Sotto il titolo «Del lavoro autonomo» (titolo III) il codice regola il contratto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di un'opera o di un servizio, considerati nel loro risultato, e quindi senza vincolo di subordinazione per il prestatore d'opera. Questo contratto viene distinto dal contratto di lavoro subordinato - contratto di lavoro in senso stretto - anche nel nome di contratto d'opera. Mentre la figura del contratto di lavoro in senso stretto rappresenta l'equivalente moderno della figura romana della locatio operarum, la nuova figura di contratto di opera è più ristretta della figura romana della locatio operis. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un opus sono disciplinati nel titolo III, ma solo il tipo di locatio operis più elementare, in cui il conductor operis presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio, e come tale o non riveste la figura di imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica), oppure riveste la figura di piccolo imprenditore (artigiano). È infatti solo questo elementare tipo di locatio operis, quello che presenta un particolare profilo sociale, che ne giustifica la collocazione nel libro dedicato al lavoro. Conserva invece la sua sede naturale nel libro delle obbligazioni la disciplina del contratto di appalto, speciale figura di locatio operis, in cui la prestazione dell'opus implica l'organizzazione di più vasti mezzi produttivi, e soprattutto del lavoro altrui (art. 1655). Conservano altresì la loro sede nel libro delle obbligazioni quelle particolari figure di locatio operis, che per il loro oggetto specifico richiedono un'autonoma disciplina, quali il contratto di trasporto, il contratto di agenzia, ecc.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 914