Corte di cassazione · Massimario

Lavoro

Voce 103 della classificazione del Massimario

238 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 31 maggio 2026

Pagina 4 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 200ª delle 238 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20444/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Sostitutiva delle ferie

    Pubblico impiego - Licenziamento disciplinare - Conservazione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute - Eccezioni.

    Il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute.

    Rv. 675809-01Rassegna di luglio 2025, p. 292Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 · Art. 10 Orario di lavoro · Art. 2109 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20470/2025

    Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) › Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) › Professioni intellettuali › Compenso (onorario)

    Compenso per l'opera svolta - Obbligo a carico del cliente - Deroga da parte dei contraenti - Subordinazione del diritto del professionista alla realizzazione di un risultato - Legittimità - Conseguenze - Mancato verificarsi dell'evento oggetto della condizione sospensiva - Esclusione del compenso - Limiti.

    Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) › Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) › Professioni intellettuali › Recesso › Del cliente

    L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione.

    Rv. 675529-01Rassegna di luglio 2025, p. 145Art. 1359 c.c. · Art. 2227 c.c. · Art. 2237 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20280/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    Ai dirigenti degli enti locali assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) si applica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di pubblico impiego di natura subordinata, tranne che per gli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto, mentre rivestono natura autonoma le sole collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, finalizzate al raggiungimento di obiettivi determinati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, qualificato l'incarico di direzione dell'ufficio tecnico comunale come di natura subordinata, aveva escluso che il Comune potesse liberamente sciogliersi dal rapporto, conseguentemente dichiarando l'illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa).

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 675769-01Rassegna di luglio 2025, p. 289Art. 110 Testo unico sull'ordinamento degli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20311/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Licenziamento disciplinare - Proporzionalità tra sanzione e fatto addebitato - Valutazione - Coscienza e volontà dell'azione - Accertamento - Necessità.

    In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato, il giudice di merito, prima ancora di indagare il grado della colpa o l'intensità dell'elemento intenzionale, deve valutare la condizione psichica del lavoratore, onde accertare se abbia agito con coscienza e volontà.

    Rv. 676105-01Rassegna di luglio 2025, p. 288Art. 2119 c.c. · Art. 3 Licenziamenti individuali · Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20246/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo

    Reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative - Danno da usura psico-fisica - Allegazione - Necessità - Prova presuntiva - Ammissibilità - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Presupposti.

    La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui ricorrenza, a fronte di valida allegazione da parte di quest'ultimo, può essere stabilita dal giudice di merito anche tramite il ricorso a presunzioni, con accertamento insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in conformità all'art. 111 Cost..

    Rv. 675768-01Rassegna di luglio 2025, p. 287Art. 111 cost. · Art. 8 Orario di lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 19849/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Concorsi › Bandi di concorso

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l'obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla l. n. 68 del 1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 675843-01Rassegna di luglio 2025, p. 284Art. 3 Norme per il diritto al lavoro dei disabili · Art. 7 Norme per il diritto al lavoro dei disabili · Art. 35 TU pubblico impiego · Art. 16 Norme per il diritto al lavoro dei disabiliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19292/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Dirigente

    Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

    Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione, tenuto conto che nelle organizzazioni aziendali complesse è ammissibile la previsione di una pluralità di dirigenti di diversi livelli, con relativa graduazione di compiti, tra loro coordinati da vincoli gerarchici, che facciano però salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale, a fronte dell'accertamento dello svolgimento di mansioni direttive secondo le previsioni dell'art. 1 c.c.n.l. dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, seppur sotto il controllo di una struttura gerarchicamente sovraordinata.).

    Rv. 675832-01Rassegna di luglio 2025, p. 279Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 19367/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Donne › Diritto alla conservazione del posto

    Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Esclusione in caso di colpa grave - Presupposti - Accertamento - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

    L'accertamento in concreto della sussistenza della colpa grave, idonea a rendere inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, risolvendosi comunque in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la colpa grave della lavoratrice, licenziata nonostante lo stato di gravidanza, nella falsificazione di alcuni fax inviati per giustificare la propria assenza per malattia).

