Codice di procedura civile

Art. 379 c.p.c. — Discussione

[1]L'udienza si svolge sempre in presenza. 171 173

[2]All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. 171 173

[3]Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. 152 171 173

[4]COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.152

[5]Non sono ammesse repliche.152

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

152

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 379 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28369/2025

    27 ottobre 2025

    Il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili "motivi nuovi" di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso).

    Art. 379 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 377 c.p.c. · Art. 378 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21352/2025

    25 luglio 2025

    In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

    Art. 379 c.p.c. · Art. 378 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 403/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti dell'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che la disposizione, in esso contenuta, secondo la quale nella discussione del ricorso innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, il pubblico ministero può esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che le altre parti hanno svolto le loro difese, non si applichi, nei giudizi relativi alle impugnazioni delle sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (previsti dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195), allorché il ricorso (ex art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) sia stato proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Se infatti si considera che, secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il processo davanti alla Corte di cassazione, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti, e perciò neanche al pubblico ministero, di portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli già trattati, e che le conclusioni motivate del pubblico ministero, così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio è pienamente rispettato; che inoltre le osservazioni scritte (di cui anche è consentito il deposito) costituendo l'ultimo atto inserito nel fascicolo processuale, configurano un mezzo non idoneo per portare a conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti private sulle conclusioni orali del pubblico ministero, e che quindi il contestato ordine della discussione orale, sotto il profilo dell'invocato parametro costituzionale, risulta del tutto irrilevante, è da escludersi che la norma censurata, nell'ipotesi 'de qua', abbia attribuito all'organo titolare dell'azione disciplinare (ex art. 14, legge n. 195 del 1958), rispetto alle altre parti, una ingiustificata e lesiva posizione processuale di vantaggio.

    Art. 379 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 14 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 17 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

L'udienza si svolge sempre in presenzaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art379 · fonte del testo

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