Codice civile

Art. 2237 c.c. — Recesso

[1]Il cliente puo' recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

[2]Il prestatore d'opera puo' recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

[3]Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2237 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4964/2026

    5 marzo 2026

    In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della l. n. 143 del 1949, pur non comprimendo l'incondizionato diritto di recesso del committente, deroga all'art. 2237 c.c. ponendo a suo carico - quando la sospensione dell'incarico non dipenda da fatto del professionista - un'obbligazione indennitaria ex lege, distinta e aggiuntiva rispetto al risarcimento dei maggiori danni, obbligazione che non è dovuta in caso di determinazione pattizia del rapporto, ferma restando la risarcibilità del danno in ipotesi di recesso ad nutum privo di giusta causa; qualora il committente sia una pubblica amministrazione, il giudice è legittimato a sindacare l'atto amministrativo con cui il recesso sia stato esercitato.

    Art. 2237 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20470/2025

    21 luglio 2025

    L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione.

    Art. 2237 c.c. · Art. 1359 c.c. · Art. 2227 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 209/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto le norme denunziate dispongono che il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre consentono a quest'ultimo di porre fine al rapporto ad nutum, con il solo obbligo di corrispondere al professionista il compenso per l'opera svolta e l'importo delle spese sostenute). Cfr.: sent. n. 25 del 1974.

    Art. 2237 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/1974

    Questione infondata
    13 febbraio 1974

    Le disposizioni di cui agli artt. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ. e 10, comma secondo, legge 2 marzo 1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri), prevedono - tra l'altro - che il professionista può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre quest'ultimo può porre fine al rapporto prescindendo dall'esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera delle spese sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta. Questa disciplina differenziata non è affatto arbitraria ed ingiustificata in quanto regola razionalmente situazioni diverse che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di prestazione d'opera intellettuale - che si basa sul carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista - e sono a questo conseguenziali. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme succitate, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

    Art. 2237 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2237 · fonte del testo

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