Art. 246 c.p.c. — Incapacità a testimoniare
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.
4 pronunce che riguardano l’art. 246 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Art. 246 c.p.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.
La valutazione di incapacità del testimone deve essere effettuata ex ante - al momento cioè in cui la testimonianza è resa -, in ragione della qualità di "parte potenziale" dello stesso, non potendo essere influenzata dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante.
Art. 246 c.p.c.
La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.
Art. 246 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 351 c.p.p.
Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilità, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.
Art. 246 c.p.c. · Art. 421 c.p.c.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.
10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che, non essendo state formulate richieste istruttorie dalla parte attrice al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra danno e condotta del veicolo che si assume essere investitore, la parte convenuta potrebbe limitarsi ad una mera contestazione, senza indicare prove sul punto, nella considerazione che la presunzione legale di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non si estende anche alla presunzione della sussistenza del nesso causale. Ed invero, in tema di operatività della presunzione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, non risulta formatosi un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso indicato dalla difesa pubblica.
Art. 246 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. È, peraltro, palesemente da escludere l'asserita irragionevolezza della norma impugnata, poiché la stessa esprime - nella forma di una presunzione assoluta di incapacità a testimoniare delle parti, anche potenziali - l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto valere; e ciò trova la sua ragione nel bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel disciplinare i modi di partecipazione al processo e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. O. n. 494/1987). - S. n. 248/1974. red.: G. Leo
Art. 246 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 272 c.p.c. · Art. 187 c.p.c.
La incapacità a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - è in parte l'altro coniuge e sono in discussione entità patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non può farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle già svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quò, secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza già previsto, bensì per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui è parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo perciò riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, già citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.
Art. 159 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 246 c.p.c.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Art. 246 c.p.c. · Art. 159 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
La rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale, dipende dall'effettiva qualità di imputato di chi dovrebbe testimoniare nel giudizio civile a quo, onde il giudice rimettente deve accertarne l'esistenza, non potendo limitarsi a dedurla da una mera affermazione di parte. (Restituzione degli atti al giudice a quo perché motivi, sul punto, la rilevanza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.).
Art. 246 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Non appare irragionevole la scelta del legislatore, effettuata nell'esercizio del suo potere discrezionale, di non accordare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato; ne`, attesa la natura speciale del processo del lavoro, puo` essere instaurato raffronto con la disciplina che lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 246 cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'interrogatorio libero sui fatti di causa delle persone incapaci di testimoniare).
Art. 246 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 421 c.p.c.
Vanno restituiti al giudice rimettente per insufficiente motivazione in punto di rilevanza gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 246 cod. proc. civ., che vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio; questione sollevata con riguardo all'art. 421, ultimo comma, stesso codice, che, nel testo novellato, prevede espressamente per il giudice del lavoro il potere di interrogare liberamente sui fatti di causa anche quelle persone che sono incapaci a testimoniare a norma dell'art. 246 citato o a cui sia vietato a norma del successivo art. 247, per cui l'incapacità a testimoniare, sancita dalla disposizione impugnata, più non vigerebbe per il rito speciale e per le controversie di cui agli artt. 30 e 45 richiamati nell'art. 46 legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili urbani. - S. n. 139/1975, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo illegittimo l'art. 247 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce il divieto di testimoniare per il coniuge ancorché separato, i parenti e affini in linea retta e coloro che sono legati da vincoli di affiliazione.
Art. 246 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 421 c.p.c.
La posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione di parte nel processo civile non sono giuridicamente comparabili e, ancor meno, equiparabili: una cosa e` "nemo testis in causa propria", cui s'ispira l'art.246 c.p.c.; e un'altra e` "nemo tenetur edere contra se", che permea l'art.384 c.p. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.246 c.p.c. in relazione all'art.384, co.II, c.p., sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 , co.II, Cost.)
Art. 246 c.p.c.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 246 cod. proc. civ., in quanto alla lettura dell'ordinanza di rimessione residuano non superabili dubbi sul se il giudice a quo abbia inteso denunciare l'incostituzionalità di detta norma per l'irrazionalità, da cui la sua applicazione al caso di specie sarebbe affetta, ovvero per l'inestensibilità, a livello applicativo, del novellato art. 421, quarto comma, al rito ordinario, e - a monte - sul se le peculiarità del caso, con privare il soggetto della cui capacità a testimoniare si discute della legittimazione a partecipare al giudizio, persuadano a definire irrilevante la proposta questione.
Art. 246 c.p.c. · Art. 1916 c.c. · Art. 178 c.p.c. · Art. 3 cost.
Non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ.. Tale norma - che vieta l'assunzione come teste non di chi abbia un qualsiasi interesse, ma soltanto delle persone "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" - essendo dettata in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento, di incompatibilità delle posizioni di parte e di teste nel giudizio, mira, infatti, ad impedire che il giudicato si formi con il contributo di chi potrebbe, secondo le regole del diritto sostanziale, invocarne poi l'efficacia diretta o riflessa. Il divieto in parola è, quindi, pienamente razionale e non mette in discussione il "diritto difesa"; ne', d'altra parte, vulnera il principio di uguaglianza, per la differenza di trattamento rispetto al processo penale - in cui l'offeso del reato, anche se costituito parte civile, può essere chiamato a deporre come testimone - poiché tale diversità di disciplina è in funzione della diversa rilevanza degli interessi che sono in giuoco nel processo penale.
Art. 247 c.p.c. · Art. 246 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art246 · fonte del testo
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