Codice civile

Art. 1748 c.c. — Diritti dell'agente

[1]((Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.

[2]La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

[3]L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svolta; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

[4]Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

[5]Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

[6]L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.

[7]L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303

81

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Testo vigente dal 3 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1748 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026

    26 maggio 2026

    In tema di contratto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente è legittima e non costituisce giusta causa di recesso di quest'ultimo, purché non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità; in tali casi, stante il carattere dispositivo della norma contenuta nell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta può essere pattiziamente escluso o limitato dalle parti, tramite l'inserimento di una clausola che ne preveda la non spettanza in relazione ad alcune categorie di clienti con i quali la parte preponente si riserva di contrattare direttamente.

    Art. 1748 c.c. · Art. 1750 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1355 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34286/2025

    27 dicembre 2025

    In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..

    Art. 1748 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26190/2025

    25 settembre 2025

    In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse, ai sensi dell'art. 1748, comma 6, c.c., sorge esclusivamente a fronte della certezza dell'impossibilità di esecuzione del contratto fra terzo e preponente per cause non imputabili a quest'ultimo, restando a tal fine irrilevante ogni diversa vicenda relativa alla fase esecutiva dell'affare concluso con il terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo di restituzione, sul presupposto che oggetto della controversia tra preponente e agente fosse la corretta determinazione della misura delle provvigioni così come pattuita, senza alcun riferimento alla regolare esecuzione del contratto promosso dall'agente).

    Art. 1748 c.c. · Art. 1742 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'agente ha diritto alla provvigione, ma solo per gli affari che sono andati a buon fine (art. 1748, primo comma). La provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione parziale, sebbene solo in proporzione della parte eseguita (art. 1748, primo comma); non vi è però esecuzione parziale quando non si sia portata una qualsiasi utilità all'imprenditore e si siano semplicemente ridotte le perdite cagionate da un affare sfortunato, come nel caso di riscossione di una percentuale fallimentare. La provvigione è pure dovuta per gli affari direttamente conclusi dal preponente nella zona riservata all'agente (art. 1748, secondo comma), come effetto dell'esclusività a lui concessa. I diritti dell'agente nel caso di storno dell'affare sono regolati nell'art. 1749. Se l'affare non ha avuto esecuzione per un fatto imputabile al preponente, è ovvio che l'agente ha diritto integrale alla provvigione. Se l'affare sia rimasto ineseguito in tutto o in parte per mutuo consenso dei contraenti, la circostanza che all'inesecuzione dell'affare ha concorso anche la volontà dell'altro contraente, esclude che si possa ragionevolmente applicare la stessa regola adottata per l'ipotesi di fatto imputabile esclusivamente al preponente, e che si possa perciò attribuire all'agente l'intera provvigione. Ma non è nemmeno giusto privarlo di ogni compenso; e infatti l'art. 1749, secondo comma, mantiene il diritto dell'agente alla provvigione, disponendo che essa deve ridursi alla misura determinata dalle norme corporative e dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Deve ritenersi sottinteso che anche una determinazione convenzionale potrà valere, se risulti per l'agente più favorevole delle norme corporative o degli usi. Per quanto il codice non lo dica, è ovvio che la provvigione non è dovuta se l'inesecuzione dell'affare sia dipesa da caso fortuito: la condizione del buon fine fa gravare ogni rischio a carico dell'agente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 722

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1991 al 3 aprile 1999. 209 parole tolte, 271 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'agenteaggiunto: Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione tolto: solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. aggiunto: quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi tolto: direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata aggiunto: dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi tolto: anche dopo lo aggiunto: dopo la data di scioglimento del contratto se la tolto: conclusione e' effetto soprattutto dell'attivita' aggiunto: proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svoltaaggiunto: ; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

tolto: L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

tolto: Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogliaggiunto: Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

aggiunto: Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

tolto: Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagateaggiunto: L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.

L'agente tolto: ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate aggiunto: non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1748 · fonte del testo

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