Codice civile

Art. 1665 c.c. — Verifica e pagamento dell'opera

[1]Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

[2]La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

[3]Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

[4]Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorche' non si sia proceduto alla verifica.

[5]Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera e' accettata dal committente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1665 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34536/2025

    29 dicembre 2025

    In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.

    Art. 1665 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1666 c.c. · Art. 1667 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28249/2025

    24 ottobre 2025

    In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.

    Art. 1665 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17028/2025

    25 giugno 2025

    Affinché possa esservi accettazione idonea a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia ex art.1669 c.c., l'accettazione deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto.

    Art. 1665 c.c. · Art. 1490 c.c. · Art. 1495 c.c. · Art. 1669 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1576/2025

    22 gennaio 2025

    In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto).

    Art. 1665 c.c. · Art. 1667 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 1665 e 1666 regolano compiutamente il momento della verifica o collaudo dell'opera. Premesso che il committente ha diritto di verificare l'opera, prima che essa gli venga consegnata, la legge determina il momento nel quale la verifica deve essere fatta e le conseguenze dell'omissione di essa; dispone che equivale ad accettazione dell'opera il fatto che il committente la riceva in consegna senza alcuna riserva; infine fissa nel momento dell'accettazione da parte del committente il momento in cui, in difetto di stipulazioni o di usi contrari, diviene esigibile per l'appaltatore il credito del prezzo. La disciplina è completata dalla disposizione dell'art. 1666, che ha riguardo al caso in cui l'opera deve eseguirsi per partite singole a conseguenza principale del collaudo, oltre quella relativa al pagamento del prezzo, consiste nella liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per le difformità dei vizi dell'opera, che altrimenti sarebbe dovuta ai sensi degli articoli 1667 e 1668. Naturalmente, perchè la liberazione abbia luogo occorre che i vizi o le difformità siano stati al momento della verifica conosciuti o riconoscibili dal committente se non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, tenendosi conto che, se per la verifica dell'opera occorra un'esperienza tecnica nel valutare la riconoscibilità del vizio, bisogna aver riguardo non già alle cognizioni del committente ma alle cognizioni di un tecnico, dato che il collaudo è un atto che il committente deve fare con ogni garanzia tecnica e quindi, ove lo ritenga necessario, con l'ausilio di persone esperte. Quando la garanzia è dovuta, si applicano le norme degli articoli 1667 e 1668, che disciplinano l'onere della denuncia (la quale deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta), la prescrizione biennale dell'azione per far valere la garanzia, e il contenuto della garanzia medesima; norme, che salvo le particolarità dei termini, trovano un addentellato in quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della vendita.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 703

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1665 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari