Art. 2110 c.c. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

[1]In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.

[2]Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.

[3]Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 2110 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17102/2026

    31 maggio 2026

    In tema di periodo di comporto, l'art. 31, lett. B, comma 4, del c.c.n.l. Chimici-Coibenti, nell'escludere dal computo delle assenze per malattia rilevanti i giorni richiesti per la somministrazione di terapie cd. salvavita, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nell'esclusione non solo i giorni di effettiva somministrazione della terapia, ma anche quelli immediatamente successivi necessari al recupero dagli effetti inabilitanti da essa direttamente derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal periodo di comporto, oltre ai giorni di somministrazione della chemioterapia, anche i periodi successivi di terapia domiciliare e di riposo necessari per il recupero dagli effetti collaterali, accertati sulla base di certificazione medica).

    Art. 2110 c.c. · Art. 1362 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 212 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4023/2026

    23 febbraio 2026

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel computo delle assenze per malattia non vanno considerati i periodi di sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 171 del 2011, in pendenza degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, con la conseguente illegittimità sia della collocazione in malattia del dipendente attuata "d'ufficio", sia del licenziamento intimato computando le assenze maturate per effetto di tale sospensione.

    Art. 2110 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 103 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16147/2025

    16 giugno 2025

    I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002- 2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).

    Art. 2110 c.c. · Art. 2107 c.c. · Art. 2108 c.c. · Art. 2109 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 128 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12293/2025

    9 maggio 2025

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la previsione dell'obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine, contenuta nell'art. 58, lett. b), del c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature, conforma - al pari dell'arco temporale massimo di comporto - l'esercizio del potere di licenziamento, dovendosi interpretare il silenzio della norma collettiva per l'ipotesi della tardività di tale comunicazione nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione dell'informazione, in quanto il superamento del termine concordemente pattuito dalle parti sociali in relazione all'obbligo di tenere una condotta o compiere un determinato atto deve essere inteso come valutazione di intrinseca inadeguatezza a soddisfare detto obbligo.

    Art. 2110 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 290 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/2013

    Questione inammissibile
    16 maggio 2013

    Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2110 cod. civ. e 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo. La questione - sollevata al dichiarato fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'assenza di specifiche previsioni legislative in materia di tutela dei lavoratori che necessitano di trattamenti emodialitici - è inammissibile in ragione della natura dell'intervento che viene richiesto a questa Corte, che è di tipo additivo ma non costituzionalmente obbligato. Lo stesso remittente prospetta diverse soluzioni, che si pongono in un nesso di irrisolta alternatività, sì che la questione risulta ancipite ed è evidente che la scelta tra la pluralità di soluzioni nella specie possibili non può che essere riservata al legislatore. Ciò risulta confermato dal fatto che, con riferimento alla tutela del lavoratore affetto da malattia nell'ambito del rapporto di lavoro è necessario trovare un punto di equilibrio tra opposti interessi, in quanto oltre alla esigenza di tutela della salute del lavoratore (in correlazione anche alla sua capacità reddituale), come ragione che giustifica entro certi limiti la conservazione del posto di lavoro nonostante la sua incapacità di fornire la sua prestazione, viene in rilievo l'esigenza, contrapposta, di garanzia economica dell'imprenditore - per il profilo della misura dei limiti, economici e temporali, entro cui possa su di lui riversarsi il rischio di una malattia cronica o recidivante del dipendente - e, parallelamente, per il profilo del concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario, il limite delle risorse disponibili ( ex plurimis , sentenze n. 248 del 2011, n. 94 del 2009, n. 354 del 2008, n. 425 del 2005).

    Art. 2110 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 356/2010

    Questione inammissibile
    15 dicembre 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui limita a centottanta giorni all'anno il riconoscimento dell'indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi. Invero, la norma in esame - che si limita a garantire, in caso di malattia del lavoratore, il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali - non individua il termine massimo indennizzabile per i periodi di malattia dei lavoratori, riservando tale disciplina ad altre fonti legali, ai contratti collettivi, agli usi ed all'equità. Il giudice a quo non ha tenuto conto delle ulteriori fonti applicabili nel caso di specie e, in particolare, del d.lgs. C.p.S. n. 1304 del 1947, il quale, in caso di malattia, pone a carico dell'allora Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM), cui oggi è subentrato l'INPS, il pagamento della relativa indennità giornaliera, dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno. L'indicazione del medesimo periodo massimo indennizzabile è stata poi ripresa dagli artt. 104 e 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, stipulato il 24 luglio 2004. Pertanto, l'inconferenza della disposizione denunciata, il mancato esame da parte del rimettente delle suddette disposizioni e l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l' iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura e ne determinano l'inammissibilità, precludendone lo scrutinio. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta identificazione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 92/2009.

    Art. 2110 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 90/1984

    Questione infondata
    5 aprile 1984

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., secondo comma, nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva. Invero, il confronto col pubblico impiego (nel quale è prevista la sospensione cautelare obbligatoria) in termini di eguaglianza di trattamento, non è utilmente proponibile in quanto, da un punto di vista generale, fra l'impiego pubblico e quello privato sussistono ancora, nonostante la tendenziale convergenza, differenza di generi, struttura e funzioni e, in particolare, nel primo la sospensione suddetta si correla non alla conservazione del posto ma alla tutela della pubblica amministrazione, mentre nel secondo, giusto l'attuale orientamento della Cassazione, la risoluzione si determina solo quando l'arresto del lavoratore si protragga a tal punto da costituire un giustificato motivo di licenziamento. E, d'altra parte, allorché l'arresto venga disposto, come nella specie, con riferimento ad un illecito del tutto estraneo al rapporto di lavoro ed ai doveri verso il datore di lavoro, l'eventuale licenziamento non implica alcun anticipato giudizio sulla colpevolezza del lavoratore arrestato, in violazione dell'art. 27, comma secondo, Cost., ma presuppone soltanto che sussistano le obiettive ragioni di giustificazione del ricorso ex art. 3 della legge n. 604 del 1966.

    Art. 2110 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a cause transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti, formano oggetto degli articoli 2110 e 2111, per quanto riguarda particolarmente le infermità e il richiamo alle armi del prestatore di lavoro. Secondo i principi già prevalsi nelle leggi speciali e nelle norme corporative, viene conservato, in detti casi, al prestatore di lavoro almeno in parte il trattamento che gli spetta in base al rapporto di lavoro; il che significa che il rischio della sospensione rimane, entro certi limiti, addossato all'imprenditore, salvo naturalmente il caso del servizio di leva, di cui al primo comma dell'art. 2111, che risolve senz'altro il rapporto di lavoro, ove diversamente non dispongano le norme corporative. Al di là di questi limiti una congrua tutela dei lavoratori non può essere raggiunta che mediante adeguate forme di previdenza e di assistenza, delle quali l'art. 2110 fa cenno. Se poi dai due casi previsti, dell'infermità e del richiamo alle armi, sia possibile risalire a un principio più generale, per cui, almeno negli stessi limiti di cui sopra, il rischio di ogni sospensione del lavoro, sempre che sia indipendente dalla volontà del prestatore di lavoro ed anche se derivi da forza maggiore, che paralizzi temporaneamente in tutto o in parte l'attività dell'impresa, debba essere sopportato, anche ai fini della decorrenza dei salari, dall'imprenditore, è questione che, sulla scorta dei principi desumibili dagli articoli 2110 e 2111, può essere opportunamente risoluta dalle norme corporative, con quella maggiore elasticità e adattabilità alle esigenze di ogni ramo di produzione, che sono ad esse caratteristiche.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 853

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2110 · fonte del testo

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