Codice civile

Art. 2955 c.c. — Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto:

  • 1)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  • 2)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 9
  • 3)di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
  • 4)degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualita';
  • 5)dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
  • 6)dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Testo vigente dal 12 giugno 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2955 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19052/2025

    11 luglio 2025

    In tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.

    Art. 2955 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2942 c.c. · Art. 2103 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18067/2025

    3 luglio 2025

    La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).

    Art. 2955 c.c. · Art. 2948 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 31 statuto dei lavoratori

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di prescrizioni presuntive, l'art. 2954 amplia l'ambito dell'art. 2138 del codice del 1865, estendendo la prescrizione di sei mesi al diritto di tutti coloro che danno alloggio anche senza pensione. Non v'è ragione, infatti, data la sostanziale identità di prestazioni, che per il diritto di costoro sia stabilito un termine di prescrizione diverso da quello stabilito per il diritto degli albergatori e degli osti. Nell'art. 2955 ho riprodotto, con più corretta formulazione, l'art. 2139 del codice anteriore, ricomprendendo nella prescrizione di un anno il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali. Per tale diritto il codice del 1865 (art. 2140, secondo capoverso) stabiliva invece il termine di tre anni; mi è sembrato però, avuto riguardo alla natura dell'attività che svolge il farmacista, che il diritto stesso fosse da assoggettare al medesimo termine di prescrizione del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Ho inoltre esteso la prescrizione di un anno al diritto di tutti i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, allontanandomi così dal codice precedente, che menzionava soltanto i domestici, gli operai e i giornalieri.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1209

  • L'elencazione che, disciplinando la prescrizione di tre anni, il codice del 1865 (art. 2140) faceva delle varie categorie di professionisti scompare nell'art. 2956, assorbita da una formula di più ampio contenuto, con la quale si assoggetta alla prescrizione triennale il diritto dei professionisti in genere per l'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Coerentemente al disposto dell'art. 2955, n. 2, che stabilisce la prescrizione di un anno in ordine al diritto dei prestatori di lavoro retribuiti a periodi non superiori al mese, l'art. 2956, n. 1, innovando al codice precedente, stabilisce la prescrizione di tre anni per il diritto dei prestatori di lavoro retribuiti a periodi superiori al mese. Nessuna innovazione è apportata circa la prescrizione triennale del diritto dei notai per gli atti del loro ministero e degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1210

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 12 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2955 · fonte del testo

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