Codice civile

Art. 2106 c.c. — Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione e in conformita' delle norme corporative.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2106 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23667/2025

    21 agosto 2025

    La giusta causa di licenziamento è configurabile nella condotta contraria ai valori dell'ordinamento, posta in essere dal dirigente nella concomitante qualità di amministratore della società datrice di lavoro, irrilevante essendo l'avallo prestato dalla società rispetto a tale condotta o l'avvenuta cessazione del dirigente, al momento del licenziamento, dalla carica di socio o amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la giusta causa di licenziamento del dirigente nella creazione e gestione di fondi extrabilancio, asseritamente assentite dai precedenti vertici proprietari della società, ritenendo tale comportamento, anche se posto in essere nell'esercizio della pregressa carica di amministratore, idoneo, per la sua portata, a far venir meno il vincolo fiduciario relativo al rapporto di lavoro in essere).

    Art. 2106 c.c. · Art. 2119 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12027/2025

    7 maggio 2025

    La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

    Art. 2106 c.c. · Art. 35 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza · Art. 445 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 345/1988

    Questione inammissibile
    24 marzo 1988

    Le garanzie di cui all'art. 7, L.n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva: il relativo accertamento e la relativa qualificazione rientrano nella competenza del giudice rimettente e possono essere effettuati secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, commi secondo e terzo, Cost. - degli artt. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300 e 2106, cod.civ., denunziati sul presupposto interpretativo della non applicabilita` del citato art. 7 ai licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare dalla normativa legislativa o dalla contrattazione collettiva). - cfr. S.n. 204/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 2106 c.c. · Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2106 · fonte del testo

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