Art. 4 — Durata massima dell'orario di lavoro

I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).

Testo vigente dal 25 giugno 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15558/2025

    11 giugno 2025

    Il debito orario del lavoratore dipendente è assolto sia in caso di concreta esecuzione della prestazione, sia in presenza di legittime cause di sospensione dell'obbligo di eseguirla, come, per esempio, il godimento delle ferie o l'assenza per malattia. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato, in relazione all'art. 60 del c.c.n.l. sanità privata 2002-2005, che, se l'infermiere non esaurisce il debito orario orario settimanale perché assente per malattia, ferie o permessi, le ore svolte nella medesima settimana in regime di cd. pronta disponibilità si considerano espletate in aggiunta al debito orario settimanale, senza alcuna compensazione).

    Art. 4 · Art. 1 Orario di lavoro · Art. 6 Orario di lavoro

    Rassegna di giugno 2025, p. 124 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2004 al 25 giugno 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. tolto: In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art4 · fonte del testo

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