Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del

codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Repetto Giuseppe e Azienda

Municipalizzata Trasporti iscritta al n. 929 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50

dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Tribunale di Salerno nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Saporito Luigi ed altro e

Manzi Giuseppe ed altri iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno

1982.

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Municipalizzata

Trasporti di Genova;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Genova, nel corso di un giudizio civile

vertente tra Repetto Giuseppe e l'Azienda Municipalizzata Trasporti di

Genova, ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal primo

a seguito di un incidente stradale, con ordinanza 8 ottobre 1979, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui

prevede che il c.d. danno biologico (inteso come danno non patrimoniale

derivante dalla lesione del diritto, costituzionalmente garantito, alla

tutela della salute) sia risarcibile soltanto in conseguenza di un

reato.

Premette il Tribunale di Genova che esso da tempo procedeva alla

liquidazione del danno alla persona per invalidità temporanea e

permanente, quale danno di rilevanza patrimoniale risarcibile ex art.

2043 cod. civ., anche se non incidente sul reddito del danneggiato, e

ciò sul presupposto che ogni lesione dell'integrità fisio - psichica

della persona determina di per sé, ed indipendentemente dagli effetti

sul reddito, un danno risarcibile per lesione del diritto alla salute,

sancito dall'art. 32 Cost.

Ricorda quindi il Tribunale che la sentenza n. 88 del 1979 di

questa Corte configurò il diritto alla salute "come un diritto

primario ed assoluto... da ricomprendere tra le posizioni soggettive

direttamente tutelate dalla Costituzione"; precisò poi che, in caso di

violazione dello stesso, "la indennizzabilità non può essere limitata

alle conseguenze della violazione incidente sull'attitudine a produrre

reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto

considerato come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da

ogni altra circostanza e conseguenza"; ed infine comprese i danni

costituiti dalla menomazione dell'integrità fisica in sé considerata

tra i pregiudizi non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 cod. civ.

Ricorda ancora il Tribunale che la precedente sentenza n. 87 del

1979 dichiarò che l'art. 2059 c.c. non pone limitazioni all'esercizio

di un diritto, prevedendo invece che il diritto al risarcimento del

danno non patrimoniale sorge solo nei casi espressamente previsti dalla

legge; e quindi affermò sì che l'art. 2059 c.c. non contrasta col

principio di eguaglianza, essendo lecito al legislatore operare

trattamenti diversificati di situazioni non identiche per presupposti e

gravità, ma indicò espressamente, tuttavia, come limite alla facoltà

discrezionale del legislatore, l'ipotesi in cui vengano in

considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Orbene, conclude il giudice a quo, coordinando le motivazioni di

queste due sentenze, appare evidente l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui prevede la risarcibilità

del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto,

costituzionalmente tutelato, alla salute soltanto in conseguenza di

reato, sia per la violazione dell'art. 32 Cost. (mancata tutela negli

altri casi del diritto alla salute) e sia per la violazione dell'art. 3

Cost. (tutela differenziata del diritto alla salute a seconda che le

lesioni derivino da un reato o da illecito civile).

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

2059 cod. civ., in riferimento agli artt. 2,24, primo comma, e 32,

primo comma, Cost., è stata proposta dal Tribunale di Salerno, con

ordinanza del 4 dicembre 1981.

Osserva il Tribunale di Salerno che, dopo la ricordata sentenza n.

88 del 1979, l'indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente, ed accolto

anche dalla Cassazione, è nel senso del riconoscimento del danno c.d.

biologico quale danno che, prescindendo dalle ripercussioni reddituali

o patrimoniali, deriva direttamente dalla lesione psico - fisica subita

dal soggetto, in sé autonomamente considerata. Non sembra peraltro

dubitabile che tale danno, appunto perché svincolato dalla effettiva

incidenza reddituale o patrimoniale, è da ricomprendere nella

categoria dei danni non patrimoniali, i quali però, ai sensi dell'art.

2059 cod. civ., sono risarcibili soltanto nei casi espressamente

determinati dalla legge, e cioè sostanzialmente nel caso di cui

all'art. 185 cod. pen. (danni derivanti da reato) ed in quello di cui

all'art. 89, comma secondo, cod. proc. civ.

Senonché, continua il giudice a quo, è anche evidente che,

trattandosi di danno incidente sul diritto fondamentale alla salute,

non può bastare la previsione di risarcibilità del danno derivante da

fatto - reato, perché ne resterebbero ingiustificatamente escluse

l'ipotesi di danno derivante da mero illecito civile e quella di

applicazione dei criteri di colpa presunta. Pertanto l'art. 2059 cod.

civ. può ritenersi in contrasto sia con l'art. 2 Cost., che riconosce

e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quelli

all'integrità fisica e, in genere, alla salute, sia con l'art. 24,

comma primo, Cost., che riconosce a tutti il diritto di agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti, fra i quali, evidentemente,

anche quelli "biologici" anzidetti, e sia, infine, con l'art. 32, primo

comma, Cost., essendo il fondamentale ed inalienabile dintto alla

salute, sotto l'aspetto del danno biologico, inammissibilmente

conculcato dalla disposizione in esame.

3. - Entrambe le ordinanze sono state regolarmente comunicate,

notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nel primo giudizio si è costituita l'Azienda Municipalizzata

Trasporti di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno

Carbone, Mario Pogliani ed Angelo De Santis, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata ed osservando che l'art. 2059 cod. civ.

costituisce semplicemente una norma di rinvio, la quale fa richiamo ad

altre norme (ad esempio: artt. 185 cod. pen., 89 cod. proc. civ., 598

cod. pen.) per stabilire i termini e le condizioni di risarcimento del

danno non patrimoniale, anche in ipotesi che non costituiscono reato

(ad esempio: art. 598 cod. pen.). In primo luogo, quindi, non sussiste

violazione dell'art. 32 Cost., in quanto non è esatta l'affermazione

del giudice a quo, secondo il quale sarebbe l'art. 2059 cod. civ. a

limitare il risarcimento per la lesione del diritto alla salute

soltanto ai casi di reato. Si tratta infatti di mera norma di rinvio,

da combinarsi, in ogni ipotesi di sua applicazione, con altra norma che

direttamente disponga la risarcibilità del danno non patrimoniale, per

cui è su quest'ultima norma che, se mai, dovrebbe appuntarsi

l'attenzione, senza peraltro dimenticare che la determinazione delle

figure di danno comportanti tale tipo di risarcimento resta demandata

alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di

legittimità. E nemmeno sussiste la violazione dell'art. 3 Cost.,

avendo già la sentenza n. 87 del 1979 sottolineato la differenziazione

sostanziale esistente tra il danno cagionato da reato e quello

riconducibile ad un mero illecito civile.

In una successiva memoria illustrativa l'Azienda Municipalizzata

Trasporti di Genova rileva poi che, nella più recente giurisprudenza

della Corte di Cassazione, il danno alla salute viene ormai considerato

come un tertium genus rispetto alle altre due categorie del danno

patrimoniale e del danno non patrimoniale, e la sua risarcibilità

viene fatta derivare direttamente dall'art. 2043 cod. civ., senza

quindi che operino le limitazioni di cui all'art. 2059 cod. civ. La

sollevata questione di legittimità costituzionale non ha pertanto

ragion d'essere, poiché la tutela del diritto alla salute si pone

attualmente in ogni ipotesi di danno, sia derivante da reato sia da

mero illecito civile. In ogni caso, l'eventuale accoglimento della

questione produrrebbe una situazione "sconcertante", perché le

limitazioni al risarcimento poste dall'art. 2059 cod. civ. sarebbero

eliminate soltanto per i danni derivanti dalla violazione del diritto

alla salute, ma non anche per quei danni non patrimoniali derivanti

dalla violazione di altri diritti della personalità, inviolabili al

pari del diritto alla salute, come il diritto all'onore, alla

riservatezza, all'individualità, al nome, alla paternità

intellettuale. Considerato in diritto :

1. - I procedimenti proposti con le ordinanze in epigrafe, simili

nel petitum e parzialmente coincidenti in ordine ai parametri di

riferimento (entrambe si richiamano all'art. 32, primo comma, Cost.;

l'ordinanza del Tribunale di Genova aggiunge il riferimento all'art. 3,

primo comma, Cost.; l'ordinanza del Tribunale di Salerno invoca anche

gli artt. 2 e 24, primo comma, Cost.) possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - Poiché le predette ordinanze chiedono la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui

prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla

lesione d'un diritto costituzionalmente tutelato (salute) soltanto in

conseguenza di reato, è doveroso qui esaminare quale nozione di danno

non patrimoniale il diritto vivente trae dall'interpretazione dell'art.

2059 c.c. Soltanto precisando l'ambito di comprensione della predetta

nozione, secondo l'esperienza della sua applicazione, è dato chiarire

se, ed in quali limiti, al danno biologico sia applicabile l'art. 2059

c.c.

L'esame della legislazione e dei relativi lavori preparatori

nonché della giurisprudenza e della dottrina, precedenti e successive

all'emanazione del vigente codice civile, induce a ritenere che nella

nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., vadano

compresi soltanto i danni morali subiettivi.

A queste conclusioni si giunge (tenuto conto che il più rilevante

dei "casi determinati dalla legge", ex art. 2059 c.c., è costituito

dall'art. 185, secondo comma, c.p. e che l'espressione "danno non

patrimoniale" è stata impiegata appunto in quest'ultimo articolo,

prima che nell'art. 2059 c.c.) sottolineando anzitutto i "precedenti

legislativi" del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185

c.p. e la più che esplicita dichiarazione, contenuta nella relazione

ministeriale al codice penale del 1930, in ordine al mutamento della

locuzione "danno morale" in quella di "danno non patrimoniale".

La prima sottolineatura va fatta ricordando che l'immediato

"precedente" legislativo del risarcimento del danno non patrimoniale ex

secondo comma dell'art. 185 c.p. è da rintracciarsi negli artt. 38 del

codice penale del 1889 e 7 del codice di procedura penale del 1913.

Questi ultimi articoli, nel prevedere la riparazione pecuniaria per

alcuni reati, prescindono dalla causazione del danno (da intendersi:

patrimoniale). L'art. 38 del codice penale Zanardelli recita: "Oltre

alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni

delitto che offenda l'onore della persona e della famiglia, ancorché

non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne

faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione" E l'art.

7 del codice di procedura penale del 1913, allargando l'ambito dei

delitti per i quali è consentita la riparazione pecuniaria a sua volta

recita: "Il reato può produrre azione civile per il risarcimento del

danno e per le restituzioni. I delitti contro la persona e quelli che

offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della

famiglia, l'inviolabilità del domicilio o dei segreti, anche se non

abbiano cagionato danno, possono produrre azione civile per riparazione

pecuniaria".

L'art. 185 c.p., al secondo comma, seguendo l'orientamento, già

accolto dal codice di procedura penale del 1913, teso all'allargamento

delle ipotesi di riparazione pecuniaria, estende a tutti i reati (e non

soltanto ad alcuni delitti) la precitata riparazione, includendola

nella generale nozione di risarcimento e definendo "non patrimoniale"

il danno morale subiettivo.

La seconda sottolineatura è relativa, appunto, alle ragioni del

cambiamento dell'espressione "danno morale" con quella di "danno non

patrimoniale": tali ragioni vengono chiarite, in maniera

inequivocabile, dalla stessa relazione ministeriale al progetto

definitivo del codice penale del 1930, ove si fa riferimento,

anzitutto, alla scelta operata in sede di risarcimento di danni morali

("Il carattere generale di tale principio, incompatibile con una

enunciazione di casi tassativi di applicabilità, mi ha indotto a non

limitare la risarcibilità del danno morale a casi particolari, come

taluno aveva suggerito") e si offre, successivamente, la ragione della

nuova locuzione usata per indicare il danno morale subiettivo: "Quanto

alla designazione del concetto, ho creduto che la locuzione "danno non

patrimoniale" sia preferibile a quella di "danno morale", tenuto conto

che spesso nella terminologia corrente la locuzione di "danno morale"

ha un valore equivoco e non riesce a differenziare il danno morale puro

da quei danni che, sebbene abbiano radice in offese alla personalità

morale, direttamente od indirettamente menomano il patrimonio".

Da ciò s'evince che, almeno nelle intenzioni del legislatore

penale del 1930, il danno non patrimoniale, di cui al secondo comma

dell'art. 185 c.p., costituisce l'equivalente del danno morale

subiettivo e che i danni direttamente od indirettamente incidenti sul

patrimonio non possono essere compresi nei danni non patrimoniali ex

art. 185 c.p.

Se a tutto ciò s'aggiunge che già la dottrina precedente al 1930,

contraria alla risarcibilità dei danni morali, era partita da una

nozione ristretta dei medesimi ed aveva sottolineato che l'ansia,

l'angoscia, le sofferenze fisiche o psichiche ecc., appunto perché

effimere e non durature, non sono compensabili con equivalenti monetari

e non possono, pertanto, costituire oggetto di risarcimento; se si

aggiunge ancora che la giurisprudenza precedente al 1930, sensibile

alle già citate critiche di una parte della dottrina, aveva finito con

il ritenere esclusa, in via di principio, la risarcibilità dei danni

morali subiettivi, sempre partendo da una nozione ristretta di questi

ultimi, s'intende appieno l'ambito di comprensione della nozione di

"danno non patrimoniale" ex art. 185 c.p.

