Art. 1490 c.c. — Garanzia per i vizi della cosa venduta

[1]Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

[2]Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1490 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16620/2026

    27 maggio 2026

    La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.

    Art. 1490 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1495 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026

    27 maggio 2026

    In tema di compravendita, la consapevolezza del vizio, valevole a far decorrere il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., presuppone la percezione delle cause interne del difetto, che ne identificano la natura, non essendo invece necessaria la conoscenza delle cause esterne che lo hanno determinato.

    Art. 1490 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1495 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 118 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20460/2025

    21 luglio 2025

    Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa.

    Art. 1490 c.c. · Art. 131 cod. cons. · Art. 1470 c.c. · Art. 1492 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 204 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17028/2025

    25 giugno 2025

    Affinché possa esservi accettazione idonea a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia ex art.1669 c.c., l'accettazione deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto.

    Art. 1490 c.c. · Art. 1495 c.c. · Art. 1669 c.c. · Art. 1665 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 64 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Più profonde innovazioni si riscontrano invece a proposito della garanzia dovuta dal venditore per i vizi ed i difetti della cosa. Come è noto, il codice civile anteriore stabiliva vari termini di decadenza per l'esperimento dell'azione redibitoria fondata sui vizi veri e propri della cosa, mentre ogni difetto di qualità, essenziale o pattuita, dava luogo alla risoluzione contrattuale, soggetta alla lunga e pieghevole prescrizione ordinaria. D'altro canto il codice di commercio aggiungeva una seconda brevissima decadenza di due giorni per la mancata denunzia del vizio. Così, una prima e difficile indagine giudiziale incideva sulla distinzione tra vizio e difetto di qualità, ed una seconda tra rapporti civili e commerciali. La statistica impressionante delle liti in questo settore ed i riflessi gravi sull'economia stessa del contratto, hanno indotto ad affrontare e risolvere il problema in modo unitario circa i termini e le condizioni per l'azione, pur non giungendo alla parificazione integrale, adottata da alcune legislazioni straniere. Il nuovo sistema, racchiuso nelle norme degli articoli 1490 a 1497, nonchè dell'art. 1511, si può così riassumere: i vizi apprezzabili e non facilmente riconoscibili e i difetti di qualità non tollerabili, per quanto diano luogo a due diverse azioni, e cioè, rispettivamente, alla redibitoria (in alternativa con la quanti minoris) ed all'ordinaria risoluzione, sono unificati nell'ulteriore trattamento perchè entrambi devono essere denunciati entro otto giorni a pena di decadenza e fatti valere in giudizio entro il termine prescrizionale di un anno. Questo semplificato meccanismo fissa in brevi termini la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto. Finora, tra l'altro, sotto la pressione delle cose e delle complicate sanzioni, la giurisprudenza, per ragioni pratiche, era stata indotta a deviare dai precisi concetti di vizio e di difetto di qualità; mentre adesso l'aliud pro alio, ai fini di evadere dal secondo comma dell'art. 1497, si avrà soltanto quando la cosa rientri in un genere del tutto diverso da quello contrattato. Del riscatto convenzionale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 670

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1490 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari