1)le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis)il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore;
2)le annualita' delle pensioni alimentari;
3)le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4)gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 9
5)le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
In tema di fondi pensionistici complementari, le prestazioni erogate dal Fondo Integrativo di previdenza per i dipendenti dell'INPS, soppresso dall'art. 64 della l. n. 144 del 1999, hanno natura previdenziale e non retributiva, in quanto analoghe a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria di origine legislativa, alla cui disciplina sono state progressivamente assoggettate, e sono, pertanto, assoggettate al termine di prescrizione decennale.
In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria.(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento TARES, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data).
L'indennità sostitutiva del canone Cosap, dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), è soggetta non al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ma a quello ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui ha termine l'annualità ovvero - se antecedente - da quello in cui cessa l'occupazione, trattandosi di un'obbligazione di natura indennitaria, avente la funzione di compensare, per tutta la durata della condizione di indisponibilità del bene, il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento.
In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..
Nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizione opera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamente all'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto soltanto al regime della prescrizione.
In tema di contributi consortili, la decorrenza della prescrizione si collega - coerentemente con quanto disposto dall'art. 15 del r.d. n. 215 del 1933 - al momento in cui essi divengono effettivamente esigibili, cioè al 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del piano di riparto, e non dal momento della suddetta approvazione, la quale ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, poiché, in una logica di uniformità temporale e contabile, i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l'anno solare, e non a periodi variabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese.
In mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi (in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento).
In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al suo versamento in relazione al protrarsi della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, con la conseguenza che, quale obbligazione periodica e di durata, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
In tema di contributi di bonifica, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del decreto di approvazione del piano di riparto, ai sensi dell'art. 15 del r.d. n. 215 del 1933.
La tassa sui rifiuti (TIA), essendo riconducibile ai tributi locali, assimilabili alle prestazioni periodiche o di durata ex art. 2948, n. 4, c.c., è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Nel contratto di rimessaggio, la prestazione, consistente nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, cosicché il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva diversa pattuizione delle parti circa la periodicità nella corresponsione del compenso.
Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).
In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
In materia di trattamento di fine rapporto, ove il dipendente transiti da un ente pubblico a un altro (nella specie, dalla Regione Umbria alla Provincia di Perugia) senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro (che rimane unico), il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'unico trattamento di fine servizio, parametrato agli anni di servizio utili, inizia a decorrere solo al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, senza che assuma rilievo a tal fine la corresponsione, avvenuta all'atto del passaggio da un ente all'altro, dell'indennità premio di servizio, atteso che detto provvedimento non acquista definitività se non nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente e ricostituzione di un nuovo rapporto alle dipendenze di un altro.
La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
In tema di rimborso degli interessi maturati su crediti d'imposta, se oggetto di compensazione (nella specie, ex l. n. 413 del 1991) è il solo credito per il capitale, quello per gli interessi, in quanto autonomo, si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale.
A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Rimane inalterato (art. 2948) il termine prescrizionale di cinque anni per i crediti elencati nell'art. 2144 del codice del 1865, ma l'anzidetto termine è esteso a ogni corrispettivo di locazioni e alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1207
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1993 al 1 gennaio 1998. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.
1-bis) il capitale nominale dei titolitolto: del debito pubblicoaggiunto: di Stato emessi al portatore;
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2948 · fonte del testo
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Diritto · Norme · Conoscenza
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