I lavori preparatori del vigente codice civile confermano quanto

ora precisato: la relazione della commissione reale al progetto del

libro "Obbligazioni e contratti" definisce il danno morale "quello che

in nessun modo tocca il patrimonio ma arreca solo un dolore morale alla

vittima" e la relazione ministeriale al vigente codice civile così si

esprime: "Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia

circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti

dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non

estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità che l'art. 185

del codice penale pone soltanto per i reati". Il legislatore chiarisce,

poi, le ragioni della scelta contraria all'ulteriore (rispetto a quella

già operata dal codice penale del 1930) estensione della

risarcibilità dei danni morali, con queste parole: "La resistenza

della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida

espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che

soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine

giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica

repressione con carattere anche preventivo". Dalle quali dichiarazioni

si detrae che il danno non patrimoniale è un altro effetto

dell'illecito (è, cioè, danno - conseguenza, al pari di quello

patrimoniale) e che il risarcimento dei danni non patrimoniali persegue

scopi di più intensa repressione e prevenzione, certamente estranei al

risarcimento degli altri tipi di danno.

Ed è da ricordare altresì da un canto che la giurisprudenza

successiva all'emanazione del vigente codice civile identifica quasi

sempre il danno morale (o non patrimoniale) con l'ingiusto

perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso e dall'altro che

ancor oggi la prevalente dottrina riduce il danno non patrimoniale alla

sofferenza fisica (sensazione dolorosa) o psichica.

Se, dunque, secondo il diritto vivente, l'art. 2059 c.c., che,

peraltro, pone soltanto una riserva di legge, fa riferimento, con

l'espressione "danno non patrimoniale", al solo danno morale

subiettivo, lo stesso articolo si applica soltanto quando all'illecito

civile, costituente anche reato, consegue un danno morale subiettivo.

3. - La scelta legislativa operata con l'emanazione dell'art. 2059

c.c. (tra le opposte tesi della totale irrisarcibilità del danno

morale subiettivo e della risarcibilità, in ogni caso, del medesimo)

discende dall'opportunità di sanzionare in modo adeguato chi si è

comportato in maniera vietata dalla legge.

Certo, ritenere che la responsabilità civile abbia carattere

esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio sarebbe oggi infondato

oltreché antistorico. Ma dopo l'attenta lettura della precitata

relazione ministeriale al codice civile è impossibile negare o

ritenere irrazionale che la responsabilità civile da atto illecito sia

in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio

del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad

ulteriormente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto

per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto alla

responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed "ulteriormente"

alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti

preventivi e sanzionatori. Né può essere vietato al legislatore

ordinario, ai fini ora indicati, prescrivere, anche a parità di

effetto dannoso (danno morale subiettivo) il risarcimento soltanto in

relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, più di

altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare.

E per giungere a queste conclusioni non è neppur necessario

aderire alla tesi che sostiene la natura di pena privata del

risarcimento del danno non patrimoniale, essendo sufficiente

sottolineare la non arbitrarietà d'una scelta discrezionalmente

operata, nei casi più gravi, d'un particolare rafforzamento,

attraverso la riparazione dei danni non patrimoniali, del carattere

preventivo e sanzionatorio della responsabilità penale.

4. - Per poter distinguere il danno biologico dai danni morali

subiettivi, come dai danni patrimoniali in senso stretto, occorre

chiarire la struttura del fatto realizzativo della menomazione

dell'integrità bio - psichica del soggetto offeso.

Ed a tal fine va premessa la distinzione tra evento dannoso o

pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e danno -

conseguenza, al quale appartengono il danno morale subiettivo ed il

danno patrimoniale.

Vale, infatti, distinguere da un canto il fatto costitutivo

dell'illecito civile extracontrattuale e dall'altro le conseguenze, in

senso proprio, dannose del fatto stesso. Quest'ultimo si compone,

oltreché del comportamento (l'illecito è, anzitutto, atto) anche

dell'evento e del nesso di causalità che lega il comportamento

all'evento. Ogni danno è, in senso ampio, conseguenza: anche l'evento

dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell'atto, del

comportamento illecito. Tuttavia, vale distinguere, anche in diritto

privato (specie a seguito del riconoscimento di diritti, inviolabili

costituzionalmente, validi anche nei rapporti tra privati) l'evento

materiale, naturalistico, che, pur essendo conseguenza del

comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto, dalle

conseguenze dannose, in senso proprio, di quest'ultimo, legate

all'intero fatto illecito (e quindi anche all'evento) da un ulteriore

nesso di causalità. Non esiste comportamento senza evento: il primo è

momento dinamico ed il secondo momento statico del fatto costitutivo

dell'illecito. Da quest'ultimo vanno nettamente distinte le

conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito,

causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità.

Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della

salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale)

appartengono alla categoria del danno - conseguenza in senso stretto.

La menomazione dell'integrità psico - fisica dell'offeso, che

trasforma in patologica la stessa fisiologica integrità (e che non è

per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte,

turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce

l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da

un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da

un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente

esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro,

diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo,

dunque, anche l'evento - menomazione dell'integrità fisio - psichica

del soggetto offeso, è conseguenza ma tale è rispetto al

comportamento mentre a sua volta è causa (ove in concreto esistano)

delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto

illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali.

Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte

turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno - conseguenza, in

senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce,

quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno

biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute,

deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere

rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali

o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi

compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico

- fisica del soggetto offeso.

Il danno - biologico (o fisiologico) è danno specifico, è un tipo

di danno, identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale

subiettivo è, invece, un genere di danno - conseguenza, che può

derivare da una serie numerosa di tipi di evento; così come genere di

danno - conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilità, è il

danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da diversi eventi

tipici.

5. - Nel distinguere il danno biologico dal danno morale subiettivo

sono state poste anche le premesse per un'individuazione precisa dei

contenuti semantici delle varie espressioni usate in materia dalla

giurisprudenza e dalla dottrina.

Per la precisione: possono essere indifferentemente usate (come fa

la giurisprudenza) le espressioni "danno biologico" e "danno

fisiologico", giacché entrambe pongono l'accento sull'evento,

naturalistico, interno alla struttura del fatto lesivo della salute.

