezionale (art. 1395, primo comma). Così, ad esempio, sarà consentito al commesso di negozio di acquistare merci nell'azienda a cui è addetto, corrispondendo il prezzo stabilito dal principale per la vendita al pubblico; in tal caso il commesso non agisce certamente in contrasto con l'interesse del principale o sotto l'influenza di un interesse esclusivamente proprio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 637