Codice civile

Art. 2644 c.c. — Effetti della trascrizione

[1]Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

[2]Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2644 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13792/2026

    12 maggio 2026

    In tema di trascrizione immobiliare, la misura della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi del titolo è data dalla rappresentazione per riassunto dell'atto recata dalla nota di trascrizione mentre le "condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota", che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto "quadro D"), attengono a mere specificazioni necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata, che non possono costituire oggetto di un'autonoma nota né essere inserite in altri quadri della nota, e che non rilevano ai fini dell'opponibilità, avendo un valore di mera pubblicità notizia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di rigetto di una domanda di rivendicazione di beni proposta dal loro acquirente nei confronti dell'ente che aveva esercitato il diritto di prelazione ex d.lgs. n. 490 del 1999, che aveva individuato gli immobili oggetto del vincolo sulla base della particella catastale indicata nella nota trascrizione del decreto impositivo, senza dare rilievo alle precisazioni fornite nel "quadro D" che si riferivano espressamente ad uno solo dei beni compresi in suddetta particella, e non anche quelli accessori, accatastati in sub-particelle diverse).

    Art. 2644 c.c. · Art. 2659 c.c. · Art. 17 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7991/2026

    31 marzo 2026

    E' inammissibile l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza che accerta la simulazione dell'atto di vendita di un immobile, che sia stato trascritto, proposta dal terzo acquirente del medesimo bene, in base ad un atto non trascritto, perché, in forza della regola della priorità della trascrizione, egli non è titolare del diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, tale sentenza non può arrecargli un pregiudizio giuridico.

    Art. 2644 c.c. · Art. 1376 c.c. · Art. 404 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32543/2025

    13 dicembre 2025

    La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

    Art. 2644 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1159 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14714/2025

    31 maggio 2025

    Al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, ne consegue che, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni.