    Rv. 675833-01Rassegna di luglio 2025, p. 280Art. 54 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 19369/2025

    In materia di navigazione marittima ed aerea › Contratto di arruolamento › Marittimo ed aereo › Risoluzione

    Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Sbarco del marittimo - Sbarco per avvicendamento - Atto di risoluzione automatica del rapporto o di cessazione per scadenza di termine - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

    Nel rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal c.d. turno particolare, non integra un termine finale nullo né può essere equiparato alla scadenza di un termine siffatto, e nemmeno può costituire, malgrado diversa previsione collettiva, un atto di risoluzione automatica del rapporto, tenuto conto che il contratto di arruolamento a tempo indeterminato - che può estinguersi per le sole cause previste dalla legge - può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con legittima sospensione, negli intervalli inoperosi, delle obbligazioni corrispettive o - in presenza del regime contrattuale della c.d. continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) - della sola obbligazione lavorativa, ferma restando la permanenza del rapporto lavorativo.

    Rv. 675834-01Rassegna di luglio 2025, p. 280Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19045/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia ex l. n. 297 del 1982 - Requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Rilevanza del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore - Esclusione - Principio di non contestazione - Inapplicabilità - Fondamento.

    Ai fini del pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore in relazione alla soglia debitoria contemplata dall'art. 15 l. fall. richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non già del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore (posto che potrebbero esservi più debiti scaduti che, cumulati, determinano il superamento della suddetta soglia), non operando, a tal fine, il principio di non contestazione, dal momento che non rientra nella sfera di conoscibilità dell'Istituto il fatto integrante il superamento della soglia medesima.

    Rv. 676056-01Rassegna di luglio 2025, p. 276Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19052/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Svolte effettivamente

    Espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali - Acquisto della qualifica - Clausola contrattuale che ne subordina l'efficacia al formale riconoscimento datoriale - Nullità - Sussistenza - Ragioni.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Dirigente

    La clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

    Rv. 675764-01Rassegna di luglio 2025, p. 277Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 1321 c.c. · Art. 1418 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19052/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Svolte effettivamente

    Diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte - Prescrizione in costanza di rapporto - Decorrenza - Criterio di determinazione - Fondamento.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Prescrizione

    In tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.

    Rv. 675764-02Rassegna di luglio 2025, p. 276Art. 2095 c.c. · Art. 2942 c.c. · Art. 2955 c.c. · Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19054/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

    Contratto di subfornitura ex art. 1, l. n. 192 del 1998 - Divieto di intermediazione di manodopera - Presupposti - Fattispecie.

    Affinché il contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riconducibilità al contratto di subfornitura dell'attività espletata da una cooperativa, attesa la riscontrata ripetitività ed elementarità delle manovre assegnate ai suoi soci-lavoratori, analoghe a quelle svolte dai dipendenti della committente, tali da non poter dar luogo ad un risultato autonomo e riconoscibile nel senso anzidetto).

    Rv. 675827-01Rassegna di luglio 2025, p. 277Art. 1 Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttiveDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18945/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

    Interposizione di manodopera - Genuinità dell'appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Presupposti - Autonomia organizzativa - Necessità - Requisiti.

    In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.

    Rv. 675845-01Rassegna di luglio 2025, p. 275Art. 1655 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18947/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda

    Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Requisiti - Autonomia funzionale e preesistenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

    Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente).

    Rv. 675846-01Rassegna di luglio 2025, p. 275Art. 2112 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18365/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Contratto a progetto - Recesso ex art. 67 d.lgs. n. 276 del 2003 (come modificato dall'art.1, comma 23, lett. d, l. n. 92 del 2012) - Presupposti - Giusta causa - Recesso ad nutum - Ammissibilità - Esclusione.

    In tema di contratto a progetto, il recesso per giusta causa integrava, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione ratione temporis vigente, risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. d, della l. n. 92 del 2012), l'unica forma di scioglimento del rapporto, con conseguente nullità del recesso ad nutum, anche ove previsto nel contratto individuale.

