Art. 50 c.c.i.i. — Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle imprese. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. I termini ((di cui agli articoli 33 e 34)) si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 50 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26690/2025

    3 ottobre 2025

    Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

    Art. 50 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 15 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione.tolto: ... La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. I termini di cui agli articoli 33tolto: , 34 e 35 aggiunto: e 34 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art50 · fonte del testo

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