Certo, ove s'intenda anche quest'ultima come naturalistica condizione

d'integrità psico - fisica del soggetto offeso, la locuzione "danno

alla salute" è equivalente alle precedenti espressioni.

Senonché, come è stato già osservato, il termine salute evoca,

in questa sede, primieramente il bene giuridico, costituzionalmente

tutelato dall'art. 32 Cost., ed offeso dal fatto realizzativo della

menomazione dell'integrità psico - fisica del soggetto passivo. In

questo senso, la lesione della salute, del bene - giuridico salute, è

l'intrinseca antigiuridicità obiettiva del danno biologico o

fisiologico: essa appartiene ad una dimensione valutativa, distinta da

quella naturalistica, alla quale invece fanno riferimento le locuzioni

"danno biologico" e "danno fisiologico". D'altra parte, la menomazione

dell'integrità psico - fisica del soggetto è, come si è innanzi

precisato, evento, naturalistico, effettivo, da provare in ogni caso;

la lesione giuridica al bene salute si concreta, invece, nel momento

stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo

dell'illecito; e non va provato, come la giurisprudenza insegna, che la

menomazione bio - psichica del soggetto offeso in concreto abbia

impedito le manifestazioni, le attività extralavorative non

retribuite, ordinarie che, accanto alle attività lavorative

retribuite, esprimono, realizzandola, la salute in senso fisio -

psichico.

L, pertanto, innanzi tutto, più corretto parlare di "lesione della

salute" (e cioè del bene giuridico - salute, costituzionalmente

garantito) e non di "danno alla salute", lasciando al termine "danno"

l'accezione naturalistica che di regola, assume in sede privatistica.

Tale lesione, come si è detto, è l'essenza antigiuridica dell'intero

fatto realizzativo del danno biologico. Se, peraltro, si desideri

continuare a parlare di "danno alla salute" occorre, per evitare

equivoci, precisare che, con tale locuzione, o si usa il termine salute

nel significato naturalistico d'integrità fisio - psichica del

soggetto offeso (ed in questo caso danno alla salute è il perfetto

equivalente di "danno biologico" o di "danno fisiologico") oppure si

usa il termine salute nella dimensione giuridico - costituzionale

innanzi indicata, di bene giuridico, ed in tal caso il "danno alla

salute" è un danno giuridicamente valutato, costituente l'essenza

antigiuridica dell'intero fatto illecito, danno presunto, se è vero

che non va provato alcun effettivo impedimento delle attività

realizzative del soggetto offeso.

6. - Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno

biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben

può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioè dalla lesione

alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento

della menomazione delle condizioni psico - fisiche del soggetto offeso)

un danno morale subiettivo.

Ciò sempreché il fatto realizzativo del danno biologico

costituisca anche reato.

7. - Se nell'ordinamento non esistessero altre norme o non fossero

rinvenibili altri principi relativi al danno biologico e, pertanto,

quest'ultimo fosse risarcibile solo ai sensi dell'art. 2059 c.c. e

cioè, salve pochissime altre ipotesi, soltanto nel caso che il fatto

costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni

morali subiettivi, si porrebbe certamente il problema della

costituzionalità dell'art. 2059 c.c. Come lo stesso problema si

porrebbe ove, allargando l'ambito di comprensione della nozione di

danno non patrimoniale, fino ad includere nella medesima ogni tipo di

lesione d'un bene non patrimoniale, si ritenesse che il risarcimento

del danno alla salute fosse riconducibile esclusivamente al combinato

disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, secondo comma, c.p. L'art.32

Cost., come si preciserà meglio oltre, verrebbe vanificato da una

normativa ordinaria che riconducesse il danno alla salute ai soli artt.

2059 c.c. e 185 c.p.

8. - Esiste, tuttavia, certamente, altra strada per adeguatamente

soddisfare le esigenze poste dalla giurisprudenza in ordine al danno

biologico.

Va, tuttavia, in particolare, rilevato che gravi problemi nascono,

nel momento in cui le prevalenti giurisprudenza e dottrina riconducono

il danno biologico all'art. 2043 c.c. La scelta legislativa di cui

all'art. 2059 c.c. getta luce (od ombre) sull'art. 2043 c.c.: non ci si

può, infatti, senza necessari approfondimenti, sbarazzare della scelta

legislativa chiaramente espressa dall'art. 2059 c.c. e ricondurre

senz'altro all'art. 2043 c.c. il risarcimento del danno biologico.

9. - Il problema dei rapporti, in tema di responsabilità civile

extracontrattuale, tra una norma generale ed una particolare, relativa

(quest'ultima) al danno morale subiettivo, si pose, in tempi anteriori

al vigente codice civile e, pertanto, prima dell'emanazione dell'art.

2059 c.c., tra l'art. 1151 dell'abrogato codice civile e la riparazione

pecuniaria, di cui ai già citati artt. 38 del codice penale del 1889 e

7 del codice di procedura penale del 1913. Si pose, dopo il 1930 e

prima del 1942, il quesito se l'obbligo di risarcire i danni morali (e

non patrimoniali) trovasse la sua ragion d'essere nel principio

generale stabilito dall'art. 1151 dell'allora vigente codice civile o

soltanto nell'art. 185, secondo comma, c.p. Si chiarì, da autorevole

dottrina, che, essendo il principio generale del risarcimento del danno

sancito dal precitato art. 1151 c.c. e, comprendendo concettualmente

tale danno sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, il

risarcimento di quest'ultimo discendeva appunto dall'art. 1151 c.c. Si

aggiunse essere stata la riparazione pecuniaria (immediato precedente

dell'art. 2059 c.c.) di cui agli artt. 38 del codice penale del 1889 e

7 del codice di procedura penale del 1913 (provvedendo essa alla

riparazione dei danni morali) a sottrarre questi ultimi dalla

comprensione dell'art. 1151 c.c. e, pertanto, a ridurre

l'applicabilità dello stesso articolo al solo risarcimento del danno

patrimoniale; con l'emanazione del vigente codice penale, riferendosi

l'art. 185 c.p. a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed

essendo stata abrogata la riparazione pecuniaria, il più volte citato

art. 1151 c.c., secondo la ricordata dottrina, aveva ripreso

l'estensibilità di cui era capace, riferendosi a tutte le specie di

danni.

Certo, anche il vigente art. 2043 c.c. (che corrisponde all'art.