    Rv. 675825-01Rassegna di luglio 2025, p. 272Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18067/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Crediti di lavoro - Sospensione della prescrizione in corso di rapporto - Lavoratore autonomo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Prescrizione

    La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).

    Rv. 676055-01Rassegna di luglio 2025, p. 271Art. 2948 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 2955 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18070/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Dipendenti pubblici e di società partecipate - Riduzione dei tetti retributivi ex art. 13 d.l. n. 66 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 89 del 2014 - Applicazione ai rapporti di lavoro in corso - Fondamento.

    In tema di limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (nella specie Consap), la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita, a decorrere dal 1° maggio 2014, dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014, si applica a tutti i rapporti di lavoro in corso, poiché la disciplina richiamata costituisce un corpus normativo autonomo, abrogativo di tutte le disposizioni precedenti incompatibili, e non una mera modifica dei tetti previgenti, essendo irragionevole la diversa interpretazione nel senso dell'applicazione dello stesso ai soli rapporti di lavoro sorti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la quale comporterebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti assunti prima del 1° maggio 2014 (che conserverebbero il trattamento di miglior favore della previgente normativa) e quelli assunti successivamente (cui, invece, si applicherebbe la riduzione dei tetti), oltre a porsi in contrasto con le stesse finalità della novella di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

    Rv. 675824-01Rassegna di luglio 2025, p. 271Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18189/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Attribuire di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte - Legittimità - Fondamento - Presupposti.

    Il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.

    Rv. 675870-01Rassegna di luglio 2025, p. 272Art. 2103 c.c. · Art. 2095 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17549/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Collocamento al lavoro › Violazione delle norme sul collocamento

    Maxi-sanzione per lavoro irregolare - Adozione dei provvedimenti sanzionatori - Competenza dell’Agenzia delle Entrate ex art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. n. 223 del 2006 - Ambito temporale di applicazione.

    In tema di cd. maxi-sanzione per lavoro irregolare, in applicazione dell'art. 36-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, nella originaria formulazione e come modificato dalla l. n. 183 del 2010, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di lavoro nero, sino al 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni constatate" prima del 12 agosto 2006, e, a decorrere dal 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni commesse" prima del 12 agosto 2006.

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative › Applicazione

    Rv. 675653-01Rassegna di giugno 2025, p. 144Art. 4 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibiliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17550/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    Contratti a progetto - Riqualificazione come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - Valutazione del termine triennale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 ratione temporis applicabile - Necessità.

    I contratti a progetto, in caso di riqualificazione (con accertamento giudiziale passato in giudicato) come contratti di lavoro subordinato a termine, devono essere considerati al fine della verifica del superamento del termine triennale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile.

    Rv. 675654-01Rassegna di giugno 2025, p. 145Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 17207/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Collocamento al lavoro

    Società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione di servizio pubblico locale - Reclutamento del personale - Procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche - Applicazione - Conseguenze - Contratti a termine affetti da nullità - Conversione in contratti a tempo indeterminato - Esclusione.

    In forza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 (nel testo applicabile ratione temporis), le società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, ai fini del reclutamento del personale devono osservare, a pena di nullità del contratto di lavoro, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato.

    Rv. 675663-01Rassegna di giugno 2025, p. 141Art. 1418 c.c. · Art. 19 Testo unico societa' a partecipazione pubblicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17013/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Sospensione del rapporto

    Datore di lavoro - Sospensione unilaterale del rapporto non giustificata da impossibilità non imputabile della prestazione lavorativa - Conseguenze - Contributi previdenziali - Obbligo di versamento - Sussistenza - Fondamento.

    In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

    Rv. 675662-01Rassegna di giugno 2025, p. 139Art. 1463 c.c. · Art. 1464 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1256 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17047/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Carriera › Concorsi interni

    Lavoro pubblico privatizzato - Bando di concorso contenente gli elementi essenziali della relativa posizione - Natura - Offerta al pubblico - Inadempimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Ragioni.

    In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

    Rv. 675590-01Rassegna di giugno 2025, p. 139Art. 1334 c.c. · Art. 1336 c.c. · Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16929/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Medici ambulatoriali convenzionati - Rapporto di lavoro autonomo - Conseguenze - Applicazione dell’art. 2087 c.c. - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno da malattia professionale - Onere di allegazione - Contenuto.

    Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.

    Rv. 675602-01Rassegna di giugno 2025, p. 137Art. 2087 c.c. · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 3 t.u.s.l. · Art. 2222 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16769/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Ultimazione di opere edili - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Impossibilità di utilizzare i lavoratori nelle articolazioni dell'impresa - Dimostrazione da parte del datore di lavoro - Necessità.

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.

    Rv. 675639-01Rassegna di giugno 2025, p. 134Art. 3 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16772/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Società "in house" - Ferie dei dipendenti - Regime privatistico - Conseguenze - Divieto di monetizzazione - Esclusione.

    Le società cd. "in house", benché soggette alla disciplina pubblicistica per i settori di attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d'intervento, devono rispettare le ordinarie regole privatistiche in tema di ferie dei dipendenti, con conseguente esclusione del divieto di monetizzazione delle stesse.

    Rv. 675649-01Rassegna di giugno 2025, p. 135Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16799/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda

    Disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Ambito di applicazione - Sostituzione del titolare per successione mortis causa - Inclusione - Ragioni.

    La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga mortis causa, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria.

    Rv. 675626-01Rassegna di giugno 2025, p. 132Art. 2112 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 754 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16835/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

    Mobilità del personale docente - Domanda di trasferimento in una sede rimasta non assegnata all'esito della procedura concorsuale - Azione di adempimento - Ammissibilità - Effetti. in tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l'attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006- 2007 o mediante successive mobilità.

    Rv. 675612-01Rassegna di giugno 2025, p. 132Art. 1176 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16147/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Orario di lavoro

    Orario normale di lavoro - Superamento - Computabilità dei periodi di assenze per ferie o malattia - Concorrenza all'adempimento del debito orario del lavoratore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa all'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale

    I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002- 2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).

    Rv. 675647-01Rassegna di giugno 2025, p. 128Art. 2107 c.c. · Art. 2108 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 2110 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15558/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale

    Il debito orario del lavoratore dipendente è assolto sia in caso di concreta esecuzione della prestazione, sia in presenza di legittime cause di sospensione dell'obbligo di eseguirla, come, per esempio, il godimento delle ferie o l'assenza per malattia. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato, in relazione all'art. 60 del c.c.n.l. sanità privata 2002-2005, che, se l'infermiere non esaurisce il debito orario orario settimanale perché assente per malattia, ferie o permessi, le ore svolte nella medesima settimana in regime di cd. pronta disponibilità si considerano espletate in aggiunta al debito orario settimanale, senza alcuna compensazione).

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 675587-01Rassegna di giugno 2025, p. 124Art. 1 Orario di lavoro · Art. 4 Orario di lavoro · Art. 6 Orario di lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15513/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Art. 1, comma 41, l. n. 92 del 2012 - Momento estintivo del rapporto di lavoro - Individuazione.

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, è norma derogabile in melius in favore del lavoratore, quanto all'individuazione del momento di produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, dovendo essere, pertanto, interpretata nel senso che il recesso datoriale assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il prestatore conserva il diritto al preavviso, di modo che, se il preavviso è stato dato - nel primo atto della fattispecie complessa (l'avvio del procedimento conciliativo) o nell'atto finale di licenziamento - l'effetto estintivo si verifica al compimento del relativo periodo (sia pure calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa), mentre, ove non sia stato dato, il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo.

    Rv. 675593-01Rassegna di giugno 2025, p. 123Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 7 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15006/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Per mutuo consenso dimissioni

    Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o dimissioni - Procedura di convalida ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Necessità - Omissione - Conseguenze.

    L'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (convenuta tra le parti espressamente o per facta concludentia), al pari delle dimissioni, è sottoposta alla condizione sospensiva della procedura prevista dall'art. 4 della l. n. 92 del 2012, la cui mancata osservanza pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza.

    Rv. 675644-01Rassegna di giugno 2025, p. 119Art. 1372 c.c. · Art. 4 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14782/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Sanzioni conservative - Violazione di direttive o prassi aziendali - Affissione del codice disciplinare - Necessità – Eccezioni – Condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore - Fattispecie.

