Art. 1457 c.c. — Termine essenziale per una delle parti

[1]Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

[2]In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1457 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15770/2026

    22 maggio 2026

    L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che va condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.

    Art. 1457 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1454 c.c. · Art. 1455 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 99 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8971/2026

    9 aprile 2026

    (Nella specie, la S.C. ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale avverso la sentenza che aveva ritenuto dovuta la penale convenuta, accertando che la prestazione dedotta in contratto - ossia la realizzazione di un parcheggio e della strada di accesso - era stata eseguita oltre il termine pattuito di novanta giorni, e che la parte obbligata non aveva fornito la prova né dell'avvenuto adempimento nel termine, né della non imputabilità del ritardo, sicché è stata reputata irrilevante la mancata qualificazione del termine come essenziale).

    Art. 1457 c.c. · Art. 1382 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 155 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23911/2025

    26 agosto 2025

    Il riscatto degli anni del corso di laurea costituisce una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alla presentazione della domanda consegue l'obbligo, per l'ente previdenziale, di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento dell'importo, e solo dalla data di detta comunicazione decorre l'ulteriore termine - da considerarsi essenziale - per l'adesione del lavoratore e il versamento della riserva suddetta, il cui mancato rispetto comporta la decadenza e la necessità di una nuova domanda, con ricalcolo della riserva.

    Art. 1457 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 329 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19116/2025

    11 luglio 2025

    Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verificazione di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

    Art. 1457 c.c. · Art. 1184 c.c. · Art. 1453 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 124 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1457 · fonte del testo

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