Art. 94 c.p.c. — Condanna di rappresentanti o curatori

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 94 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8532/2026

    6 aprile 2026

    In tema di liquidazione giudiziale, la condanna solidale al pagamento delle spese legali del legale rappresentante con la società conferente la procura alle liti deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata "mala fede", ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che è norma speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 94 c.p.c., che presuppone la sussistenza di "gravi motivi", la quale, in forza del principio di specialità, risulta inapplicabile al caso di specie.

    Art. 94 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.

    Art. 94 c.p.c. · Art. 51 c.c.i.i. · Art. 65 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25402/2025

    16 settembre 2025

    In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.

    Art. 94 c.p.c. · Art. 51 c.c.i.i. · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di settembre 2025, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25410/2025

    16 settembre 2025

    I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).

    Art. 94 c.p.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 360-bis c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 16 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 41/1984

    Parametro
    22 febbraio 1984

    dichiara: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell…

    Art. 90 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 94 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art94 · fonte del testo

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