1151 dell'abrogato c.c.) ove non esistesse altra disposizione relativa

ai danni non patrimoniali (a parte, per un momento, il sistema di cui

al titolo IX del libro IV del c.c.) potrebbe ritenersi estensibile a

tutte le specie di danni: ma l'art. 2059 c.c., operando una precisa

scelta, sancendo che i danni non patrimoniali, corrispondenti ai soli

danni morali subiettivi, vanno risarciti in ben precisati limiti e

cioè solo nei casi determinati dalla legge, non soltanto esclude,

almeno nelle intenzioni del legislatore del 1942, la risarcibilità di

altri danni non patrimoniali ma sottrae questi ultimi alla comprensione

dell'art. 2043 c.c. Se a ciò s'aggiunge il sistema del titolo IX del

libro IV del codice civile, s'intende appieno che l'interpretazione

letterale del solo art. 2043 c.c. non può, senza approfondite

considerazioni, tranquillizzare in ordine al riferimento al danno

biologico, che lede pur sempre un bene immateriale, dell'articolo in

discussione.

10. - Gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza, ai fini

d'inquadramento sistematico del danno biologico, si sono infatti,

coerentemente orientati verso una lettura dell'art. 2043 c.c. diversa

da quella tradizionale: il problema del danno biologico si è, in

definitiva, risolto nel problema d'una particolare lettura dell'art.

2043 c.c. Soltanto la tesi (oggi, peraltro, quasi del tutto respinta)

secondo la quale, poiché l'integrità psico - fisica dell'uomo è

sempre impiegata per realizzare attività volte all'acquisizione od

alla conservazione di beni patrimoniali, la stessa integrità

costituisce bene patrimoniale e, conseguentemente, ogni riduzione della

medesima realizza un deficit patrimoniale, lascia inalterata la lettura

tradizionale dell'art. 2043 c.c. Allorché, invece, si è sostenuto

rientrare il danno biologico nella categoria dei danni economici

(questi sarebbero caratterizzati dall'obiettiva e diretta valutabilità

in danaro) ed allorché si è assunto che lo stesso danno consiste

nell'effetto dannoso della lesione dell'integrità psico - fisica del

soggetto offeso, che rende il medesimo incapace, anche solo in parte,

di ricevere utilità dalla propria attività o dal mondo esterno, si è

offerta, in definitiva, nel sottoporre a revisione la nozione di danno,

una lettura dell'art. 2043 c.c. diversa da quella tradizionale.

11. - Sennonché, soltanto il collegamento tra l'art. 32 Cost. e

l'art. 2043 c.c., come si dirà meglio oltre, imponendo una lettura

"costituzionale" di quest'ultimo articolo, consente di interpretarlo

come comprendente il risarcimento, in ogni caso, del danno biologico:

è la lettura "costituzionale" dello stesso articolo, correlato con

l'art. 32 Cost., che soddisfa le esigenze sottostanti a tutte le tesi

proposte in materia.

Va, intanto, precisato che in questo giudizio è stato invocato

l'art. 32, primo comma, Cost., quale parametro di riferimento delle

questioni di costituzionalità relative all'art. 2059 c.c.

(nell'ordinanza del Tribunale di Padova, promotrice del procedimento

concluso con sentenza di questa Corte n. 87 del 26 luglio 1979, erano

stati invocati, invece, quale fondamento della richiesta dichiarazione

d'incostituzionalità dello stesso art. 2059 c.c., gli artt. 3 e 24

Cost.) e che, conseguentemente, soltanto in questo giudizio, e non in

quello concluso con la predetta sentenza, è consentito (e doveroso)

rivolgere particolare attenzione all'art. 32, primo comma, Cost.

D'altra parte, da un canto la sentenza ora citata, nel dichiarare

rientrante nella discrezionalità del legislatore adottare trattamenti

differenziati in relazione alle differenti situazioni, per presupposti

e gravità, del fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante

esclusivamente illecito civile, esclude dalla predetta discrezionalità

le "situazioni soggettive costituzionalmente garantite", dall'altro, la

sentenza di questa Corte n. 88 del 1979, nel riaffermare che il bene

afferente alla salute è tutelato, come diritto fondamentale della

persona, direttamente dalla Costituzione, dichiara che la violazione di

tal diritto, nel costituire illecito civile, determina, per sé, il

sorgere dell'obbligazione riparatoria.

La lettera del primo comma dell'art. 32 Cost., che non a caso fa

precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute

all'interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti

giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata

l'originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato

costituzionale in materia.

12. - Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto

pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non è senza

conseguenza in ordine ai collegamenti tra lo stesso art. 32, primo

comma, Cost. e l'art. 2043 c.c.

L'art. 2043 c.c. è una sorta di "norma in bianco": mentre nello

stesso articolo è espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione

risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono

individuati i beni giuridici la cui lesione è vietata: l'illiceità

oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere dell'obbligazione

risarcitoria, viene indicata unicamente attraverso l'"ingiustizia" del

danno prodotto dall'illecito. È stato affermato, quasi all'inizio di

questo secolo (l'osservazione era riferita all'art. 1151 dell'abrogato

codice civile ma vale, ovviamente, anche per il vigente art. 2043 c.c.)

che l'articolo in esame "contiene una norma giuridica secondaria, la

cui applicazione suppone l'esistenza d'una norma giuridica primaria,

perché non fa che statuire le conseguenze dell'iniuria, dell'atto

contra ius, cioè della violazione della norma di diritto obiettivo".

Il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale

diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32

Cost. integra l'art. 2043 c.c., completandone il precetto primario.

È il collegamento tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. che ha

permesso a questa Corte d'affermare che, dovendosi il diritto alla

salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate

dalla Costituzione, "non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito,

con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del

diritto stesso". L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente

sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli

artt. 32, primo comma, Cost. e 2043 c.c.; più precisamente

dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima.

13. - Senonché, leggendo l'art. 2043 c.c. nel sistema dell'intero

titolo IX del libro IV del codice civile, il danno biologico dovrebbe

ritenersi risarcibile soltanto quando il medesimo produca danni

patrimoniali, comunque intesi.

È ben vero che l'interpretazione letterale del solo art. 2043

c.c., che non menziona la patrimonialità delle conseguenze dannose

risarcibili ma fa espresso riferimento esclusivamente all'ingiustizia

del danno, potrebbe condurre, come ha sostenuto una parte della

giurisprudenza, a ritenere il danno biologico rientrante, quale

species, nel genus "danno ingiusto": l'interpretazione letterale del

solo art. 2043 c.c. non può, tuttavia, prevalere sull'interpretazione

sistematica dello stesso articolo, nel quadro dell'intero titolo IX del

libro IV del codice civile.

Ed è per queste ragioni che ad altra parte della dottrina e della

giurisprudenza non è restato che allargare la nozione di danno ex art.

