Codice di procedura civile

Art. 52 c.p.c. — Ricusazione del giudice

[1]Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[2]Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato ((...)) due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. 178

[3]La ricusazione sospende il processo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 52 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11220/2026

    27 aprile 2026

    La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, ne risulta violata la statuizione sull'alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), in quanto si è già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 158 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7376/2026

    27 marzo 2026

    (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado, per non essere stato tempestivamente riassunto dopo la decisione sulla ricusazione, in un caso in cui il giudice, dopo avere dapprima rimesso gli atti al Presidente per le determinazione di competenza sull'istanza di ricusazione, successivamente, scaduto il termine per la riassunzione, aveva disposto la prosecuzione del processo, senza che le parti sollevassero eccezioni al riguardo).

    Art. 52 c.p.c. · Art. 307 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29907/2025

    12 novembre 2025

    L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 51 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21607/2025

    28 luglio 2025

    Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 51 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui “non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente”, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l’asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell’istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 53 c.p.c. · Art. 54 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 81/2003

    Questione inammissibile
    27 marzo 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, dell'art. 52, secondo comma, del codice di procedura civile, che non prevede la possibilità di proporre istanza di ricusazione dopo l'inizio della trattazione o della discussione, quando la causa di ricusazione sia sopravvenuta ovvero sia conosciuta in corso di causa. Il rimettente, infatti, non precisando quando sia stata proposta la ricusazione, né il motivo che avrebbe dovuto obbligare il giudice ad astenersi né la ragione per la quale non sia stata tempestivamente proposta l'istanza di ricusazione né quando sia intervenuta la causa di astensione, non consente di verificare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quò, risultando, altresì, del tutto insufficiente la motivazione relativa all'asserita violazione dei parametri costituzionali invocati.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 388/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quò, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che «la ricusazione sospende il processo», anche quando la relativa istanza, costituendo mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali per la sua ammissibilità ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attività giurisdizionale. Infatti, nonostante l'apparente rigidità della formula, la norma, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, consente al giudice di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato tolto: in cancelleriaaggiunto: ... due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art52 · fonte del testo

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