Art. 658 — Assegni di sede
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
2 pronunce che riguardano l’art. 658, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 - l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo.
Art. 658
Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.
Art. 658
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni". Nell'esercizio della discrezionalità spettantegli, infatti, il legislatore ha operato una scelta non viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà e che non comporta una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale dell'amministrazione scolastica inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici": ciò tenendo conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero. - In tema di discrezionalità legislativa in materia di meccanismi di perequazione del trattamento economico, citata l'ordinanza n. 254/2001. - Sul fluire del tempo come elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive che il legislatore, nell'ambito di una valutazione di carattere economico-finanziario, ha in precedenza ritenuto di non diversificare, citate – tra le tante – le sentenze n. 374/2002, n. 126/2000, n. 117/1999 e n. 311/1995. - Sulla circostanza che il principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, non possa essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, menzionate le ordinanze n. 263/2002, n. 205/1998 e la sentenza n. 273/1997.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 36 cost. · Art. 658 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 31 maggio 2017. 816 parole tolte, 10 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: Al personale in servzio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:
tolto: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;
tolto: b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonche' del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati:
tolto: Assegno mensile lordo lire --
tolto: A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane e presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:
tolto: 1) Ispettore tecnico............................... 1.700.000
tolto: 2) Direttore didattico con funzioni ispettive...... 1.560.000
tolto: 3) Preside di istituto di istruzione su periore.... 1.534.000
tolto: 4) Preside di scuola media......................... 1.534.000
tolto: 5) Direttore didattico............................. 1.534.000
tolto: 6) Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita' istituti superiori e con- servatori stranieri............................ 1.400.000
tolto: 7) Docente incaricato della presidenza di is- tituto di istruzione secondaria superiore...... 1.311.000
tolto: 8) Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado..................... 1.260.000
tolto: 9) Lettore incaricato anche di attivita' extra accademiche..................................... 1.260.000
tolto: 10) Docente incaricato della presidenza di scuola media........................................... 1.219.000
tolto: 11) Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive............... 1.165.000
tolto: 12) Lettore......................................... 1.160.000
tolto: 13) Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado 1.151.000
tolto: 14) Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore............................ 1.105.000
tolto: 15) Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria. 1.105.000
tolto: B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:
tolto: 16) Responsabile amministrativo..................... 1.105.000
tolto: 17) Assistente amministrativo....................... 949.000
tolto: 18) Collaboratore scolastico........................ 805.000 Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art658 · fonte del testo
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