Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del

codice civile, in relazione all'art. 185 cpv. del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1973 dal tribunale di Padova,

nel procedimento civile vertente tra Migliorini Natalino ed altri e

Pegoraro Giuseppe ed altri, iscritta al n. 287 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del

27 agosto 1975.

Visto l'atto di costituzione di Giacomazzi Pietro, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Mario Pogliani per Giacomazzi Pietro, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile promosso - con atto di

citazione del 26 gennaio 1972 - da Natalino, Adriana, Giovanni, Maria

Migliorini nei confronti di Giuseppe Pegoraro, Maria Bianca Agostini e

Pietro Giacomazzi per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non

patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto

Antonio Migliorini, il tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in

epigrafe, premesso che sia il Pegoraro che l'Agostini erano stati

assolti dal giudice penale dal reato di omicidio colposo loro ascritto,

rispettivamente per difetto e per insufficienza di prove sull'elemento

soggettivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui, in correlazione con quanto

disposto dall'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilità dei danni

non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti

reato.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe con gli

artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione.

Sotto il primo profilo si assume che, essendo identica la

situazione del danneggiato - sia che il danno derivi da un reato sia

che costituisca la conseguenza di un mero illecito civile - il diverso

regime del risarcimento del danno non patrimoniale nelle due ipotesi

non sarebbe razionalmente giustificato. Quanto, poi, alla dedotta

violazione dell'art. 24 della Costituzione il giudice a quo afferma che

l'art. 2059 cod. civ. impedirebbe al danneggiato di proporre l'azione

giudiziaria a difesa del diritto al risarcimento del danno non

patrimoniale acquisito in conseguenza dell'illecito.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito Pietro

Giacomazzi ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

con atti, rispettivamente, in data 25 luglio 1976 e 24 giugno 1974.

Entrambi chiedono che la questione sia dichiarata non fondata

deducendo - da un lato - che non vi è identità di situazioni nel caso

in cui il danno sia riconducibile a mera colpa civile e in quello in

cui sia stato cagionato da un fatto penalmente rilevante; e -

dall'altro - che la norma denunziata non limita la tutela

giurisdizionale di alcun diritto ma esclude che, al difuori dei casi

determinati dalla legge, sorga il diritto al risarcimento del danno non

patrimoniale.

Argomentazioni e conclusioni erano ribadite nell'udienza pubblica

del 3 maggio 1979. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 2059 cod. civ.

violi gli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. nella parte in cui - in

correlazione con quanto disposto dall'art. 185 cod pen. - limita la

risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti

illeciti costituenti reato.

A sostegno del dubbio di costituzionalità prospettato, l'ordinanza

di rimessione rileva che l'art. 2059 cod. civ. non nega la esistenza

di un diritto soggettivo avente ad oggetto il danno non patrimoniale,

ma di questo vieta il risarcimento non concedendo la relativa azione e

che ciò contrasterebbe con il primo comma dell'art. 24 Cost., in

quanto priverebbe il danneggiato della possibilità di agire in

giudizio per la tutela del suo diritto.

L'ordinanza ritiene poi violato anche l'art. 3 Cost., considerando

che la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di

reato non sarebbe diversa da quella in cui lo stesso pregiudizio derivi

da illecito soltanto civile; pertanto la limitazione della

risarcibilità del danno non patrimoniale a quello derivante da reato

concreterebbe una ingiustificata diversità di trattamento di

situazioni omogenee, risultando obliterata la posizione del

danneggiato.

"Rispetto a quest'ultimo - soggiunge l'ordinanza - la

configurabilità come reato del fatto illecito causativo del danno

costituisce un elemento che nulla aggiunge all'esistenza del danno non

patrimoniale".

2. - Le questioni proposte non sono fondate.

Non ha invero fondamento giuridico l'assunto riguardante la

asserita sussistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto

incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, del quale

peraltro l'art. 2059 cod. civ. consentirebbe il risarcimento solo se il

fatto che lo ha determinato costituisca reato.

Il giudice a quo osserva, a sostegno del suo convincimento, che "se

il legislatore avesse inteso affermare che il diritto di credito e la

correlativa obbligazione concernenti il danno non patrimoniale esistono

solo nei casi determinati dalla legge non avrebbe evidentemente

riferito tale limitazione al risarcimento, il quale concerne la

soddisfazione di tale diritto di credito e presuppone l'esistenza dello

stesso, ma avrebbe statuito che il diritto e l'obbligazione in

questione esistono solo nei casi determinati dalla legge".

È evidente la petizione di principio che sta alla base di tale

ragionamento. L'art. 2059 cod. civ., nel disporre che il danno non

patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge,

lungi dal riconoscere l'esistenza di un diritto a tale risarcimento,

limitando poi la facoltà di agire ai casi stabiliti dalla legge,

prevede al contrario che il diritto stesso sorga solo nei casi da

questa determinati. Il riferimento al risarcimento, contenuto nella

norma sopra indicata, è pienamente appropriato in quanto esso

costituisce il contenuto del diritto attribuito dalla legge; ciò che

l'art. 2059 presuppone è la mera esistenza di un danno non

patrimoniale, al quale attribuisce poi rilevanza giuridica come fonte

di obbligazione limitatamente alle ipotesi espressamente previste. Tale

limitazione riguarda quindi l'oggetto del diritto e non l'esercizio di

esso.

Ciò sembra sufficiente per escludere ogni contrasto con il primo

comma dell'art. 24 Cost., non essendo tale norma, di chiaro contenuto

processuale, invocabile ove difetti il diritto da far valere in

giudizio.

3. - A non diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne

la dedotta violazione del principio di uguaglianza. Nella ordinanza non

si nega la differenza sostanziale tra fatto produttivo di danno

costituente reato e fatto dannoso consistente in illecito meramente

civile, ma si sostiene che tale differenza riguarderebbe soltanto

l'autore dell'illecito e non pure il danneggiato, per il quale sarebbe

del tutto irrilevante la qualificazione del fatto come reato; da tale

circostanza si fa dipendere la irrazionalità del trattamento

differenziato delle due situazioni.

L'assunto non può essere condiviso.

Posta, infatti, la sostanziale diversità, per presupposti e

gravità, delle due situazioni, rientra nella discrezionalità del

legislatore adottare un trattamento differenziato, ove non vengono in

considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Né appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la

considerazione di quei particolari elementi che attribuiscono

qualificazione criminosa alla condotta lesiva, anche al fine di rendere

più intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno

non patrimoniale.

I,'evento dannoso, invero, non può non essere collegato alle cause

che lo hanno determinato ed in effetti nel nostro ordinamento si

rinvengono ipotesi nelle quali il risarcimento è influenzato dalla

condizione soggettiva dell'autore dell'illecito. Così è per le

previsioni contenute negli artt. 2044,2045, 2046 e 2047, ultimo comma,

cod. civ., nelle quali l'ammontare e la stessa sussistenza del credito

del danneggiato sono fatti dipendere da elementi che riguardano

esclusivamente il danneggiato.

Anche tale aspetto della Censura di incostituzionalità va, di

conseguenza, disatteso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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