Art. 55 — Termine per il pagamento dei canoni scaduti

La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 55, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18538/2025

    7 luglio 2025

    Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.

    Art. 55 · Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 187 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 205/2021

    Questione infondata
    28 ottobre 2021

    Se la Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione di legittimità costituzionale, a fronte di un'ordinanza di rimessione di analogo tenore, la questione [odierna] è dichiarata manifestamente infondata. (Nel caso di specie sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevede che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosità in caso di mancato pagamento da parte del conduttore anche delle sole spese processuali, entro il termine di grazia. La sentenza n. 79 del 2020, ha affermato, con una pronuncia di non fondatezza, che rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali, soprattutto quando hanno carattere speciale ed eccezionale, come è la sanatoria in sede giudiziale prevista dalla disposizione censurata).

    Art. 55 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/2020

    Questione infondata
    24 aprile 2020

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978. La norma censurata legittimamente omette di prevedere la possibilità per il giudice di ritenere sanata la morosità - ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto dal medesimo articolo per le sue condizioni di difficoltà economica - quando, all'udienza di verifica, o entro il termine assegnato in quella sede dal giudice, residui il mancato pagamento delle sole spese processuali e in ogni altra ipotesi in cui la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore. Il meccanismo processuale censurato è frutto di un bilanciamento tra il "sacrificio" richiesto al locatore che non ottiene, alla prima udienza, la convalida dell'intimazione di sfratto, pur persistendo in quel momento la morosità e mancando l'opposizione dell'intimato, e l'esigenza di accordare - in presenza di un bene di primaria importanza quale il diritto all'abitazione - una particolare tutela al conduttore che, altrimenti, sarebbe irrimediabilmente esposto alla convalida dell'intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, oppure alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario. È dunque ragionevole la mancata estensione di tale speciale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori, specie in una materia come quella processuale dove la discrezionalità legislativa è particolarmente ampia ed è sindacabile solo sotto il profilo dell'arbitrarietà ovvero dell'irragionevolezza manifesta. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio del "giusto processo", poiché al legislatore è consentito differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalità, tra cui quella di evitare abusi del diritto di difesa da parte del conduttore moroso. Né è violato il canone di solidarietà nell'ambito del rapporto negoziale, poiché il principio di buona fede oggettiva, che pure ne permea la disciplina anche nella fase esecutiva, non può venire in rilievo quando a fronte di un inadempimento grave di una parte, l'altra abbia esercitato la propria legittima facoltà di agire in giudizio per la risoluzione negoziale, facoltà il cui esercizio, peraltro, di norma preclude l'adempimento tardivo ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 3 del 1999, n. 51 del 1995, n. 185 del 1980, n. 94 del 1973, n. 89 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019, n. 410 del 2001 e n. 315 del 1986 ).

    Art. 55 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 410/2001

    Questione infondata
    14 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria previsto per i contratti locatizi ad uso abitativo. Posto infatti che la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono affatto omogenee, venendo in considerazione, nell’un caso quell’interesse primario della persona alla abitazione, mancante, per definizione nell’altro, non può ritenersi né irragionevolmente discriminatoria la disciplina che ha inteso apprestare all’interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all’interesse economico del conduttore di immobili ad uso non abitativo, né lesiva del diritto di difesa la limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa a tutela dell’interesse primario della persona all’abitazione. - V. sentenza n. 94/1996 e ordinanze n. 448/1998 e n. 305/1998. A.M.M.

    Art. 55 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art55 · fonte del testo

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