Invece sono figure particolari di proposte i contratti aperti all'adesione di altri (art. 1332) e l'offerta al pubblico che contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336, primo comma). Le parti che convengono di consentire l'entrata nel contratto di altri soggetti aventi uguale interesse, in sostanza si pongono nella posizione di proponenti rispetto a coloro i quali vorranno aderire al rapporto. La conseguenza è che, se non è stato convenuto diversamente, l'adesione e la revoca dell'adesione devono essere indirizzate a tutti i contraenti originari; se uno di essi non riceve l'adesione o la revoca, le dichiarazioni relative non produrranno quindi effetti. Talvolta però le parti costituiscono un organo per l'attuazione dello scopo del contratto; ad esso può dirigersi così l'adesione come la revoca dell'adesione, le quali attengono pure alle finalità del rapporto. L'offerta al pubblico, per essere considerata come proposta, deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, in modo che si possa differenziare dagli inviti ad offrire, i quali mirano ad orientare gli interessati e a provocarne eventuali proposte. L'offerta al pubblico è regolata come figura giuridica distinta da quella della promessa al pubblico (art. 1989, primo comma). Essa ha quale sua caratteristica fondamentale la direzione ad incertam personam; e pertanto, mentre può mettere in moto il normale meccanismo dell'accettazione contrattuale, non può soggiacere alle norme ordinarie che regolano le forme della revoca. Ignorandosi infatti quali persone abbiano avuto notizia dell'offerta, la revoca di questa non può indirizzarsi individualmente: basterà che sia resa pubblica nelle medesime forme usate per l'offerta o in forme equipollenti, prescindendosi, per la sua efficacia, dall'indagare se in concreto fu conosciuta da coloro che conobbero l'offerta (art. 1336, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 611