Art. 2942 c.c. — Sospensione per la condizione del titolare

La prescrizione rimane sospesa:

  • 1)contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita' di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita';
  • 2)in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2942 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15704/2026

    22 maggio 2026
    • Territori ex italiani

    In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

    Art. 2942 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 55 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19052/2025

    11 luglio 2025

    In tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.

    Art. 2942 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2955 c.c. · Art. 2103 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 276 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 275/2000

    Questione inammissibile
    12 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità - in quanto difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il parametro costituzionale invocato (art. 24) sarebbe violato - della questione relativa agli artt. 2964 e 2942 del codice civile, censurati per l'omessa previsione dell'applicabilità alla decadenza delle norme dettate per la sospensione della prescrizione e per non aver compreso, tra le ipotesi di sospensione, quella dell'impedimento oggettivo protrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il compimento dell'atto processuale (nella specie, per l'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria dell'avviso di accertamento di imposta).

    Art. 2964 c.c. · Art. 2942 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 21 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 458/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Le cause di sospensione della prescrizione previste dalla legge devono ritenersi tassative, salvo impedimenti di ordine giuridi- co, e mai di mero fatto, eccezionalmente presi in considerazione dal diritto vivente; ne` cio` puo` comportare violazione del dirit- to alla difesa, avendo la prescrizione natura sostanziale. (Mani- festa infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 2942 cod. civ., in quanto, in relazione alla fattispecie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, non contempla la responsabi- lita` fisica e psichica conseguente all'infortunio stesso quale causa di sospensione del termine di prescrizione).

    Art. 2952 c.c. · Art. 2942 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho distinto le cause di sospensione della prescrizione in due categorie, secondo che derivano il loro fondamento dai rapporti tra le parti (art. 2941) ovvero dalla condizione del titolare del diritto (art. 2942). Elencando le cause di sospensione dipendenti dai rapporti tra le parti, ho apportato notevoli modificazioni e aggiunte all'art. 2119 del codice del 1865. In primo luogo ho ampliato la formula del secondo capoverso di tale articolo, in guisa da ricomprendervi i rapporti tra l'adottante e l'adottato e tra l'affiliante e l'affiliato. In secondo luogo ho integrato l'ultimo capoverso dell'articolo stesso, prevedendo, oltre l'ipotesi che i beni siano sottoposti per legge all'amministrazione altrui, anche l'ipotesi che all'amministrazione altrui siano sottoposti per provvedimento del giudice, e determinando altresì il momento finale della sospensione, il quale coincide con quello in cui è approvato definitivamente il conto reso dall'amministratore. In terzo luogo, accogliendo il voto di un'autorevole dottrina, ho esteso la sospensione alle persone giuridiche nei confronti dei loro amministratori, per le azioni di responsabilità contro i medesimi, finchè questi sono in carica. In ultimo, poichè l'ordinamento giuridico non può ammettere che alcuno tragga profitto dal proprio dolo, ho disposto (art. 2941, n. 8) che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. Per ciò che concerne le cause di sospensione della prescrizione dipendenti dalla condizione del titolare del diritto, mi è parsa ispirata a eccessivo favore verso i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente la norma del primo capoverso dell'art. 2120 del codice anteriore. Quando costoro hanno un rappresentante legale, al quale incombe di far valere i diritti loro spettanti, non v'è ragione perchè la prescrizione sia sospesa. Ho pertanto previsto l'ipotesi che manchi il rappresentante legale dell'incapace, e per questa ipotesi ho stabilito che la prescrizione rimane sospesa per tutto il tempo in cui non v'è il rappresentante e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità (art. 2942, n. 1). Il beneficio della sospensione, ammesso dal citato art. 2120, primo capoverso, del codice del 1865 per i militari in servizio attivo in tempo di guerra, è esteso (art. 2942, n. 2), avuto riguardo alla sostanziale identità di situazione, a coloro che si trovano al seguito delle forze armate: quanto alla durata della sospensione, così per gli uni come per gli altri, si fa rinvio alle disposizioni delle leggi di guerra. Non ho riprodotto il secondo, il terzo e il quinto capoverso dell'art. 2120 del codice anteriore, poichè, come ho già avuto occasione di notare, le cause in essi menzionate non si configurano propriamente come cause sospensive, ma come cause impeditive della prescrizione. Non ho del pari riprodotto il quarto capoverso dello stesso articolo - concernente, per altro, in prevalenza l'usucapione - poichè, per ciò che attiene alla prescrizione, la disposizione del menzionato capoverso era in parte inutile e in parte inopportuna: inutile, se riferita alla sospensione, durante il matrimonio, della prescrizione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote, posto che, salvo riguardo ai beni acquistati da terzi (e, rispetto a tali beni, sulla prescrizione dell'ipoteca, per il disposto degli articoli 2030 e 2121 del codice anteriore, non operava l'accennata causa sospensiva), l'ipoteca non si estingue per prescrizione e che, non prescrivendosi durante il matrimonio il credito dotale, neppure può l'ipoteca estinguersi per prescrizione di questo; inopportuna, se riferita alla sospensione della prescrizione delle servitù costituite a favore del fondo ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, in quanto oltrepassava così, con un'eccezione alle norme generali, i limiti entro i quali può ritenersi giustificata la protezione dei diritti della donna coniugata. Dell'interruzione della prescrizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1202

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2942 · fonte del testo

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