Codice civile

Art. 2078 c.c. — Efficacia degli usi

[1]In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu' favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

[2]Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2078 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    11 maggio 2025

    La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

    Art. 2078 c.c. · Art. 1340 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 1373 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2078 disciplina l'efficacia degli usi in confronto alle altre fonti normative del rapporto di lavoro, fissando tre regole fondamentali che non hanno bisogno di particolare illustrazione. La prima dichiara che l'uso ha una funzione meramente suppletiva, nel senso che esso si applica in mancanza di disposizioni di legge o di norme corporative. La seconda stabilisce che, in concorrenza di una norma di legge dispositiva che regoli lo stesso rapporto, l'uso prevale sulla norma di legge, quando sia più favorevole al prestatore di lavoro. La terza, infine, accogliendo il voto della migliore dottrina, nega che le norme consuetudinarie abbiano carattere imperativo, in modo da prevalere sull'autonomia delle parti, e perciò ammette che gli usi possano essere sempre derogati dalle convenzioni individuali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 827

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2078 · fonte del testo

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