Codice civile

Art. 2108 c.c. — Lavoro straordinario e notturno

[1]In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

[2]Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

[3]I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2108 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16147/2025

    16 giugno 2025

    I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002- 2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).

    Art. 2108 c.c. · Art. 2107 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 2110 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/1982

    Questione inammissibile
    20 maggio 1982

    Discutendosi nel giudizio a quo se la maggiorazione retributiva per lavoro notturno pacificamente percepita dai dipendenti dovesse computarsi nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festivita`, permessi, tredicesima mensilita`, scatti di anzianita` ed indennita` di fine rapporto, e` inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2108 comma secondo cod. civ. secondo cui "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno". La computabilita`, infatti, non dipende dalla interpretazione dell'art. 2108 comma secondo cit., ma dalla determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito, e specificamente dal suo carattere continuativo o meno.

    Art. 2108 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2108 · fonte del testo

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