    In tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori secondo le prescrizioni dell'art. 7 St. lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima, nonostante la mancata affissione del codice disciplinare, la sospensione di dieci giorni irrogata ad un dipendente bancario con mansioni di cassiere, per aver rimborsato due buoni fruttiferi che presentavano evidenti segni di contraffazione e risultavano emessi in una moneta - le lire - non avente più corso legale, sul presupposto che l'obbligo di controllo dei titoli posti all'incasso allo sportello rientra tra i doveri fondamentali, tipici e caratterizzanti della prestazione richiesta).

    Rv. 675658-01Rassegna di giugno 2025, p. 119Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13688/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno

    Indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav. - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Contratto di agenzia convertito in contratto di lavoro subordinato - Media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

    La retribuzione globale di fatto del lavoratore licenziato, rilevante per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav., deve essere commisurata a quella che egli avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, assumendo come parametro la retribuzione base ed i compensi di carattere continuativo legati alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, di modo che, in caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato di un contratto di agenzia, è coerente con la funzione dell'anzidetta indennità il calcolo dell'ultima retribuzione globale effettuato sulla media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

    Rv. 675572-01Rassegna di aprile 2025, p. 303Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13691/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Sostitutiva delle ferie

    Ferie non godute - Divieto di monetizzazione ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Cessazione del rapporto di lavoro cui il lavoratore abbia concorso - Applicabilità - Condizioni - Effettiva possibilità di godimento delle ferie - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fattispecie.

    Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).

    Rv. 675573-01Rassegna di aprile 2025, p. 302Art. 2109 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13654/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    In tema di trattamento economico dei medici convenzionati ambulatoriali, la disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali del 9 febbraio 2005 e del 30 luglio 2015 in relazione alla retribuzione c.d. incentivante distingue compensi per performance generali, remunerativi di obiettivi riguardanti l'intera struttura, e compensi per performance individuali, in forma aggregata o di gruppo, per la cui corresponsione è necessaria la previa fissazione di obiettivi individuali, in forma parimenti aggregata o di gruppo, tramite accordi regionali ed aziendali.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 675561-01Rassegna di aprile 2025, p. 299Art. 40 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13514/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.

    Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

    Rv. 675568-01Rassegna di aprile 2025, p. 298Art. 2087 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13525/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Trattamento di fine rapporto - Disciplina delle anticipazioni - Derogabilità in melius ex art. 2120, ultimo comma, c.c. - Corresponsione continuativa del T.F.R. in busta paga senza specifica causale - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.

    La derogabilità in melius della disciplina delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, ultimo comma, c.c., non può realizzarsi mediante accredito continuativo mensile nella busta paga di un'anticipazione dello stesso non sostenuta da specifica causale, in quanto tale modalità svuota la funzione dell'anticipazione di erogazione una tantum, alterando il meccanismo di funzionamento legale del T.F.R. attraverso l'accantonamento mensile. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello che aveva ritenuto legittima l'anticipazione del T.F.R. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori, in base a un accordo contenuto nel contratto di lavoro).

    Rv. 675631-01Rassegna di aprile 2025, p. 298Art. 2120 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13038/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Determinazione › Scatti di anzianità › Minimi salariali

    Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie.

    Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).

    Rv. 675547-01Rassegna di aprile 2025, p. 295Art. 2099 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1367 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12531/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 675544-01Rassegna di aprile 2025, p. 294Art. 658 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Consuetudini ed usi

    Uso aziendale - Idoneità ad eliminare la normale riassorbibilità dei superminimi individuali - Sussistenza - Vincolo "sine die" per la parte datoriale - Esclusione - Potere del datore di lavoro di sottrarsi all'osservanza di tale uso aziendale - Condizioni - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Determinazione › Scatti di anzianità › Minimi salariali

    La naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare sine die la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l. Telecomunicazioni, che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto).

    Rv. 675543-01Rassegna di aprile 2025, p. 293Art. 1373 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Consuetudini ed usi

    Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Conseguenze - Derogabilità "in peius" ad opera dei contratti collettivi - Ammissibilità.

