Art. 7 statuto dei lavoratori — Sanzioni disciplinari

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. 5 Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 5 8 Il lavoratore potra' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 5 8 Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per piu' di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 24

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza del 29-30 novembre 1982, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 09/12/1982, n. 338), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro".

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1989, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui e' esclusa la loro applicabilita' al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti".

L. 28 giugno 2012, n. 92

24

La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato".

Testo vigente dal 18 luglio 2012

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 7 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14058/2026

    13 maggio 2026

    Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari e, pertanto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, incontrando il limite di cui all'art. 41 Cost., né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello con la quale era stato ritenuto legittimo, in quanto riconducibile a incompatibilità ambientale e fondato su effettive ragioni organizzative, il trasferimento del dipendente dell'appaltatore, disposto in conseguenza dell'esercizio da parte del committente della clausola di gradimento in relazione al lavoratore trasferito, cui veniva inibito l'accesso in tutte le sedi del committente).

    Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 2103 c.c. · Art. 41 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 192 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27671/2025

    16 ottobre 2025

    L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).

    Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23576/2025

    20 agosto 2025

    Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa ex art. 7, comma 5, st.lav., l'irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale ad esigenze di tutela dell'incolpato e non a consentire al datore di lavoro un possibile ripensamento, sicché il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima del decorso di detto termine, ove il lavoratore abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni senza riservarsi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, purché l'atto comunicato al datore di lavoro abbia costituito concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente, intimato prima della scadenza del termine previsto nella contestazione disciplinare, sul presupposto che la sua condizione di detenzione domiciliare gli aveva consentito unicamente l'invio di una comunicazione, insuscettibile di integrare il pieno esercizio del diritto di difesa).

    Art. 7 statuto dei lavoratori

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 323 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20311/2025

    20 luglio 2025

    In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato, il giudice di merito, prima ancora di indagare il grado della colpa o l'intensità dell'elemento intenzionale, deve valutare la condizione psichica del lavoratore, onde accertare se abbia agito con coscienza e volontà.

    Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 2119 c.c. · Art. 3 Licenziamenti individuali

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 288 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 427/1989

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1989

    Principi di civiltà giuridica ed innegabili esigenze di parità di trattamento richiedono che a favore del lavoratore, colpito dalla più grave delle sanzioni disciplinari, qual è quella espulsiva con perdita del posto di lavoro e lesiva della sua dignità professionale e personale, siano in ogni caso assicurate le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, senza che abbia rilievo a tal fine il numero di dipendenti occupati nell'impresa. Pertanto va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. - S. n. 204/1982; O. n. 345/1988.

    Art. 7 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 204/1982

    Ha colpito questo articolo
    30 novembre 1982

    Una volta posto il principio fondamentale per il quale chi e` perseguito per una infrazione deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione e una volta introdotta l'osservanza del contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perche` la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 Cost., pur a prescindere dalla maggiore gravita` del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Ne` ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perche` siffatta tradizione, se puo` essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non e` idonea a fare della l. n. 604 del 1966 (e dell'art. 18 comma primo l. n. 300 del 1970), una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza. Debbono pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimi i commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. - cfr. S. n. 69/1982

    Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 193/1995

    Questione infondata
    26 maggio 1995

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e 4 della legge n. 108 del 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) nella parte in cui escludono l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico della disciplina in essi contenuta circa i limiti del licenziamento disciplinare e le garanzie contro il licenziamento invalido, non può aver corso per difetto di motivazione, nella ordinanza di rimessione, in punto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, consolidatasi con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994, la violazione delle formalità di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori da' infatti luogo a sanzioni disciplinari diverse a seconda dell'appartenenza del datore all'una o all'altra delle tre "aree" normative distinte dalla legge n. 108 del 1990, e poiché i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di libera recedibilità, l'inosservanza delle suddette garanzie procedurali, in tali rapporti, sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in tronco per giusta causa, la conseguente sanzione consistendo nell'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, salve le eventuali azioni penale e civile in caso di licenziamento ingiurioso. Perciò il giudice 'a quò avrebbe dovuto precisare - ciò che non ha fatto - se le presunte mancanze lamentate nel caso dalla datrice di lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure con un licenziamento ordinario con preavviso. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). - Cfr. Cass., s.u., n. 4844/1994, richiamata da Corte costituzionale in S. n. 398/1994. Riguardo all'assoggettamento alle formalità di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori delle aziende con meno di sedici dipendenti, v. S. nn. 427/1989 e 586/1989 entrambe richiamate dal giudice 'a quò. red.: S. Pomodoro

    Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 35 statuto dei lavoratori · Art. 4 Disciplina dei licenziamenti individuali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1989 al 18 luglio 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 giugno 2012, n. 92

    La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato".

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art7 · fonte del testo

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