2043 c.c., fino a comprendere tutte le menomazioni direttamente ed

obiettivamente valutabili in danaro (e quindi anche il danno biologico)

oppure assumere quest'ultimo come comprensivo di tutti i pregiudizi che

riducono la capacità del soggetto a produrre e ricevere utilità

derivanti dalla sua attività o dal mondo esterno.

Tuttavia, il danno biologico, come s'è già avvertito, è, in ogni

caso, un tipo di fatto (menomazione dell'integrità psico - fisica del

soggetto) ed un tipo di lesione della salute, sempre presente, nel

doloso o colposo illecito realizzativo della predetta menomazione. Tale

tipo di fatto e di lesione non vanno in alcun modo confusi con

l'eventuale presenza, in concreto, di danni patrimoniali od economici,

conseguenti al fatto ed alla lesione ora specificati. Basterebbe,

ancora una volta, ribadire che uno speciale tipo di danno ed uno

specifico bene tutelato, leso da un fatto tipico (la predetta

menomazione) non possono confondersi con una categoria generale di

danni che conseguono, eventualmente (ed in ogni caso devono esser

provati) al danno biologico, sempre presente, invece, nella predetta

menomazione e sempre lesivo, senza bisogno di alcuna prova, del bene -

giuridico salute.

Certo, la lesione della salute non coincide con la lesione di un

arto o, in generale, dell'integrità fisio - psichica, per sé

considerata (si è già avvertito che tale lesione è l'evento

naturalistico del fatto offensivo del bene giuridicamente tutelato -

salute: e l'evento naturalistico, per sé, avulso dal significato

giuridico dell'intero fatto, del quale è elemento, non ha

significato). Ma non è neppur vero che la lesione dell'arto o della

generale integrità bio - psichica venga perseguita, attraverso il

risarcimento ex art. 2043 c.c., solo se e nei limiti in cui rende, in

concreto, il soggetto passivo dell'illecito incapace, in tutto od in

parte, di produrre o ricevere le utilità derivanti dal mondo esterno o

dalla sua attività. E l'ingiustizia (lesione del diritto alla salute)

insita nel fatto menomativo dell'integrità bio - psichica, il

fondamento giuridico del risarcimento del danno biologico ed

eventualmente, ove esistano, anche di altre conseguenze dannose. Non

è, l'esistenza, in concreto, di conseguenze dannose (quali che siano)

a costituire il fondamento dell'ingiustizia del fatto illecito e,

pertanto, anche della menomazione bio - psichica. In tanto le ulteriori

(oltre l'evento) conseguenze dannose sono rilevanti e risarcibili in

quanto, prima, già esiste un'ingiustizia dell'illecito (determinata

dalla violazione della norma primaria desunta dal combinato disposto

degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) ed una lesione, presunta, del bene -

giuridico salute.

14. - Né vale sostenere che, allorché s'identifichi il danno con

l'illecito, il risarcimento perde la sua funzione risarcitoria per

assumere la natura di pena privata. Anzitutto, il danno non

s'identifica con l'illecito; questo (che, peraltro naturalisticamente

considerato, non ha il benché minimo significato) intanto sostanzia e

concreta la lesione al bene giuridico - salute in quanto è

oggettivamente antigiuridico, è in contrasto con il divieto primario

(di cui al combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) che lo

investe d'un autonomo disvalore giuridico.

Precipuo compito della norma di diritto privato è, appunto, la

tutela di tipici beni, di specifici interessi, costituenti l'oggetto

garantito dal predetto divieto primario. Si osservi: antiche,

consolidate indagini di teoria generale, nel distinguere l'illecito

civile extracontrattuale dagli illeciti di diritto pubblico, hanno

sostenuto che, violando sempre il fatto antigiuridico un duplice ordine

di interessi, immediati (diretti) e mediati (indiretti), l'illecito

civile extracontrattuale viene considerato dall'ordinamento soprattutto

in funzione della lesione di interessi immediati (oggetto sostanziale

specifico: ad esempio, nel nostro caso, la salute, come bene del

privato) a differenza dell'illecito di diritto pubblico, riguardato

dallo stesso ordinamento precipuamente in funzione della lesione di

interessi mediati (danno o pericolo sociali ecc.). Ed allorché il

fatto oggettivamente antigiuridico costituisce anche reato, la doppia

conseguenza giuridica è il più evidente segno del diverso profilo dal

quale viene considerato il medesimo illecito: come precipuamente lesivo

dell'interesse specifico immediato o come principalmente lesivo di

interessi sociali indiretti. Il risarcimento del danno, sanzione

riparatoria (appartenente alla categoria delle sanzioni esecutive del

precetto primario) tendendo a ripristinare l'equilibrio tra gli

interessi privati in gioco, segue alla violazione della norma di

diritto privato e, pertanto, soprattutto alla lesione dell'oggetto

specifico, immediatamente garantito dalla stessa norma; la pena

(appartenente alla categoria delle sanzioni punitive, nettamente

distinte dalle esecutive), tendendo, invece, a principalmente rieducare

il reo od a riaffermare l'autorità statale ed a prevenire i pericoli

sociali indiretti (recidiva, vendetta privata ecc.) consegue alla

violazione della norma di diritto penale e, pertanto, soprattutto, alla

lesione degli oggetti giuridici mediati, garantiti precipuamente dalla

norma penale.

È si ripete, prevalente scopo del divieto primario, in sede di

responsabilità civile extracontrattuale, garantire i beni immediati,

specifici, tipicamente individuati dal medesimo: nella specie, la

salute come bene individuale del privato, a parte i conseguenti,

eventuali danni patrimoniali.

Certo, la strada per rileggere tutto il sistema del codice civile

alla luce della Costituzione e per ricondurre l'illecito civile, pur

nelle innegabili specificità, ai principi generali dell'illecito

giuridico è, forse, ancora lunga: le teorie e la giurisprudenza che

allargano l'ambito di operatività dell'art. 2043 c.c. ai danni

economici (misurabili direttamente ed obiettivamente in moneta) che

comprendono ma non esauriscono i danni patrimoniali in senso stretto o

che si riferiscono all'incidenza del danno biologico sulle attività

extralavorative non retributive, meritano, nella previsione di tale

strada, particolare attenzione.

