Art. 246 c.p.c. — Incapacità a testimoniare

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 246 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1608/2026

    24 gennaio 2026

    Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.

    Art. 246 c.p.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 80 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30995/2025

    26 novembre 2025

    La valutazione di incapacità del testimone deve essere effettuata ex ante - al momento cioè in cui la testimonianza è resa -, in ragione della qualità di "parte potenziale" dello stesso, non potendo essere influenzata dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante.

    Art. 246 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 86 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27479/2025

    15 ottobre 2025

    La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.

    Art. 246 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 351 c.p.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23594/2025

    20 agosto 2025

    Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilità, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.

    Art. 246 c.p.c. · Art. 421 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 324 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 143/2009

    Questione infondata
    8 maggio 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che, non essendo state formulate richieste istruttorie dalla parte attrice al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra danno e condotta del veicolo che si assume essere investitore, la parte convenuta potrebbe limitarsi ad una mera contestazione, senza indicare prove sul punto, nella considerazione che la presunzione legale di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non si estende anche alla presunzione della sussistenza del nesso causale. Ed invero, in tema di operatività della presunzione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, non risulta formatosi un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso indicato dalla difesa pubblica.

    Art. 246 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 75/1997

    Questione infondata
    28 marzo 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. È, peraltro, palesemente da escludere l'asserita irragionevolezza della norma impugnata, poiché la stessa esprime - nella forma di una presunzione assoluta di incapacità a testimoniare delle parti, anche potenziali - l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto valere; e ciò trova la sua ragione nel bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel disciplinare i modi di partecipazione al processo e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. O. n. 494/1987). - S. n. 248/1974. red.: G. Leo

    Art. 246 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 272 c.p.c. · Art. 187 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1995

    Questione infondata
    24 febbraio 1995

    La incapacità a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - è in parte l'altro coniuge e sono in discussione entità patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non può farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle già svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quò, secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza già previsto, bensì per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui è parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo perciò riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, già citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.

    Art. 159 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 246 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art246 · fonte del testo

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