Art. 95 fallimento — Progetto di stato passivo e udienza di discussione

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. ((In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.)) Il fallito puo' chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

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Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 3 luglio 2016

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 95 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17544/2025

    30 giugno 2025

    In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.

    Art. 95 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 115 fallimento · Art. 164 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    21 giugno 2025

    In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

    Art. 95 fallimento · Art. 115 c.p.c. · Art. 99 fallimento

    Rassegna di giugno 2025, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14585/2025

    30 maggio 2025

    In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Art. 95 fallimento · Art. 2704 c.c. · Art. 93 fallimento · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 88 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 3 luglio 2016. 48 parole aggiunte.

… di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. aggiunto: In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. Il fallito puo' chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art95 · fonte del testo

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