15. - Va, infatti, riconosciuto che, pur essendo, come s'è detto,

il danno biologico nettamente distinto dal danno patrimoniale od

economico; pur assumendo un ruolo autonomo sia in relazione al lucro

cessante da invalidità lavorativa (temporanea o permanente) in

concreto incidente sulla capacità di guadagno del danneggiato sia nei

confronti del danno morale in senso stretto; pur essendo sempre

presente nell'avvenuta menomazione psico - fisica, e sempre risarcito,

a differenza delle due voci (eventuali) del (predetto) lucro cessante e

del danno morale subiettivo; da una parte il risarcimento del danno

biologico costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento,

che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del preindicato

lucro cessante (non vi può esser risarcimento di danni patrimoniali

derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il

necessariamente preliminare risarcimento del danno biologico); e

dall'altra parte, la ragione per la quale è vietato causare

menomazioni dell'integrità psico - fisica (ossia la tutela delle

manifestazioni della vita ordinaria, del soggetto passivo del fatto,

sia lavorativa che extralavorativa) è quella stessa che fonda la

risarcibilità del danno patrimoniale Una sola è, invero, la ratio del

combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.

16. - Va a questo punto, tuttavia, sottolineato che l'attenzione al

solo art. 2043 c.c., anche in una lettura aggiornata, secondo nuove

nozioni di danno economico e di patrimonio, non sembra sufficiente a

rendere piena efficacia all'art. 32 Cost. ed ai nuovi valori

prospettati dalla Costituzione. Il combinato disposto degli artt. 32

Cost. e 2043 c.c. importa una rilettura costituzionale di tutto il

sistema codicistico dell'illecito civile.

L'interpretazione giudiziaria ha già iniziato la revisione di

alcune nozioni tradizionali; dall'esperienza giudiziaria sono nati il

danno alla vita di relazione, il danno alla sfera sessuale, il danno

estetico non concretamente incidente sulla capacità di guadagno, ecc.

e sono state prese in considerazione, ad esempio, le ipotesi di piccole

invalidità permanenti non influenti sul reddito del soggetto nonché

quelle relative a periodi di malattia temporanea durante la quale il

lavoratore ha continuato a percepire l'intera retribuzione. Tutto ciò

ha costituito l'immediato "precedente" giurisprudenziale del danno

biologico.

Il fatto che le esigenze innovatrici siano partite dall'esperienza,

ispirata ai valori, personali, esplicitamente garantiti dalla Carta

costituzionale, è garanzia di verità delle medesime, anche se

lasciano ancora la dottrina incerta in ordine alla strada da

intraprendere per raggiungere l'esatta risposta alle stesse esigenze.

17. - Ed è appunto il clima creato dalla Costituzione che rende

necessario ricondurre l'illecito civile ai principi ed alle regole

della teoria generale dell'illecito.

In tempi nei quali non erano prospettate ipotesi di specifici

interessi garantiti anche nei rapporti tra privati, ritenendosi il

danno ex art. 2043 c.c. limitato al danno emergente ed al lucro

cessante (e cioè alla lesione direttamente od indirettamente incidente

sul patrimonio del danneggiato) si è individuato un principio, valido

in sede di responsabilità extracontrattuale, secondo il quale il danno

si sostanzia esclusivamente nelle conseguenze patrimoniali (e non)

dell'illecito. Gli interessi sostanziali, a tutela dei quali s'impone

l'obbligazione risarcitoria, passavano in secondo piano: nessuno

avvertiva il bisogno d'esplicitarli; e, data, da un canto, la

conclamata atipicità dell'illecito civile e dall'altro la facilità

della prova del danno emergente e del lucro cessante, ogni indagine

s'incentrava sull'obbligazione risarcitoria d'un danno patrimoniale (o

non) comunque da provare, di volta in volta, conseguente all'illecito.

Venute, invece, in rilievo esigenze di tutela, anche in sede di

diritto privato, di specifici valori, determinati soprattutto dalla

vigente Costituzione, valori personali, prioritari, non tutelabili,

neppure in sede di diritto privato, soltanto in funzione dei danni

patrimoniali (e non) conseguenti all'illecito, occorre fare un passo

ulteriore, rompere lo schema dell'esistenza, in tema di responsabilità

civile extracontrattuale, soltanto di danni - conseguenze, in senso

stretto, e incentrando l'attenzione sul divieto primario violato

dall'illecito extracontrattuale (e in particolare sui valori tutelati,

lesi da quest'ultimo) chiarire gli effetti che il bene tutelato dal

divieto primario opera sul precetto secondario del risarcimento del

danno. È la natura (il valore, il significato giuridico) del bene

garantito che, riverberandosi sul precetto secondario, lo condiziona,

sottraendolo, ove del caso, ad arbitrarie determinazioni del

legislatore ordinario.

18. - Va dato atto ad una parte autorevole della dottrina d'aver

intuito che, anche se l'art. 32 Cost. non contempla espressamente il

risarcimento, in ogni caso, del danno biologico, è dallo stesso

articolo che può desumersi, in considerazione dell'importanza

dell'enunciazione costituzionale del diritto alla salute come diritto

fondamentale del privato, la difesa giuridica che tuteli nella forma

risarcitoria il bene della salute personale.

Ciò non è, tuttavia, riferibile alla norma di cui all'art. 2059

c.c. (stante l'interpretazione limitativa che, come si è ricordato, il

diritto vivente dà di quest'ultimo articolo) ma va ricondotto alla

norma risultante dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043

c.c., giacché lo stesso diritto vivente quest'ultimo articolo ritiene,

direttamente od indirettamente, applicabile al risarcimento del danno

biologico.

V'è da sottolineare che, mentre chi ritiene direttamente

applicabile al danno biologico l'art. 2043 c.c., non affronta la

problematica relativa all'interpretazione dello stesso articolo alla

luce del sistema di cui al titolo IX del libro IV del codice civile, e,

fermandosi, alla sola interpretazione letterale dell'articolo in esame,

riconduce, come s'è rilevato, al genere "danno ingiusto" anche la

specie "danno biologico", chi, invece, è dell'avviso che né l'art.

2059 c.c. né l'art. 2043 c.c. siano direttamente applicabili al

risarcimento del danno biologico, ravvisa nel sistema della

legislazione civile un principio generale costituito dalla previsione

d'una sanzione risarcitoria come conseguenza della lesione d'una

situazione giuridica subiettiva e, pertanto, applica l'art. 2043 c.c.,

espressione anch'esso di tal principio, al danno biologico per analogia

iuris.

Va qui, a parte ogni altra considerazione, in ogni caso rimarcato

che è l'art. 32 Cost. che, collegato all'art. 2043 c.c., fa sì che

quest'ultimo non possa essere interpretato come applicantesi

esclusivamente al danno patrimoniale od al danno economico derivanti

dalla menomazione psico - fisica: questi danni, come si è notato, sono

soltanto ulteriori ed eventuali conseguenze della lesione del bene -

giuridico salute, prodotta dall'intero fatto lesivo, compreso,

ovviamente, l'evento della menomazione bio - psichica.

