Gli articoli 1665 e 1666 regolano compiutamente il momento della verifica o collaudo dell'opera. Premesso che il committente ha diritto di verificare l'opera, prima che essa gli venga consegnata, la legge determina il momento nel quale la verifica deve essere fatta e le conseguenze dell'omissione di essa; dispone che equivale ad accettazione dell'opera il fatto che il committente la riceva in consegna senza alcuna riserva; infine fissa nel momento dell'accettazione da parte del committente il momento in cui, in difetto di stipulazioni o di usi contrari, diviene esigibile per l'appaltatore il credito del prezzo. La disciplina è completata dalla disposizione dell'art. 1666, che ha riguardo al caso in cui l'opera deve eseguirsi per partite singole a conseguenza principale del collaudo, oltre quella relativa al pagamento del prezzo, consiste nella liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per le difformità dei vizi dell'opera, che altrimenti sarebbe dovuta ai sensi degli articoli 1667 e 1668. Naturalmente, perchè la liberazione abbia luogo occorre che i vizi o le difformità siano stati al momento della verifica conosciuti o riconoscibili dal committente se non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, tenendosi conto che, se per la verifica dell'opera occorra un'esperienza tecnica nel valutare la riconoscibilità del vizio, bisogna aver riguardo non già alle cognizioni del committente ma alle cognizioni di un tecnico, dato che il collaudo è un atto che il committente deve fare con ogni garanzia tecnica e quindi, ove lo ritenga necessario, con l'ausilio di persone esperte. Quando la garanzia è dovuta, si applicano le norme degli articoli 1667 e 1668, che disciplinano l'onere della denuncia (la quale deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta), la prescrizione biennale dell'azione per far valere la garanzia, e il contenuto della garanzia medesima; norme, che salvo le particolarità dei termini, trovano un addentellato in quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della vendita.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 703