    Art. 2644 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 2643 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'indicazione degli atti per i quali la legge richiede la trascrizione è contenuta negli articoli 2643 a 2653, i quali per ogni singola categoria di atti determinano l'effetto sostanziale per cui è stabilito l'onere della trascrizione. L'art. 2643 comprende gli atti per cui la trascrizione è necessaria al fine di rendere inattaccabile l'acquisto nei confronti di terzi aventi causa dal medesimo autore (art. 2644). Rispetto all'art. 1932 del codice del 1865, il cui contenuto è stato quasi integralmente riprodotto con alcune lievi modificazioni formali, la disposizione dell'art. 2643 ha il pregio di una maggiore completezza. a) Tra gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sono espressamente compresi gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di superficie. Poichè l'art. 952 considera la concessione ad aedificandum come un diritto reale autonomo, a differenza della proprietà superficiaria, considerata invece come una vera forma di proprietà, era necessario disporre la trascrizione degli atti che la costituiscono o che ne importano il trasferimento o la modificazione. Non rappresenta una novità rispetto al diritto costituito, ma solo una precisazione diretta a evitare dubbi d'interpretazione, la norma che impone la trascrizione degli atti costitutivi di una comunione e degli atti costitutivi, traslativi o modificativi dei diritti del concedente e dell'enfiteuta. Lo stesso si dica per gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico, per i quali già la legge speciale disponeva la trascrizione. Non era invece necessaria l'enunciazione espressa dei contratti di società per effetto dei quali i soci conferiscono la proprietà di beni immobili, perchè tali contratti sono compresi nel n. 1 per le società che sono considerate come persone giuridiche, e nel n. 3 per le società alle quali non è attribuita la personalità. b) Accanto ai contratti di società nei quali si conferisce il semplice godimento, ultranovennale o a tempo indeterminato, di beni immobili o di diritti reali immobiliari, i nn. 10 e 11 pongono gli atti costitutivi di un'associazione o di un consorzio che abbiano quel medesimo contenuto. La identità di ratio tra queste ipotesi e quella della società è evidente e non ha bisogno di alcuna particolare giustificazione. c) Innovando decisamente sul codice del 1865 che considerava l'anticresi come un contratto a effetti puramente personali, inopponibile ai terzi acquirenti, il nuovo codice sottopone alla trascrizione i contratti di anticresi. In tal modo questo contratto, che per la precarietà della situazione a cui dava luogo era caduto in disuso, può diventare un efficace strumento di garanzia del credito. d) Il codice del 1865, partendo dal presupposto, per vero alquanto discutibile, della natura dichiarativa della transazione, non la comprendeva nel novero degli atti soggetti a trascrizione. Invece tutti i progetti di riforma avevano previsto la trascrizione delle transazioni con l'effetto che le transazioni non trascritte non erano opponibili ai terzi aventi causa da una delle parti, i quali avrebbero potuto continuare in nome proprio la controversia che con la transazione le parti avevano voluto definire. Mi è sembrato non necessario statuire per la transazione effetti diversi da quelli stabiliti dall'art. 2644, perchè, anche quando la transazione ha una funzione sostanzialmente dichiarativa, i terzi che acquistano diritti da una delle parti transigenti anteriormente alla trascrizione della transazione, si trovano nella situazione in cui si sarebbero trovati se la transazione non fosse stata stipulata, ossia sono acquirenti di un diritto controverso, del quale possono chiedere l'accertamento o la realizzazione giudiziale. e) Il n. 14 dell'art. 2643, che dispone la trascrizione per le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di un diritto reale, non è la riproduzione del tanto discusso n. 8 dell'art. 1932 del vecchio codice. Quest'ultima disposizione, rispetto alla quale non sono mancati acuti tentativi di giustificazione, non era affatto in armonia col sistema ed è stata perciò soppressa. Invece il n. 14 dell'art. 2643 ha riguardo a quelle sentenze costitutive che creano, modificano o trasferiscono diritti, indipendentemente dalla convenzione delle parti: rientrano in questa categoria, ad esempio, le sentenze che impongono una servitù coattiva e quelle che, in caso di contratto preliminare non adempiuto da una delle parti, tengono luogo del contratto definitivo, in correlazione al principio, accolto dal nuovo codice, per cui sono eseguibili in forma specifica le promesse di concludere un contratto (art. 2932). L'elencazione contenuta nell'art. 2643 è integrata dalla disposizione dell'art. 2645, il quale, ai medesimi effetti per cui è ordinata la trascrizione degli atti indicati dall'art. 2643, impone l'onere della trascrizione di ogni altro atto o provvedimento che, in relazione a beni immobili o a diritti reali immobiliari, produce taluno degli effetti dei contratti menzionati nello stesso art. 2643 (ad es. la vendita all'incanto di beni di minori), facendo salvi i casi in cui dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta ovvero è richiesta a fine diverso da quello per il quale è ordinata la trascrizione di tali contratti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1067

  • Gli effetti positivi e negativi della trascrizione sono determinati dall'art. 2644, che riproduce sostanzialmente la norma dell'art. 1942 del codice del 1865, con lievi modificazioni che tendono ad agevolarne la retta comprensione. Così la modificazione apportata nel primo comma, per cui si è sostituita all'espressione «legalmente conservato» l'altra «in base a un atto trascritto o iscritto», è diretta ad evitare l'equivoco in cui era incorso qualche scrittore che aveva ritenuto che l'atto non trascritto fosse inopponibile anche a coloro che avevano a loro volta acquistato in base a un titolo non reso pubblico; l'altra modificazione apportata nel secondo comma, nel quale all'espressione «verso il precedente proprietario» si è sostituita l'altra «verso il suo autore», è intesa a chiarire che la trascrizione anteriore assicura la prevalenza in confronto di chi abbia causa dalla stessa persona, mentre la pubblicazione dell'acquisto da chi non abbia assicurato con la pubblicità il proprio lascia esposto l'acquirente a soggiacere nei confronti di colui che, mediante una pubblicazione posteriore alla sua, ma a carico di un autore più remoto, si assicurasse la prevalenza del suo autore immediato. È stata invece soppressa la disposizione dell'art. 1943 del codice del 1865, il quale per le donazioni in cui l'accettazione del donatario ha luogo per atto separato stabiliva che la trascrizione prendeva data dal giorno in cui veniva trascritta l'accettazione. La disposizione sarebbe stata evidentemente superflua, dato che il nuovo codice qualifica espressamente la donazione come un contratto (art. 769), e non sarebbe stata d'altra parte precisa, dato che in qualche caso (donazioni in riguardo di matrimonio) la donazione è perfetta indipendentemente dall'accettazione del donatario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1068

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2644 · fonte del testo

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