Codice di procedura penale

Art. 530 c.p.p. — Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato e' stato commesso da persona imputabile. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilita' ovvero vi e' dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 530 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7658/2026

    30 marzo 2026

    Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).

    Art. 530 c.p.p. · Art. 336 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    20 febbraio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'obbligo motivazionale del provvedimento di assoluzione dell'incolpato può dirsi adempiuto quando le argomentazioni a sostegno della decisione diano adeguatamente conto, attraverso un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, di un dubbio processualmente plausibile - sia in termini di ragionevolezza, sia in termini di obiettivo riscontro delle emergenze fattuali acquisite - circa l'eventuale diversa ricostruzione del fatto, prospettata come ipotesi alternativa rispetto a quella accusatoria, che sia tale da imporre l'epilogo assolutorio.

    Art. 530 c.p.p. · Art. 533 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 27538/2025

    15 ottobre 2025

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la condanna presuppone l'accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", restando, pertanto, escluso che la sanzione possa essere irrogata in presenza di una serie incompleta di elementi di responsabilità ovvero di una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all'incolpato.

    Art. 530 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 21595/2025

    27 luglio 2025

    Il termine di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza stabilito, ex art. 21-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per il deposito nel giudizio di legittimità della sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" è perentorio e va calcolato a ritroso.

    Art. 530 c.p.p. · Art. 21-bis Reati tributari · Art. 372 c.p.c. · Art. 648 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 270/2011

    Questione infondata
    12 ottobre 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 530 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede - rispetto a soggetti nei cui confronti sia stata avanzata la proposta per l'applicazione, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e che siano stati assolti da un'originaria imputazione di cui all'art. 416- bis cod.pen. - una disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall'art. 166, secondo comma, del codice penale. A prescindere dall'omessa formulazione di un petitum specifico e dall'erronea valutazione sulla rilevanza, formulata con riguardo ad una norma ipotetica, il rimettente prende le mosse da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che non è esatto l'assunto secondo cui coloro che sono stati condannati con pena sospesa non possono subire alcuna misura di prevenzione: l'art. 166, secondo comma, cod. pen. si limita infatti a disporre che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, non escludendo affatto che le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumibili aliunde . Inoltre, il giudice a quo impropriamente, afferma che poiché «la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione dell'assenza di pericolosità sociale attuale, a maggior ragione, questa prognosi si imporrebbe per persone la cui colpevolezza sia stata esclusa»: egli trascura di considerare che il giudice, con la sentenza di assoluzione, non opera alcun giudizio di pericolosità dell'imputato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge in cui applica la misura di sicurezza (art. 530, comma 4, cod. proc. pen.).

    Art. 530 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 286/2003

    Questione infondata
    30 luglio 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 530 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 318/2001

    Questione inammissibile
    27 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato assolto. Infatti, il censurato art. 530, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie formule, contrariamente a quanto ritiene il rimettente, non può trovare applicazione nel giudizio 'a quò, poiché è indubitabile che, essendo già stata pronunciata sentenza di condanna, ancorché non divenuta irrevocabile, l'imputato non può essere assolto, in applicazione del divieto di 'bis in idem', per quel medesimo fatto sol perchè è già stato giudicato. - Sulla operatività dell'art. 529 cod. proc. pen. in relazione ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità, v. richiamata sentenza n. 27/1995. M.F.

    Art. 530 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art530 · fonte del testo

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