Art. 110 — Incarichi a contratto

Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico. 139 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 139 Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

139

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."

Testo vigente dal 22 aprile 2023

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 110, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4813/2026

    3 marzo 2026

    La previsione della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali degli enti locali, di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, non si applica a quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, deponendo in tal senso sia la lettera del comma 6 della citata disposizione; sia la circostanza che, a differenza dei dipendenti assunti a seguito di pubblico concorso e destinati ad operare stabilmente all'interno della P.A., tali soggetti, una volta spirato il contratto, non è detto continuino ad essere dirigenti; sia, infine, lo spirito della Direttiva 1999/70/CE, con il quale contrasta la fissazione di una durata legale minima per incarichi conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell'amministrazione.

    Art. 110 · Art. 19 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 288 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27634/2025

    16 ottobre 2025

    In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina interna del rapporto dirigenziale deve essere letta in coerenza con i principi eurounitari in materia di contratti a termine e nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE in ordine alla repressione degli abusi, con la conseguenza che, per i contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (ratione temporis applicabile), la facoltà di rinnovo deve essere esercitata in presenza di esigenze temporanee della P.A. e nel rispetto del termine di durata massimo stabilito, il quale non può essere superato attraverso la reiterazione di incarichi per esigenze ordinarie, anche se su posti diversi.

    Art. 110 · Art. 19 TU pubblico impiego

    Rassegna di ottobre 2025, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21877/2025

    29 luglio 2025

    In tema di pubblico impiego presso gli enti locali, l'art. 110, comma 3, T.U.E.L., consente eccezionalmente di riconoscere al dirigente un trattamento economico maggiorato rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, in base ad una valutazione di compatibilità con le risorse dell'ente al momento del conferimento dell'incarico, mentre, in assenza di diversa disposizione, deve escludersi che l'Amministrazione possa far valere unilateralmente esigenze sopravvenute per ridurre l'importo concordato, ove la condizione di compatibilità non sia stata espressamente dedotta nel contratto.

    Art. 110

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 311 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20280/2025

    20 luglio 2025

    Ai dirigenti degli enti locali assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) si applica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di pubblico impiego di natura subordinata, tranne che per gli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto, mentre rivestono natura autonoma le sole collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, finalizzate al raggiungimento di obiettivi determinati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, qualificato l'incarico di direzione dell'ufficio tecnico comunale come di natura subordinata, aveva escluso che il Comune potesse liberamente sciogliersi dal rapporto, conseguentemente dichiarando l'illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa).

    Art. 110

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 289 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 117/2026

    Parametro
    30 giugno 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 della Costituzione, dal Tribunal…

    Art. 11 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 323 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2023 al 22 aprile 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art110 · fonte del testo

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