Poiché, come si è già notato, l'art. 2043 c.c., a parte

l'indicazione della iniuria, attiene a conseguenze sanzionatorie di un

illecito e poiché la sanzione deve esser adeguata a quest'ultimo ed

idonea a validamente compensare l'offesa al bene tutelato, realizzata

dall'illecito stesso, l'articolo in esame va correlato alla

disposizione che prevede il bene giuridico tutelato attraverso la

posizione del divieto primario.

L'art. 2043 c.c., correlato ad articoli che garantiscono beni

patrimoniali, non può che esser letto come tendente a disporre il solo

risarcimento dei danni patrimoniali (in senso stretto): è per questi

motivi che, essendo il diritto privato orientato per il passato, almeno

prevalentemente, alla tutela di beni patrimoniali, lo stesso articolo

è stato dal legislatore volto alla tutela di soli beni patrimoniali e

dalla dottrina letto nel senso voluto dal legislatore del 1942.

La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori

personali, svela che l'art. 2043 c.c. va posto soprattutto in

correlazione agli articoli dalla Carta fondamentale (che tutelano i

predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a

compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa

dell'illecito. L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va,

necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei

danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi, per le ragioni già

indicate, i danni morali subiettivi) tutti i danni che, almeno

potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona

umana. Ed è questo il profondo significato innovativo della richiesta

di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: tale

richiesta contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una

particolare attenzione alla norma primaria, la cui violazione fonda il

risarcimento ex art. 2043 c.c., al contenuto dell'iniuria, di cui allo

stesso articolo, ed alla comprensione (non più limitata, quindi, alla

garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di

beni e valori personali.

19. - Se è vero che l'art. 32 Cost. tutela la salute come diritto

fondamentale del privato, e se è vero che tale diritto è primario e

pienamente operante anche nei rapporti tra privati, allo stesso modo

come non sono configurabili limiti alla risarcibilità del danno

biologico, quali quelli posti dall'art. 2059 c.c., non è ipotizzabile

limite alla risarcibilità dello stesso danno, per sé considerato, ex

art. 2043 c.c.

Il risarcimento del danno ex art. 2043 è sanzione esecutiva del

precetto primario: ed è la minima (a parte il risarcimento ex art.

2058 c.c.) delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela d'un

interesse

Quand'anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato

ramo dell'ordinamento, d'un diritto subiettivo non esclude che siano

posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che

non la lesione di quel diritto, per sé, sia risarcibile ma la medesima

purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente

sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e

gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Il

legislatore ordinario, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a

seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato

fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla

predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si

ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela

risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro

dell'effettività della predetta dichiarazione costituzionale. Con

l'aggravante che, mentre il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e

2043 c.c. porrebbe il divieto primario, generale, di ledere la salute,

il fatto lesivo della medesima, per il quale non è previsto dalla

legge ordinaria il risarcimento del danno, o, assurdamente, impedirebbe

al precetto primario d'applicarsi (il risarcimento del danno rientra,

infatti, nelle sanzioni che la dottrina definisce esecutive) o dovrebbe

ritenersi giuridicamente del tutto irrilevante.

Dalla correlazione tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., è posta,

dunque, una norma che, per volontà della Costituzione, non può

limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico.

20. - Un'ultima osservazione: alle conclusioni ora indicate si può

opporre il timore d'un'eccessiva uniformità di determinazione e

liquidazione del danno biologico.

Va precisato che non si è inteso qui proporre un'assolutamente

indifferenziata, per identiche lesioni, determinazione e liquidazione

di danni: ed in proposito è da ricordare la recente giurisprudenza di

merito che assume il predetto criterio liquidativo dover risultare

rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso

tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa

da soggetto a soggetto: è, infatti, la lesione, in sé e per sé

considerata, che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico

attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. e 2043

c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la

liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata

menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali,

in concreto, si manifesta l'efficienza psico - fisica del soggetto

danneggiato.

21. - La precedente disamina conduce a ribadire conclusivamente

che, oltre alla voce relativa al risarcimento, per sé, del danno

biologico, ove si verifichino, a seguito del fatto lesivo della salute,

anche danni - conseguenze di carattere patrimoniale (esempio lucro

cessante) anch'essi vanno risarciti, con altra autonoma voce, ex artt.

32 Cost. e 2043 c.c. Così, ove dal fatto in discussione derivino danni

morali, subiettivi, i medesimi, in presenza, nel fatto, anche dei

caratteri del reato, vanno risarciti ex art. 2059 c.c.

Il cumulo tra le tre voci di danno, pur generando pericoli di

sperequazioni (i soggetti che percepiscono un attuale reddito

lavorativo hanno diritto a richiedere una voce di danno in più)

dovrebbe consigliare cautela nella liquidazione dei danni in esame,

onde evitare da un canto duplicazioni risarcitorie e dall'altro gravi

sperequazioni nei casi concreti.

22. - Tutto quanto innanzi rilevato chiarisce, che, pur partendo da

diverse interpretazioni dell'art. 2043 c.c., la giurisprudenza e la

dottrina, nella assoluta maggioranza, non soltanto ritengono il danno

biologico compreso e disciplinato dal predetto articolo ma indicano in

quest'ultimo la disposizione, di carattere generale, che consente la

risarcibilità, senza alcuna limitazione, del precitato danno. Non v'è

dubbio, pertanto, che i risultati ai quali pervengono le prevalenti

giurisprudenza e dottrina, dalle pur diverse interpretazioni dell'art.

2043 c.c., coincidono; e non v'è dubbio, pertanto, che esiste, in

materia, un diritto vivente al quale questa Corte si richiama.

Le precisazioni qui offerte in ordine alle norme, primaria e

secondaria, che si ricavano, nel vigente sistema desunto anche dalle

disposizioni costituzionali, dal combinato disposto degli artt. 32

Cost. e 2043 c.c. conducono agli stessi risultati.

Poiché le ordinanze di rimessione chiedono la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui

prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla

lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di reato;

poiché qui si è preso atto del diritto vivente, per il quale l'art.

2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non

esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità, in ogni

caso, del danno biologico, per sé considerato; poiché lo stesso

diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32

Cost., la disposizione che disciplina la risarcibilità, per sé, in

ogni caso, del danno biologico; mentre va dichiarata infondata la

questione di legittimità costituzionale, così come prospettata,

dell'art. 2059 c.c., va dato atto che il combinato disposto degli

artt. 32 Cost. e 2043 c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso,

del danno biologico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del

Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo

comma, Cost., dalle predette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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