Codice civile

Art. 1755 c.c. — Provvigione

[1]Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.

[2]La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1755 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13315/2026

    8 maggio 2026
    • Mediazione

    Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto alla provvigione, il principio di non contestazione opera anche riguardo all'iscrizione del mediatore nell'apposito albo, trattandosi di un fatto storico costitutivo di tale diritto e suscettibile di prova, senza che rilevi che l'iscrizione sia imposta da una norma imperativa, con la conseguenza che la sua insussistenza deve essere tempestivamente dedotta dalla controparte e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

    Art. 1755 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1238/2026

    20 gennaio 2026

    In tema di diritto del mediatore alla provvigione, l'ignoranza della conclusione dell'affare prevista come causa di sospensione della prescrizione dall'art. 2941, n. 8, c.c. opera soltanto quando sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto a occultare la realizzazione della situazione di fatto cui è collegato il diritto alla provvigione, non potendo consistere invece in una semplice omissione, tranne che in caso di atti dovuti, e può anche riguardare soltanto alcune delle parti intermediate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo della parte alienante, limitatasi a non comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare, differenziandone la posizione da quella dell'acquirente, che all'espressa richiesta di informazioni da parte del mediatore aveva dichiarato che l'affare era sfumato, avvalendosi anche della circostanza dell'intervenuto mutamento di denominazione di alcune delle parti).

    Art. 1755 c.c. · Art. 1754 c.c. · Art. 2941 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30932/2025

    25 novembre 2025

    La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

    Art. 1755 c.c. · Art. 2704 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27959/2025

    21 ottobre 2025

    Il coltivatore diretto che esercita il diritto di cui all'art. 8, comma 3, legge 26-5-1965 n. 590 non è tenuto al pagamento della provvigione al mediatore, ancorché detto pagamento sia regolato dal contratto preliminare, in quanto, agendo in forza di un diritto proprio che trova titolo nella legge, egli resta del tutto estraneo alle precedenti trattative sfociate nella stipulazione del contratto preliminare.

    Art. 1755 c.c. · Art. 8 Proprieta coltivatrice

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La provvigione spetta al mediatore solo ad affare concluso per effetto del suo intervento (art. 1755, primo comma); però, se il mediatore subisce l'effetto della condizione sospensiva apposta al contratto che egli ha fatto concludere (art. 1757, primo comma), rimane invece indifferente alle conseguenze della condizione risolutiva (art. 1757, secondo comma). È ovvio poi che la nullità del contratto principale fa venir meno il diritto alla provvigione; l'annullabilità o la rescindibilità si può invece opporre al mediatore solo se egli ne conosceva la causa (art. 1757, terzo comma). La provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti (art. 1755, primo comma), perchè entrambe ne accettano necessariamente l'opera e usufruiscono di essa, anche se una sola abbia dato preventivamente l'incarico. Non c'è solidarietà per quest'obbligo, perchè l'uso, a cui la legge rinvia espressamente (art. 1755, secondo comma), di solito divide l'importo complessivo della provvigione fra i contraenti del rapporto conclusosi per l'intervento del mediatore. Se si siano intromessi più mediatori, ciascuno ha diritto ad una quota (art. 1758); è chiaro però che il diritto di quota si esercita nei confronti delle parti contraenti solo se i vari mediatori sono entrati in relazione con le parti stesse. Altrimenti si tratterà di un semplice rapporto interno tra i mediatori, a cui rimangono estranei i contraenti; e questi saranno liberati pagando la provvigione a quello o a quelli dei mediatori con cui hanno trattato. Quanto al rimborso delle spese, l'art. 1756 lo riconosce dovuto solo allorchè le spese sono state sostenute dal mediatore in base ad incarico di una delle parti, che ne sopporta, da sola, le conseguenze.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 725

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1755 · fonte del testo

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