Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Testo vigente dal 22 giugno 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19054/2025

    11 luglio 2025

    Affinché il contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riconducibilità al contratto di subfornitura dell'attività espletata da una cooperativa, attesa la riscontrata ripetitività ed elementarità delle manovre assegnate ai suoi soci-lavoratori, analoghe a quelle svolte dai dipendenti della committente, tali da non poter dar luogo ad un risultato autonomo e riconoscibile nel senso anzidetto).

    Art. 1

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 277 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art1 · fonte del testo

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