Codice civile

Art. 2227 c.c. — Recesso unilaterale dal contratto

Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2227 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20470/2025

    21 luglio 2025

    L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione.

    Art. 2227 c.c. · Art. 1359 c.c. · Art. 2237 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione alle accennate premesse, la disciplina del contratto d'opera solo in parte coincide con quella data dal libro delle obbligazioni al contratto di appalto. Coincidenti sono le norme in tema di esecuzione dell'opera (art. 2224 e 1662, secondo comma), di accettazione della medesima (art. 2226, primo comma, e 1667, primo comma), di garanzia per i suoi difetti (art. 2226, terzo comma, e 1668), di recesso unilaterale dal contratto (art. 2227 e 1671). Ma diversa ed autonoma è la disciplina del contratto d'opera, in quanto ha riguardo a quegli aspetti tipici del contratto che sono in funzione del carattere prevalentemente personale della prestazione. Così nel contratto d'opera non è stabilita la regola che la materia sia fornita dal prestatore d'opera (art. 2223 rispetto all'art. 1658); per l'esercizio dei diritti del committente in caso di difformità e di vizi dell'opera sono statuiti termini più brevi di decadenza e di prescrizione (art. 2226, secondo comma, rispetto all'art. 1667, secondo e terzo comma); è assicurata una particolare tutela all'elemento lavoro nella determinazione del corrispettivo, quando questa deve essere fatta dal giudice, nel senso che il giudice deve tener conto non solo del risultato ottenuto, ma anche del lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 2225); anche l'incidenza del rischio della produzione a carico del prestatore d'opera è attenuata, nel senso che anche in caso di impossibilità dell'opus spetta al prestatore d'opera un compenso «in relazione» all'utilità della parte dell'opera compiuta (art. 2228).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 915

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2227 · fonte del testo

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