Codice civile

Art. 2222 c.c. — Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2222 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16929/2025

    24 giugno 2025

    Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.

    Art. 2222 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 3 t.u.s.l.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il titolo sul lavoro nell'impresa è integrato dai due titoli seguenti che considerano il lavoro indipendentemente dall'organizzazione ad impresa. L'integrazione era necessaria, poichè l'ordinamento fascista considera suo vanto tutelare ogni espressione del lavoro, comprese quelle forme di lavoro che, per non avere carattere professionale o per la loro speciale natura, non sono soggette alla disciplina sindacale. Nei titoli III e IV il rapporto di lavoro è regolato indipendentemente dal suo nesso con l'impresa, nella duplice forma di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, che sostituisce l'arcaica dicotomia tra locatio operis e locatio operarum.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 913

  • Sotto il titolo «Del lavoro autonomo» (titolo III) il codice regola il contratto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di un'opera o di un servizio, considerati nel loro risultato, e quindi senza vincolo di subordinazione per il prestatore d'opera. Questo contratto viene distinto dal contratto di lavoro subordinato - contratto di lavoro in senso stretto - anche nel nome di contratto d'opera. Mentre la figura del contratto di lavoro in senso stretto rappresenta l'equivalente moderno della figura romana della locatio operarum, la nuova figura di contratto di opera è più ristretta della figura romana della locatio operis. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un opus sono disciplinati nel titolo III, ma solo il tipo di locatio operis più elementare, in cui il conductor operis presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio, e come tale o non riveste la figura di imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica), oppure riveste la figura di piccolo imprenditore (artigiano). È infatti solo questo elementare tipo di locatio operis, quello che presenta un particolare profilo sociale, che ne giustifica la collocazione nel libro dedicato al lavoro. Conserva invece la sua sede naturale nel libro delle obbligazioni la disciplina del contratto di appalto, speciale figura di locatio operis, in cui la prestazione dell'opus implica l'organizzazione di più vasti mezzi produttivi, e soprattutto del lavoro altrui (art. 1655). Conservano altresì la loro sede nel libro delle obbligazioni quelle particolari figure di locatio operis, che per il loro oggetto specifico richiedono un'autonoma disciplina, quali il contratto di trasporto, il contratto di agenzia, ecc.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 914

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2222 · fonte del testo

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