Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Testo vigente dal 7 aprile 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12027/2025

    7 maggio 2025

    La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

    Art. 26 · Art. 2106 c.c. · Art. 35 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 445 c.p.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 286 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 391/2000

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Tale disposizione, infatti, perpetua, irragionevolmente, la presunzione legislativa connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, già oggetto di una pronuncia di accoglimento (sentenza n. 108 del 1994): la 'ratiò di tale decisione va dunque applicata al nuovo testo normativo, in quanto questo, in evidente contrasto con il divieto costituzionale di arbitarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51, primo comma, Cost.), comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato. - Con riguardo alla discrezionalità legislativa in tema di requisiti per l'accesso ai pubblici uffici, v. sentenze nn. 466/1997, 127/1996, 311/1996, 108/1994.

    Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza · Art. 407 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 108/1994

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1994

    L'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa non può ragionevolmente costituire requisito per l'ingresso nei ruoli della polizia di Stato, giacché non riguarda capacità, attitudini o condotte relative all'aspirante, bensì valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari, che - in base ad una presunzione legislativa arbitraria, non più rispondente alla situazione sociale italiana - vengono automaticamente imputate al soggetto interessato; la previsione del suddetto requisito si risolve quindi in una irragionevole e discriminatoria limitazione della possibilità di accesso ai pubblici uffici, tanto più che l'accertamento della mancanza di esso non è correlato a valutazioni imparziali, basate su fatti specifici e rese note attraverso la motivazione del provvedimento - così da consentire il controllo di legittimità del giudice amministrativo - bensì è rimesso all'apprezzamento insindacabile del Ministro, in base alle "informazioni raccolte" da apparati amministrativi o da uffici di P.S.. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. massima precedente (e richiami giurisprudenziali ivi indicati); sulle esigenze costituzionali che precludono alla p.a. apprezzamenti di latitudine ed ampiezza tali da impedire la verifica di legittimità del giudice amministrativo, v. S. n. 440/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1989 al 7 aprile 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art26 · fonte del testo

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