Codice civile

Art. 1373 c.c. — Recesso unilaterale

[1]Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

[2]Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta' puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.

[3]Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.

[4]E' salvo in ogni caso il patto contrario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1373 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16981/2026

    30 maggio 2026

    In tema di recesso convenzionale del contratto, la facoltà di recesso non può essere esercitata se non alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti, con la conseguenza che se le pattuizioni ammettono il recesso condizionato a una prestazione del recedente, sia che quest'ultima abbia il contenuto d'indennizzo o di prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolva in un'obbligazione restitutoria o, comunque, avente contenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta.

    Art. 1373 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23592/2025

    20 agosto 2025

    La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.

    Art. 1373 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 1385 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    11 maggio 2025

    La naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare sine die la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l. Telecomunicazioni, che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto).

    Art. 1373 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9332/2025

    9 aprile 2025

    In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la società opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).

    Art. 1373 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il recesso è una causa di scioglimento del contratto, legittimato da una particolare disposizione di legge o dalla volontà delle parti: il codice regola solo l'esercizio del recesso convenzionale, con norme sulle quali prevale la contraria volontà delle parti (art. 1373, quarto comma). In base a queste norme, il recesso è precluso quando del contratto si è iniziata l'esecuzione (art. 1373, primo comma); se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l'esecuzione del contratto, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione (art. 1373, secondo comma). La disciplina posta nell'art. 1373 è integrata dall'art. 1373 che regola la caparra penitenziale (n. 633). Il recesso contro corrispettivo ha effetto soltanto dopo la prestazione di questo (art. 1373, terzo comma). Non si è voluta dare una disciplina più dettagliata dell'istituto, perchè esso appare con particolarità proprie in ogni contratto nel quale può ammettersi; basti pensare alle differenze che involge quando concerne la somministrazione (art. 1569), l'affitto (art. 1616), l'appalto (articoli 1660, secondo e terzo comma, 1671, 1674), il contratto di agenzia (art. 1750), il conto corrente (art. 1833), l'assicurazione (articoli 1893, primo comma, 1897, primo comma, 1898, secondo comma, 1899, primo comma, 1918 terzo e quarto comma), la cessione del beni ai creditori (art. 1985), il lavoro (articoli 2118, primo comma, e 2119, primo comma), il contratto d'opera (articoli 2227 e 2237), rispetto ai casi di recesso nel contratto di società (art. 2285, primo e secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 628

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1373 · fonte del testo

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