Codice civile

Art. 2645-ter c.c.

(( (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche).)) ((Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi puo' agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.))

Testo vigente dal 1 marzo 2006

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2645-ter c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10017/2026

    18 aprile 2026

    In tema di trust, la natura gratuita dell'atto dispositivo non implica la sua qualificazione come atto di liberalità, non essendo richiesto, ai fini della gratuità rilevante ex art. 2901 c.c., lo spirito di liberalità del disponente, essendo sufficiente l'assenza di corrispettivo e la conseguente diminuzione patrimoniale.

    Art. 2645-ter c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7059/2026

    24 marzo 2026

    In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l'art. 140, comma 3, l.fall., in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell'impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.

    Art. 2645-ter c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2645ter · fonte del testo

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