    La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

    Rv. 675543-02Rassegna di aprile 2025, p. 291Art. 1340 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12488/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 675620-01Rassegna di aprile 2025, p. 292Art. 37 c.p.c. · Art. 2126 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12272/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie › Comporto

    Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Divieto di tener conto delle assenze ex d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Conoscenza del datore di lavoro della causa dell'assenza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causa dell'assenza, sia in quanto l'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, sia in quanto il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha evidentemente ritenuto - nel bilanciamento degli opposti interessi - di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando, per converso, recessiva la tutela dell'affidamento datoriale.

    Rv. 675622-01Rassegna di aprile 2025, p. 290Art. 2110 c.c. · Art. 26 cura italiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12293/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie › Comporto

    Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Art. 58, lett. b), c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature - Obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine - Natura - Conformazione del potere di licenziamento - Equiparazione della ritardata informazione a quella omessa - Ragioni.

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la previsione dell'obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine, contenuta nell'art. 58, lett. b), del c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature, conforma - al pari dell'arco temporale massimo di comporto - l'esercizio del potere di licenziamento, dovendosi interpretare il silenzio della norma collettiva per l'ipotesi della tardività di tale comunicazione nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione dell'informazione, in quanto il superamento del termine concordemente pattuito dalle parti sociali in relazione all'obbligo di tenere una condotta o compiere un determinato atto deve essere inteso come valutazione di intrinseca inadeguatezza a soddisfare detto obbligo.

    Rv. 675555-01Rassegna di aprile 2025, p. 290Art. 2110 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12027/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Vigili del fuoco - Personale volontario - Condanna per reato doloso - Radiazione - Provvedimento necessitato - Ragioni - Fattispecie.

    La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

    Rv. 675260-01Rassegna di aprile 2025, p. 286Art. 2106 c.c. · Art. 35 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza · Art. 445 c.p.p. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11918/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Appalto svolto all’interno dell’azienda del committente - Infortunio dei dipendenti dell’appaltatore - Violazione degli obblighi ex art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. - Fondamento - Omessa ingerenza sull'attività dell’impresa appaltatrice - Irrilevanza.

    Il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo.

    Rv. 675258-01Rassegna di aprile 2025, p. 285Art. 26 t.u.s.l. · Art. 2087 c.c. · Art. 1655 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11664/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità

    Indennità di rischio radiologico - Personale diverso da medici e tecnici di radiologia - Spettanza - Condizioni - Accertamento giudiziale - Giudizio negativo della commissione tecnica - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

    L'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia, del diritto all'indennità di rischio radiologico e alla fruizione dello speciale congedo, non è precluso dal giudizio negativo della commissione tecnica di cui all'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, la cui attività, vertendosi in materia di diritti soggettivi che sorgono per effetto dell'applicazione del dipendente ad un'attività che lo esponga alle radiazioni nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, non è espressione di alcun potere amministrativo discrezionale e non ha, pertanto, efficacia costitutiva.

    Rv. 675550-01Rassegna di aprile 2025, p. 284Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11741/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Procedimento disciplinare - Designazione del rappresentante sindacale - Obbligo di procedere all'audizione congiunta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

    Il lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per essere assistito nel procedimento disciplinare a proprio carico, facendo specifica richiesta di audizione congiunta, ha diritto di essere sentito unitamente a quest'ultimo dal datore di lavoro, senza tuttavia poter pretendere il differimento dell'incontro laddove si limiti ad addurre una generica impossibilità di presenziare, sua o del rappresentante, in quanto l'obbligo di accogliere tale richiesta sussiste solo ove la stessa risponda a un'effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illegittimità di un licenziamento disciplinare in un caso in cui, a fronte della presentazione di dettagliate difese scritte e senza che fosse stata formulata specifica richiesta di audizione congiunta, il rappresentante sindacale aveva comunicato la propria indisponibilità per la data indicata dal datore di lavoro e il lavoratore non si era presentato all'incontro).

    Rv. 675551-01Rassegna di aprile 2025, p. 283Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari