Codice civile

Art. 1888 c.c. — Prova del contratto

[1]Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

[2]L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

[3]L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1888 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10761/2026

    23 aprile 2026

    In tema di assicurazione, nel sistema previgente all'entrata in vigore dell'art. 118 c.ass. - a norma del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione" - la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non è opponibile all'assicuratore ove non risulti il conferimento in favore del primo del potere di rappresentanza sostanziale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'idoneità delle quietanze, rilasciate dall'agente su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione di quest'ultima riprodotta a stampa, ad attestare il pagamento dei premi).

    Art. 1888 c.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1744 c.c. · Art. 1745 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2266/2026

    4 febbraio 2026

    La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).

    Art. 1888 c.c. · Art. 115 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto di assicurazione si forma sulla base di una proposta sottoscritta dall'assicurato, spesso sollecitata e redatta dagli agenti dell'imprenditore. L'assicuratore però, ricevuta la proposta, suole svolgere complesse e costose indagini per apprezzare la convenienza del rischio. Di fronte a ciò il proponente è tenuto a una maggiore serietà di determinazione (argomento dall'art. 1337); il che si risolve nel considerare la proposta come irrevocabile per tutto il tempo che il codice stabilisce (art. 1887), e che è quello strettamente necessario al compimento delle indagini sull'entità del rischio. Il contratto di assicurazione, anche secondo il nuovo codice richiede lo scritto ad probationem (art. 1888, primo comma, in relazione all'art. 2725). Le polizze di assicurazione possono essere emesse così all'ordine come al portatore (articolo 1889); ma esse non sono considerate come titoli di credito, perchè i diritti che rappresentano si scorporano dal rapporto giuridico da cui nascono, e quindi trovano sempre il loro contenuto nel rapporto medesimo. La creazione di polizze all'ordine o al portatore ha lo scopo, di consentire la cessione del credito verso l'assicuratore (art. 1889, primo comma), di attribuire al possessore una legittimazione all'esazione del credito cedutogli secondo le norme che valgono per i titoli di credito (art. 1889, secondo comma), di consentire la cessione del contratto con la sola trasmissione della polizza nel caso di alienazione della cosa assicurata (art. 1918, quinto comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 749

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1888 · fonte del testo

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