Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852